Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici di seconda categoria dipendenti dal consolato d'Italia in Atene(GU n.226 del 27-9-1990)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Christelos Apostolos, vice console onorario in Volos (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Magnesia e le isole Sporadi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri; b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili; c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni; f) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano gia' in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stanieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene; g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale; h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; i) autentiche di firma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1990 p. Il Ministro: LENOCI ________ IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Stavro Cosmatos, vice console onorario in Corfu' (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Corfu' e Paxi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) trasmissione materiale al consolato d'italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri; b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili; c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili; d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni; g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano gia' in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene; h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale; i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; l) autentiche di firma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1990 p. Il Ministro: LENOCI __________ IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Triantafillu Georgios, vice console onorario in Rodi (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole del Dodecanneso, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamene a: a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri; b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili; c) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni; f) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano gia' in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene; g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale; h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; i) autentiche di firma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1990 p. Il Ministro: LENOCI __________ IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Nicolaos Papadakis, agente consolare onorario in Heraklion (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente l'isola di Creta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) concessione di prestiti e cittadini in condizione di eccezionale necessita', dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene; b) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; c) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale; d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; e) autentiche di firma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1990 p. Il Ministro: LENOCI