MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1990 

  Approvazione  di  tariffe  di  assicurazione  per il caso di vita e
delle  relative  condizioni  di  polizza  nonche'   del   testo   del
regolamento  della  gestione  separata  degli investimenti denominata
"Sicurgan" e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione
temporanea  di  gruppo  per  il  caso  di morte, morte e invalidita',
presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della  Gan-Vie,
in Roma.
(GU n.220 del 20-9-1990)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 10 e 31 luglio, 17 e 27 ottobre 1989, 18
gennaio, 27 febbraio e 6 marzo 1990 della rappresentanza generale per
l'Italia  della  Gan-Vie,  con  sede  in  Roma,  intese  ad  ottenere
l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di  vita
e  delle  relative  condizioni  di  polizza,  in  sostituzione  delle
analoghe in vigore nonche' del testo del regolamento  della  gestione
separata  degli investimenti denominata "Sicurgan" e delle condizioni
speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo  per  il
caso di morte, morte ed invalidita';
  Viste  le  lettere  n.  923932  del 26 ottobre 1989, n. 021505 e n.
021633 rispettivamente in data 19 e 27  aprile  1990,  con  le  quali
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  all'emanazione  del  provvedimento richiesto con le domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita e  le  relative
condizioni di polizza nonche' il testo del regolamento della gestione
separata degli investimenti denominata "Sicurgan" e delle  condizioni
speciali  di  polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il
caso di morte, morte e invalidita', presentate  dalla  rappresentanza
generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma:
   1) regolamento della gestione interna denominata Sicurgan;
   2)  tariffe  7T0 - 7T3 - T7: assicurazione di capitale differito a
premio annuo costante, senza  controassicurazione  (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   3)  tariffe  7V0 - 7V3 - V7: assicurazione di capitale differito a
premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  tariffe  7Z0 - 7Z3 - Z7: assicurazione di capitale differito a
premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico  0%,
3%, 4%);
   5)  tariffe  7F0 - 7F3 - F7: assicurazione di capitale differito a
premio annuo  costante,  con  controassicurazione  (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  tariffe  7R0 - 7R3 - R7: assicurazione di capitale differito a
premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   7)  tariffe  7D0 - 7D3 - D7: assicurazione di capitale differito a
premio unico, con controassicurazione (tariffe a  tasso  tecnico  0%,
3%, 4%);
   8)  tariffe  3T0  -  3T3  - T3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
annuo  costante,  senza  controassicurazione (tariffe a tasso tecnico
0%, 3%, 4%);
   9)  tariffe  3V0  -  3V3  - V3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
annuo   rivalutabile,  senza  controassicurazione  (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   10)  tariffe  3Z0  -  3Z3 - Z3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
unico,  senza  controassicurazione  (tariffe  a tasso tecnico 0%, 3%,
4%);
   11)  tariffe  3F0  -  3F3 - F3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
annuo  costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%,
3%, 4%);
   12)  tariffe  3R0  -  3R3 - R3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
annuo   rivalutabile,  senza  controassicurazione  (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   13)  tariffe  3D0  -  3D3 - D3: assicurazione di rendita vitalizia
differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premio
unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   14)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o   rivalutabile,   con   controassicurazione,   da   utilizzare  per
differimenti di cinque anni e per  contratti  collettivi  (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   15)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia differita per
testa  di  sesso  maschile  o  femminile,   a   premio   unico,   con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  differimenti  inferiori ai
cinque anni e per contratti collettivi (tariffe a tasso  tecnico  0%,
3%, 4%);
   16)  tariffa 3L: assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   17)  tariffa 3LC: assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  o  dieci  anni  e successivamente vitalizia (tariffa a
tasso tecnico 4%);
   18)  tariffa  3M: assicurazione di rendita immediata su due teste,
per testa di sesso maschile o di sesso  femminile  (tariffa  a  tasso
tecnico  4%: testa primaria maschile - testa reversionaria femminile:
testa  primaria  femminile  -  testa  reversionaria  maschile:  testa
primaria  maschile  -  testa  reversionaria  maschile: testa primaria
femminile - testa reversionaria femminile);
   19)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale   o  a  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni
e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita   intera   in   una   rendita   vitalizia
rivalutabile  parzialmente  o  totalmente  reversibile  a  favore del
sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%,  3%,  4%:  testa
primaria  maschile  -  testa  reversionaria femminile: testa primaria
femminile - testa reversionaria maschile);
   22)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque e dieci  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   24)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale della rendita garantita al
termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   25) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile;
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile di cui ai precedenti punti 2)
e 3);
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio  unico,
di cui al precedente punto 4);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con  controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  ed  a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti
5) e 6);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di
cui al precedente punto 7);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui ai
precedenti punti 8) e 9);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 10);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo rivalutabile, di cui ai
precedenti punti 11) e 12);
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico, di cui al precedente punto 13);
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso
maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui  al
precedente punto 16);
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita immediata pagabile in modo certo per i
primi cinque o dieci anni e  successivamente  vitalizia,  di  cui  al
precedente punto 17);
   36)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, di cui
al precedente punto 18);
   37)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   38)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   39)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   40)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione
in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti
A e B;
   41)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 40), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   42)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 40), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   43)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno,  a
premio annuo costante;
   44)  condizioni  speciali  di  polizza, comprensive delle relative
condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente  punto
43);
   45)  tassi  di  premio  unico  di  inventario da utilizzare per la
determinazione del valore di riduzione del capitale assicurato con la
predetta tariffa;
   46)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente  stipulata a favore dei dipendenti di aziende
industriali in forza di contratti o accordi collettivi  nazionali  di
lavoro;
   47)  condizioni  regolanti  la garanzia del rischio di invalidita'
permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per  il  caso  di
morte  e  di invalidita' permanente stipulate a favore dei dipendenti
di aziende industriali, relative all'ipotesi  di  cui  al  precedente
punto 46).
  I  tassi  di  premio  da  utilizzare  per le condizioni speciali di
polizza approvate ai precedenti punti 46) e 47) sono gli stessi delle
tariffe  di  assicurazione  temporanea di gruppo per il caso di morte
nonche' per il caso di morte e di invalidita'  permanente,  approvate
con decreto ministeriale del 20 aprile 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA