UNIVERSITA' DI LECCE

DECRETO RETTORALE 1 agosto 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.232 del 4-10-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n.
643, di istituzione della  facolta'  di  scienze  economico-bancarie,
assicurative e previdenziali;
  Vista la delibera del 7 maggio 1990 del comitato tecnico ordinatore
della  facolta'  di  scienze   economico-bancarie,   assicurative   e
previdenziali dell'Universita' di Lecce;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 613 in data 2 luglio 1990, con cui
veniva proposta la modifica di statuto di cui al verbale del comitato
tecnico ordinatore sopra citato;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - uff. II  prot.
n.  2830  dell'11  luglio 1990, con cui, nel trasmettere al Consiglio
universitario nazionale le deliberazioni degli organi  accademici  di
quest'Ateneo, lo stesso Ministero ha mosso alcune osservazioni;
  Considerato  che  il Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 16-18 luglio 1990 ha espresso parere favorevole alla modifica  di
cui   trattasi,   recependo   le  osservazioni  fatte  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visti  la  delibera del 23 luglio 1990, n. 40, del comitato tecnico
ordinatore della facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative
e  previdenziali  dell'Universita'  degli  studi di Lecce; il decreto
rettorale n. 718 del 25 luglio  1990,  ratificato  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  27  luglio 1990; la delibera del 26 luglio
1990, n. 16, del senato accademico dell'Universita'  degli  studi  di
Lecce,   che  recepiscono  le  suddette  osservazioni  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  del
Consiglio universitario nazionale, uniformandosi ad esse;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
degli  studi  di  Lecce  e  riconosciuti  dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Vista la legge n. 168/1989;
                               Decreta:
  Nel  capo  II, l'art. 13 dello statuto dell'Universita' degli studi
di Lecce e' modificato come appresso:
  Art.  13. - La facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative
e  previdenziali  conferisce  la   laurea   in   economia   bancaria,
finanziaria e assicurativa.
  Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa
e' articolato nei seguenti indirizzi:
   economia bancaria;
   economia delle assicurazioni.
  Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa
e' di durata quadriennale, con un primo biennio comune ed un  secondo
biennio di indirizzo.
  Titoli  di  ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910.
  Art.   14.  -  Sono  insegnamenti  istituzionali  di  entrambi  gli
indirizzi  della  laurea  in   economia   bancaria,   finanziaria   e
assicurativa i seguenti (tabella A):
   1) istituzioni di diritto privato;
   2) istituzioni di diritto pubblico;
   3) statistica;
   4) economia politica I;
   5) economia politica II;
   6) diritto commerciale;
   7) matematica generale;
   8) ragioneria I;
   9) ragioneria II;
  10) matematica finanziaria.
  Art.    15.    -   Sono   altresi'   insegnamenti   caratterizzanti
dell'indirizzo economia bancaria del  corso  di  laurea  in  economia
bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella B):
  11) economia monetaria e creditizia;
  12) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
  13) economia delle aziende di credito;
  14) tecnica bancaria;
  15) mercati monetari e finanziari;
  16) diritto bancario.
  Art.    16.    -   Sono   altresi'   insegnamenti   caratterizzanti
dell'indirizzo economia delle assicurazioni del corso  di  laurea  in
economia  bancaria,  finanziaria  e  assicurativa i seguenti (tabella
B1):
  11) diritto delle assicurazioni;
  12) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
  13) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;
  14) tecnica delle assicurazioni;
  15) matematica attuariale;
  16) teoria del rischio.
  Art.  17. - Sono insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi
del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e  assicurativa
i seguenti (tabella C):
   amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;
   analisi e contabilita' dei costi;
   applicazioni della matematica all'economia;
   cartografia tematica;
   calcolo delle probabilita';
   demografia;
   diritto amministrativo;
   diritto bancario e della borsa;
   diritto civile;
   diritto commerciale II;
   diritto degli intermediari finanziari;
   diritto del commercio internazionale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto delle comunita' europee;
   diritto fallimentare;
   diritto internazionale;
   diritto internazionale privato;
   diritto penale commerciale;
   diritto penale tributario;
   diritto privato dell'economia;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale;
   diritto tributario;
   econometria;
   economia aziendale;
   economia degli intermediari finanziari;
   economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
   economia della cooperazione;
   economia del lavoro;
   economia delle aziende pubbliche;
   economia del mercato mobiliare;
   economia del settore pubblico;
   economia e finanza della sicurezza sociale;
   economia e politica agraria;
   economia e tecnica dei sistemi previdenziali;
   economia industriale;
   economia internazionale;
   economia monetaria e creditizia internazionale;
   elaborazione automatica dell'informazione;
   finanza aziendale;
   geografia applicata;
   geografia economica I;
   geografia economica II;
   geografia delle relazioni economiche internazionali;
   geografia del turismo;
   geografia politica;
   geografia regionale;
   geografia urbana;
   informatica;
   istituzioni finanziarie internazionali;
   legislazione bancaria;
   legislazione degli intermediari finanziari;
   legislazione italiana e comunitaria per lo sviluppo territoriale;
   legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
   legislazione valutaria;
   marketing finanziario e assicurativo;
   matematica finanziaria II;
   matematica generale II;
   matematica per le scienze sociali;
   merceologia;
   metodologia statistica per l'analisi territoriale;
   metodologie e determinazioni quantitative di
azienda;
   organizzazione delle aziende di credito;
   organizzazione e pianificazione del territorio;
   politica economica e finanziaria;
   politica economica internazionale;
   politica e tecnica degli scambi internazionali;
   ragioneria bancaria e assicurativa;
   ragioneria pubblica;
   revisione aziendale;
   ricerca operativa;
   ricerche di mercato;
   scienza delle finanze;
   sistemi di informazione e di controllo;
   sistemi finanziari comparati;
   sociologia;
   sociologia della conoscenza;
   sociologia del lavoro;
   sociologia dell'economia e dell'industria;
   statistica I;
   statistica assicurativa;
   statistica aziendale e del credito;
   statistica del lavoro;
   statistica economica;
   storia della banca e delle assicurazioni;
   storia delle dottrine economiche;
   storia economica;
   strategia aziendale;
   tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
   tecnica bancaria II;
   tecnica dei cambi e degli scambi internazionali;
   tecnica dei crediti speciali;
   tecnica del commercio internazionale;
   tecnica della borsa;
   tecnica delle operazioni finanziarie;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnica professionale;
   tecniche delle assicurazioni marittime;
   tecnologia dei processi produttivi;
   teoria delle scelte di portafoglio;
   teoria dell'informazione;
   teoria generale del diritto;
   valutazione del rischio ambientale;
   lingua francese (triennale);
   lingua inglese (triennale);
   lingua russa (triennale);
   lingua spagnola (triennale);
   lingua tedesca (triennale);
   lingua araba;
   lingua giapponese.
  Art.   18.   -   Nel  biennio  comune  devono  essere  tenuti  otto
insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti  di  cui  non
piu' di due scelti fra i caratterizzanti di indirizzo.
  Nel  rispetto  di quanto stabilito dagli articoli relativi al corso
di laurea il consiglio di corso di laurea, con il  manifesto  annuale
degli studi, puo' definire percorsi didattici differenziati indicando
esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi di esami.
  Il consiglio stabilisce le modalita' per l'eventuale inclusione nei
piani di studio di corsi svolti presso  altre  facolta',  nel  limite
massimo complessivo di tre insegnamenti annuali.
  Art.  19.  -  Il  consiglio  di  corso  di  laurea stabilisce quali
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali,  intendendosi  come  tali  quelli  con  numero  di ore di
lezione pari alla meta' di un corso annuale. Uno stesso  insegnamento
puo' essere svolto con corsi semestrali con distinte prove d'esame. A
tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso  annuale  e
due  corsi  semestrali,  cosi' come tra i rispettivi esami o prove di
idoneita'.
  Per  gli  insegnamenti  istituzionali  e  per  un  massimo  di  tre
caratterizzanti e' ammessa l'articolazione in  corsi  semestrali,  ma
non la sostituzione con discipline diverse.
  Ferma  restando  la possibilita' di sostituire corsi annuali con un
numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro
semestrali  previsti  nel  piano di studi del secondo biennio possono
essere svolti in forma di corsi  integrati,  tenuti,  per  un  numero
uguale  di  ore,  da  docenti  diversi, che faranno tutti parte della
commissione d'esame.
  Il  consiglio di corso di laurea puo' designare un coordinatore per
ciascun corso svolto in questa forma. Stabilira', altresi', i modi di
verifica  del  profitto,  e le norme di equivalenza con gli esami dei
corsi annuali e semestrali.
  Art.  20.  -  Ogni  corso comporta un esame di profitto; i corsi di
lingue straniere comportano prove di idoneita'.
  Le  prove  di  idoneita'  possono  essere  sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art.  21.  -  per  essere  ammesso a sostenere l'esame di laurea lo
studente deve aver superato ventiquattro esami  di  profitto  annuali
(inclusi tutti quelli delle tabelle A e B per l'indirizzo in economia
bancaria e tutti quelli delle tabelle  A  e  B1  per  l'indirizzo  in
economia  delle assicurazioni) o il loro equivalente in semestri e le
prove di idoneita' di una lingua straniera triennale e di  conoscenze
informatiche di base.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea puo' richiedere il superamento
della prova di idoneita' di una seconda lingua straniera in  aggiunta
agli  esami,  prove  di  idoneita' e di conoscenza previsti per adire
all'esame di laurea.
  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta in una delle materie delle quali lo studente  abbia  superato
un esame.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto rettorale n.
1185 in data 30 ottobre 1989.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Lecce, 1› agosto 1990
                                                    Il rettore: VALLI