Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.232 del 4-10-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 643, di istituzione della facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali; Vista la delibera del 7 maggio 1990 del comitato tecnico ordinatore della facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali dell'Universita' di Lecce; Visto il decreto rettorale n. 613 in data 2 luglio 1990, con cui veniva proposta la modifica di statuto di cui al verbale del comitato tecnico ordinatore sopra citato; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - uff. II prot. n. 2830 dell'11 luglio 1990, con cui, nel trasmettere al Consiglio universitario nazionale le deliberazioni degli organi accademici di quest'Ateneo, lo stesso Ministero ha mosso alcune osservazioni; Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16-18 luglio 1990 ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi, recependo le osservazioni fatte dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visti la delibera del 23 luglio 1990, n. 40, del comitato tecnico ordinatore della facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali dell'Universita' degli studi di Lecce; il decreto rettorale n. 718 del 25 luglio 1990, ratificato dal consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1990; la delibera del 26 luglio 1990, n. 16, del senato accademico dell'Universita' degli studi di Lecce, che recepiscono le suddette osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Consiglio universitario nazionale, uniformandosi ad esse; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Lecce e riconosciuti dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Vista la legge n. 168/1989; Decreta: Nel capo II, l'art. 13 dello statuto dell'Universita' degli studi di Lecce e' modificato come appresso: Art. 13. - La facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali conferisce la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa. Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa e' articolato nei seguenti indirizzi: economia bancaria; economia delle assicurazioni. Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa e' di durata quadriennale, con un primo biennio comune ed un secondo biennio di indirizzo. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Art. 14. - Sono insegnamenti istituzionali di entrambi gli indirizzi della laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella A): 1) istituzioni di diritto privato; 2) istituzioni di diritto pubblico; 3) statistica; 4) economia politica I; 5) economia politica II; 6) diritto commerciale; 7) matematica generale; 8) ragioneria I; 9) ragioneria II; 10) matematica finanziaria. Art. 15. - Sono altresi' insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo economia bancaria del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella B): 11) economia monetaria e creditizia; 12) amministrazione e controllo delle imprese bancarie; 13) economia delle aziende di credito; 14) tecnica bancaria; 15) mercati monetari e finanziari; 16) diritto bancario. Art. 16. - Sono altresi' insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo economia delle assicurazioni del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella B1): 11) diritto delle assicurazioni; 12) economia e finanza delle imprese di assicurazione; 13) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione; 14) tecnica delle assicurazioni; 15) matematica attuariale; 16) teoria del rischio. Art. 17. - Sono insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella C): amministrazione e controllo degli intermediari finanziari; analisi e contabilita' dei costi; applicazioni della matematica all'economia; cartografia tematica; calcolo delle probabilita'; demografia; diritto amministrativo; diritto bancario e della borsa; diritto civile; diritto commerciale II; diritto degli intermediari finanziari; diritto del commercio internazionale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto delle comunita' europee; diritto fallimentare; diritto internazionale; diritto internazionale privato; diritto penale commerciale; diritto penale tributario; diritto privato dell'economia; diritto pubblico dell'economia; diritto regionale; diritto tributario; econometria; economia aziendale; economia degli intermediari finanziari; economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali; economia della cooperazione; economia del lavoro; economia delle aziende pubbliche; economia del mercato mobiliare; economia del settore pubblico; economia e finanza della sicurezza sociale; economia e politica agraria; economia e tecnica dei sistemi previdenziali; economia industriale; economia internazionale; economia monetaria e creditizia internazionale; elaborazione automatica dell'informazione; finanza aziendale; geografia applicata; geografia economica I; geografia economica II; geografia delle relazioni economiche internazionali; geografia del turismo; geografia politica; geografia regionale; geografia urbana; informatica; istituzioni finanziarie internazionali; legislazione bancaria; legislazione degli intermediari finanziari; legislazione italiana e comunitaria per lo sviluppo territoriale; legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio; legislazione valutaria; marketing finanziario e assicurativo; matematica finanziaria II; matematica generale II; matematica per le scienze sociali; merceologia; metodologia statistica per l'analisi territoriale; metodologie e determinazioni quantitative di azienda; organizzazione delle aziende di credito; organizzazione e pianificazione del territorio; politica economica e finanziaria; politica economica internazionale; politica e tecnica degli scambi internazionali; ragioneria bancaria e assicurativa; ragioneria pubblica; revisione aziendale; ricerca operativa; ricerche di mercato; scienza delle finanze; sistemi di informazione e di controllo; sistemi finanziari comparati; sociologia; sociologia della conoscenza; sociologia del lavoro; sociologia dell'economia e dell'industria; statistica I; statistica assicurativa; statistica aziendale e del credito; statistica del lavoro; statistica economica; storia della banca e delle assicurazioni; storia delle dottrine economiche; storia economica; strategia aziendale; tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi; tecnica bancaria II; tecnica dei cambi e degli scambi internazionali; tecnica dei crediti speciali; tecnica del commercio internazionale; tecnica della borsa; tecnica delle operazioni finanziarie; tecnica industriale e commerciale; tecnica professionale; tecniche delle assicurazioni marittime; tecnologia dei processi produttivi; teoria delle scelte di portafoglio; teoria dell'informazione; teoria generale del diritto; valutazione del rischio ambientale; lingua francese (triennale); lingua inglese (triennale); lingua russa (triennale); lingua spagnola (triennale); lingua tedesca (triennale); lingua araba; lingua giapponese. Art. 18. - Nel biennio comune devono essere tenuti otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti di cui non piu' di due scelti fra i caratterizzanti di indirizzo. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli relativi al corso di laurea il consiglio di corso di laurea, con il manifesto annuale degli studi, puo' definire percorsi didattici differenziati indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi di esami. Il consiglio stabilisce le modalita' per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facolta', nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali. Art. 19. - Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con numero di ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale. Uno stesso insegnamento puo' essere svolto con corsi semestrali con distinte prove d'esame. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, cosi' come tra i rispettivi esami o prove di idoneita'. Per gli insegnamenti istituzionali e per un massimo di tre caratterizzanti e' ammessa l'articolazione in corsi semestrali, ma non la sostituzione con discipline diverse. Ferma restando la possibilita' di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali previsti nel piano di studi del secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti, per un numero uguale di ore, da docenti diversi, che faranno tutti parte della commissione d'esame. Il consiglio di corso di laurea puo' designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma. Stabilira', altresi', i modi di verifica del profitto, e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Art. 20. - Ogni corso comporta un esame di profitto; i corsi di lingue straniere comportano prove di idoneita'. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 21. - per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver superato ventiquattro esami di profitto annuali (inclusi tutti quelli delle tabelle A e B per l'indirizzo in economia bancaria e tutti quelli delle tabelle A e B1 per l'indirizzo in economia delle assicurazioni) o il loro equivalente in semestri e le prove di idoneita' di una lingua straniera triennale e di conoscenze informatiche di base. Il consiglio di corso di laurea puo' richiedere il superamento della prova di idoneita' di una seconda lingua straniera in aggiunta agli esami, prove di idoneita' e di conoscenza previsti per adire all'esame di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta in una delle materie delle quali lo studente abbia superato un esame. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto rettorale n. 1185 in data 30 ottobre 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lecce, 1 agosto 1990 Il rettore: VALLI