MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1990 

  Autorizzazione  alla  societa'  Firs  italiana  di  assicurazioni -
Compagnia di assicurazioni e  riassicurazioni  S.p.a.,  in  Roma,  ad
elevare  il  limite del capitale massimo assicurabile senza carenza e
senza visita medica limitatamente ai contratti  collettivi  emessi  a
favore di clienti di banche e di istituti finanziari.
(GU n.220 del 20-9-1990)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  21  e 22 settembre e 16 novembre 1989
presentate dalla societa' Firs italiana di assicurazioni -  Compagnia
di  assicurazioni  e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese
ad ottenere  l'autorizzazione  ad  elevare  il  limite  del  capitale
massimo   assicurabile   senza   carenza   e   senza   visita  medica
limitatamente ai contratti collettivi emessi a favore di  clienti  di
banche e di istituti finanziari;
  Vista  la  lettera  n.  924412  del  29  novembre 1989 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
  La   societa'   Firs  italiana  di  assicurazioni  -  Compagnia  di
assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Roma,   e'
autorizzata,  limitatamente  ai  contratti  collettivi  emessi  senza
carenza e senza visita medica a favore di  clienti  di  banche  o  di
istituti  finanziari,  ad elevare a L. 20.000.000 il capitale massimo
assicurabile inteso come capitale inizialmente assicurato in  tariffa
n.  22.1D  -  assicurazione  temporanea per il caso di morte a premio
unico e a capitale descrescente periodicamente di un importo costante
con  periodo  sottomultiplo  dell'anno, o come somma aritmetica delle
rate complessivamente garantite in tariffa n. 23.1M  -  assicurazione
temporanea  per  il  caso  di  morte  di  rendita  certa  in  caso di
premorienza a premio unico (rendita mensile).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA