Procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere.(GU n.228 del 29-9-1990)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, ed in particolare l'art. 1; Vista la legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 5, comma 5- bis; Visti i decreti interministeriali 28 settembre 1988 e 20 febbraio 1989 con i quali vengono fissati i criteri generali e le procedure per la selezione di cui all'art. 1 della legge n. 604/82 e vengono indette le prove medesime; Tenuto presente in particolare l'art. 16 del citato decreto interministeriale 28 settembre 1988; Considerato che in applicazione del comma 5- bis dell'art. 5 della legge n. 246/88 e' stato ammesso a sostenere le prove di selezione sopra indicate anche il personale destinato gia' collocato fuori ruolo ed in costanza di servizio all'estero ai sensi degli articoli 7, 14 e 15 del testo unico n. 740/40, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 215/67, degli articoli 7 e 8 della legge n. 153/71 e degli articoli 1, 2 e 18 della legge n. 604/82; Considerato che tale personale gia' in servizio per effetto della precedente nomina, ove risulti utilmente collocato nelle graduatorie di merito compilate ai sensi dei decreti interministeriali citati, ha titolo ad essere ulteriormente impiegato all'estero per il periodo previsto dall'art. 7, commi primo e ultimo, della legge n. 604/82; Ritenuto necessario, in assenza di specifiche norme, stabilire criteri oggettivi per l'assegnazione di sede tenendo conto dell'innovazione introdotta dal comma 5- bis dell'art. 5 della legge n. 246/88; Ritenuto inoltre che detti criteri debbano consentire la salvaguardia dell'interesse anche economico dell'amministrazione, delle esigenze di servizio e di funzionamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, senza peraltro, ledere gli interessi legittimi e le aspettative dei candidati idonei; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero; Acquisito il parere del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto ministeriale n. 2960 del 21 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1990, registro n. 14, foglio n. 296, relativo alle attribuzioni delegate al Direttore generale delle relazioni culturali ministro plenipotenziario di seconda classe Alessandro Vattani; Decreta: Le procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82, alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere si svolgono con le modalita' di seguito indicate: a) sono messe a disposizione per la scelta degli interessati, oltre alle sedi vacanti all'inizio di ogni anno scolastico dopo le operazioni di trasferimento, anche le sedi al momento coperte da personale gia' in servizio all'estero in posizione di fuori ruolo ed utilmente graduato, che potrebbero rendersi disponibili nel corso delle operazioni per effetto della scelta di sede effettuata da detto personale secondo quanto indicato nei successivi punti; b) il personale utilmente collocato in graduatoria che al momento della nomina si trovi in servizio all'estero in posizione di fuori ruolo, ove manifesti la volonta' di essere ulteriormente impiegato nella stessa sede, vi sara' assegnato a nuovo titolo. Ove, invece, esprima preferenza per l'assegnazione ad altra sede, vi potra' essere assegnato sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse. Il predetto personale, con l'assunzione di servizio a nuovo titolo perde tutti i benefici cui aveva diritto per effetto della precedente destinazione. Ove non assuma servizio entro il termine e nella sede assegnatigli decade dal servizio all'estero; c) le operazioni di assegnazione di sede, pertanto, avverranno nel seguente ordine: 1) assegnazione alla stessa sede del personale gia' in servizio all'estero che abbia espresso tale preferenza; 2) assegnazione - secondo l'ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze espresse - delle sedi gia' vacanti, o che si rendano disponibili nel corso delle operazioni agli altri candidati utilmente graduati ivi inclusi quelli gia' in servizio all'estero che rinuncino alla sede gia' occupata e optino per un'altra sede; d) in calce all'elenco delle sedi disponibili di cui all'art. 1 della legge n. 604/82 saranno indicate le sedi al momento ricoperte da personale utilmente graduato e gia' in servizio all'estero che potrebbero rendersi disponibili per effetto della scelta dello stesso personale per la medesima od altra sede; e) l'elenco delle sedi assegnate sara' pubblicato agli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione. Roma, 20 settembre 1990 p. Il Ministro: VATTANI