Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilita' della manodopera per l'esercizio finanziario 1990.(GU n.222 del 22-9-1990)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilita' della manodopera; Visti i decreti ministeriali del 13 marzo e 24 maggio 1990, con i quali sono stati rispettivamente approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilita' della manodopera dell'esercizio 1990, nonche' apportata una variazione allo stesso stato di previsione; Considerato il quadro delle iniziative gia' programmate e presentate agli altri Ministri del lavoro, partners comunitari, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione al suo ruolo di presidente di turno del Consiglio delle CEE; Considerato che per la realizzazione delle predette manifestazioni e' stato richiesto e ottenuto l'intervento finanziario comunitario; Viste le comunicazioni della commissione CEE con le quali e' stata dichiarata la disponibilita' al cofinanziamento delle manifestazioni predette mediante un contributo pari al 50% del costo complessivo delle iniziative; Considerato che le attivita' connesse alla realizzazione delle predette manifestazioni possano essere ricondotte alle attivita' di informazione e documentazione di cui all'art. 18, lettera f), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con riferimento ai fini di una efficace azione di divulgazione, sensibilizzazione e promozione nel settore della formazione professionale; Considerato altresi' che convenga, per motivi funzionali connessi anche all'attuazione dei programmi comunitari di interesse per questo Ministero, quali Eurotecnet, Force, Corrispondenza delle qualifiche, Lingua, Comett, distinguere le risorse attualmente poste nel capitolo alla finanziabilita' delle attivita' ex art. 18, lettera f), tra quelle specificamente destinate alla ricerca, studio e sperimentazione da quelle utilizzabili per soddisfare gli impegni che il Governo e, per esso questo stesso Ministero, sono chiamati ad assolvere a livello comunitario; Ritenuto di dover articolare gli appositi capitoli 5302 e 1503 gia' previsti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilita' della manodopera per l'esercizio 1990, onde consentire l'acquisizione e la conseguente erogazione delle somme che saranno versate dalla CEE per lo svolgimento delle suindicate manifestazioni; Considerato in generale che l'attivita' degli interventi di cui al piu' volte citato art. 18, lettera f), debba privilegiare oltre le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, anche quelle relative all'informazione, e documentazione, la cui valenza viene riconosciuta nel programma annuale stabilito dal Ministro del lavoro sentita la commissione centrale dell'impiego; Ritenuta l'esigenza di dover correlativamente articolare il cap. 1403 previsto nel suindicato bilancio preventivo della spesa per le attivita' di cui all'art. 18, lettera f), al fine di individuare gli interventi da effettuare per lo svolgimento delle iniziative di informazione e documentazione; Decreta: Articolo unico E' approvata la seguente articolazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate delle spese del Fondo per la mobilita' della manodopera per l'esercizio finanziario 1990: PARTE ENTRATE Cap. 5302. Art. 1. - Somme versate dalle CEE per la realizzazione dei progetti formativi sperimentati a distanza per memoria Art. 2. - Somme versate dalle CEE per la realizzazione di manifestazioni nel settore della formazione professionale per memoria PARTE SPESE Cap. 1503. Art. 1. - Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza per memoria Art. 2. - Somme delle CEE destinate all'attuazione delle manifestazioni previste nel settore della formazione professionale per memoria Variazioni per competenze Per cassa - - Cap. 1403. Art. 1. - Spese per attivita' di studio, ricerca e di sperimentazione (art. 18, lettera f), della legge n. 845 del 21 dicembre 1978) 4.500.000.000 4.250.000.000 Art. 2. - Spese per attivita' di informazione e documentazione (articolo 18, lettera f), della legge n. 845 del 21 dicembre 1978) 1.500.000.000 1.500.000.000 Roma, 22 agosto 1990 p. Il Ministro: GRIPPO