UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.231 del 3-10-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questa
Universita'  e  convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo l'art. 360, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
                      Scuola di specializzazione
                   in sanita' pubblica veterinaria
  Art.  361.  - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita'
pubblica veterinaria presso l'Universita' degli studi di Parma.
  La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario
in conformita'  alle  normative  riguardanti  il  Servizio  sanitario
nazionale.
  La  scuola  rilascia  il  titolo di specialista in sanita' pubblica
veterinaria.
  Art.  362.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
trenta  per  ciascun  anno  di  corso  per  un totale di sessanta per
l'intero corso di studi.
  Art.  363.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento della scuola le  facolta'  di  medicina  veterinaria  e
giurisprudenza.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 364. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati del corso di  laurea  in  medicina  veterinaria  in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto nel comma
precedente.
  Art. 365. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) istituzioni di diritto amministrativo;
   2) istituzioni di diritto civile e processuale civile;
   3) istituzioni di diritto penale e processuale penale;
   4)  organizzazione  e  metodo  della  pubblica amministrazione con
particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;
   5)  norme  e  convenzioni  di  diritto  internazionale  in materia
veterinaria;
   6) principi di statistica ed epizootologia veterinaria;
   7) elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
   8) principi di economia politica;
   9) principi di contabilita' generale dello Stato,
ed inoltre due corsi opzionali.
 2› Anno:
   1)  servizio  sanitario  nazionale:  organizzazione e legislazione
veterinaria nazionale e regionale;
   2)  la  difesa  del  consumatore  di  prodotti di origine animale:
legislazione, organizzazione, attivita' preventiva e repressiva;
   3)  la  difesa  degli  allevamenti  zootecnici e della popolazione
animale:  legislazione  animale,   legislazione   ed   organizzazione
dell'attivita' preventiva e repressiva;
   4)  la  difesa  igienica degli equilibri ambientali: legislazione,
organizzazione ed attivita' veterinaria;
   5)   la   produzione   industriale:   trasporto,  conservazione  e
distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture;
   6)  analisi  delle  produzioni  zootecniche in Italia, nel Mercato
comune e nel mondo;
   7)  la  produzione  di  alimenti  zootecnici  e  la  produzione di
farmaci; aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi;
   8) la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art. 366. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolto  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  367.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento   e   di   utilizzazione   delle   strutture   extra
universitarie per lo svolgimento  delle  attivita'  didattiche  degli
specializzandi  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
dell'11 luglio 1980, n.  382  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
   Parma, 18 giugno 1990
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO