Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.231 del 3-10-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 360, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria Art. 361. - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita' pubblica veterinaria presso l'Universita' degli studi di Parma. La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformita' alle normative riguardanti il Servizio sanitario nazionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in sanita' pubblica veterinaria. Art. 362. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 363. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di medicina veterinaria e giurisprudenza. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 364. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto nel comma precedente. Art. 365. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) istituzioni di diritto amministrativo; 2) istituzioni di diritto civile e processuale civile; 3) istituzioni di diritto penale e processuale penale; 4) organizzazione e metodo della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria; 5) norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria; 6) principi di statistica ed epizootologia veterinaria; 7) elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) principi di economia politica; 9) principi di contabilita' generale dello Stato, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale; 2) la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attivita' preventiva e repressiva; 3) la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione animale, legislazione ed organizzazione dell'attivita' preventiva e repressiva; 4) la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attivita' veterinaria; 5) la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture; 6) analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo; 7) la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci; aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi; 8) la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 366. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari. Art. 367. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione delle strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Parma, 18 giugno 1990 Il rettore: OCCHIOCUPO