MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 20 settembre 1990 

  Procedure  di  scelta e di assegnazione di sede del personale della
scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero,
comprese  quelle  di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole
europee ed alle istituzioni scolastiche straniere.
(GU n.228 del 29-9-1990)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, ed in particolare l'art. 1;
  Vista la legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 5, comma 5- bis;
  Visti  i  decreti interministeriali 28 settembre 1988 e 20 febbraio
1989 con i quali vengono fissati i criteri generali  e  le  procedure
per  la  selezione di cui all'art. 1 della legge n.  604/82 e vengono
indette le prove medesime;
  Tenuto  presente  in  particolare  l'art.  16  del  citato  decreto
interministeriale 28 settembre 1988;
  Considerato  che in applicazione del comma 5- bis dell'art. 5 della
legge n. 246/88 e' stato ammesso a sostenere le  prove  di  selezione
sopra  indicate  anche  il  personale  destinato gia' collocato fuori
ruolo ed in costanza di servizio all'estero ai sensi  degli  articoli
7,  14  e  15  del testo unico n. 740/40, dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 215/67, degli articoli  7  e  8  della
legge n. 153/71 e degli articoli 1, 2 e 18 della legge n. 604/82;
  Considerato  che  tale personale gia' in servizio per effetto della
precedente nomina, ove risulti utilmente collocato nelle  graduatorie
di merito compilate ai sensi dei decreti interministeriali citati, ha
titolo ad essere ulteriormente impiegato all'estero  per  il  periodo
previsto dall'art. 7, commi primo e ultimo, della legge n. 604/82;
  Ritenuto  necessario,  in  assenza  di  specifiche norme, stabilire
criteri  oggettivi  per  l'assegnazione   di   sede   tenendo   conto
dell'innovazione  introdotta dal comma 5- bis dell'art. 5 della legge
n. 246/88;
  Ritenuto   inoltre   che   detti   criteri  debbano  consentire  la
salvaguardia  dell'interesse  anche  economico  dell'amministrazione,
delle  esigenze  di  servizio  e  di  funzionamento delle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, senza peraltro, ledere gli interessi
legittimi e le aspettative dei candidati idonei;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
del personale della scuola in servizio all'estero;
  Acquisito il parere del Ministero della pubblica istruzione;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  2960  del  21  giugno  1990,
registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1990,  registro  n.  14,
foglio  n.  296,  relativo  alle  attribuzioni  delegate al Direttore
generale  delle  relazioni  culturali  ministro  plenipotenziario  di
seconda classe Alessandro Vattani;
                               Decreta:
  Le  procedure  di  scelta  e  di assegnazione di sede del personale
della scuola da destinare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82,
alle  istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di
cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153,  alle  scuole  europee  ed  alle
istituzioni  scolastiche  straniere  si  svolgono con le modalita' di
seguito indicate:
    a)  sono  messe  a  disposizione per la scelta degli interessati,
oltre alle sedi vacanti all'inizio di ogni anno  scolastico  dopo  le
operazioni  di  trasferimento,  anche  le  sedi al momento coperte da
personale gia' in servizio all'estero in posizione di fuori ruolo  ed
utilmente  graduato,  che  potrebbero  rendersi disponibili nel corso
delle operazioni per effetto della scelta di sede effettuata da detto
personale secondo quanto indicato nei successivi punti;
    b) il personale utilmente collocato in graduatoria che al momento
della nomina si trovi in servizio all'estero in  posizione  di  fuori
ruolo,  ove  manifesti  la volonta' di essere ulteriormente impiegato
nella stessa sede, vi sara' assegnato a nuovo  titolo.  Ove,  invece,
esprima preferenza per l'assegnazione ad altra sede, vi potra' essere
assegnato  sulla  base  della  posizione  in  graduatoria   e   delle
preferenze espresse.
  Il  predetto personale, con l'assunzione di servizio a nuovo titolo
perde tutti i benefici cui aveva diritto per effetto della precedente
destinazione.  Ove  non assuma servizio entro il termine e nella sede
assegnatigli decade dal servizio all'estero;
    c)  le  operazioni  di assegnazione di sede, pertanto, avverranno
nel seguente ordine:
    1)  assegnazione  alla stessa sede del personale gia' in servizio
all'estero che abbia espresso tale preferenza;
    2)  assegnazione  -  secondo l'ordine di graduatoria e sulla base
delle preferenze espresse - delle sedi gia' vacanti, o che si rendano
disponibili nel corso delle operazioni agli altri candidati utilmente
graduati ivi inclusi quelli gia' in servizio all'estero che rinuncino
alla sede gia' occupata e optino per un'altra sede;
    d)  in  calce all'elenco delle sedi disponibili di cui all'art. 1
della legge n. 604/82 saranno indicate le sedi al  momento  ricoperte
da  personale  utilmente  graduato  e gia' in servizio all'estero che
potrebbero rendersi disponibili per effetto della scelta dello stesso
personale per la medesima od altra sede;
    e)  l'elenco  delle sedi assegnate sara' pubblicato agli albi dei
Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.
    Roma, 20 settembre 1990
                                              p. Il Ministro: VATTANI