Disposizioni per la tutela delle specie faunistiche della riserva naturale "Lago di Burano".(GU n.223 del 24-9-1990)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto
come habitat degli uccelli acquatici;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera
esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera
esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio
naturale;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9
maggio 1977, con il quale la zona umida denominata Lago di Burano e'
stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della citata
convenzione di Ramsar;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13
agosto 1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale di
popolamento animale del Lago di Burano;
Considerato che nell'area in questione sono state rilevate
consistenti tracce di lontra (Lutra lutra), specie inclusa
nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;
Ritenuto che le finalita' protezionistiche disposte dalle
convenzioni internazionali precedentemente citate nonche' la
conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra
possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando
la riserva di una congrua fascia di protezione esterna che abbia
dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le
condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;
Ritenuto conseguentemente, di dover vietare ogni attivita'
finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura e al disturbo
delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a
riserva naturale nonche' nella fascia di protezione esterna,
individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza;
Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
Considerata la necessita' di adottare un provvedimento con
carattere di urgenza, vista l'imminente apertura della stagione
venatoria 1990-91;
Ordina:
Art. 1.
Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di
Burano, di cui alla planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di
attivita' venatoria fino al 15 marzo 1991.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1990
Il Ministro: RUFFOLO
----> Vedere Immagine a Pag. 16 della G.U. <----