Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.(GU n.241 del 15-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 65)
(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984) Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1990. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1990, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 1990-15 settembre 1990 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 1991. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1990-15 SETTEMBRE 1990 Data, luogo della firma, Data di entrata in Pagina titolo vigore ___ ____ ____ 135. 26 settembre 1988, Roma Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Togo, con 26 settembre 1988 9 allegati 136. 1 agosto 1989, Il Cairo Accordo concernente la modifica del Protocollo annesso all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Italia ed Egitto 6 giugno 1990 17 137. 8 dicembre 1989, Sofia Accordo tra il Ministero dell'- interno italiano e quello bulgaro nella lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope 23 giugno 1990 19 138. 29 dicembre 1989, Roma-Belgrado Scambio di Lettere tra Italia e Jugoslavia relativo alla concessione di un credito finanziario intergovernativo di 50 milioni di dollari 21 aprile 1990 25 139. 2 marzo 1990, Roma Scambio di Lettere tra Italia e Ungheria per la concessione di una linea di credito di 200 miliardi di lire 17 maggio 1990 35 140. 27 marzo 1990, Algeri Protocollo di Accordo finanziario tra e Italia e Algeria, con annesso 27 marzo 1990 49 141. 9 maggio 1990, Berlino Scambio di Lettere tra Italia e RDT 21 maggio 1990 51 142. 11 maggio 1990, Lagos Accordo di ristrutturazione del debito tra Italia e Nigeria, con 2 annessi 11 maggio 1990 57 143. 11 maggio 1990, Lagos Accordo finanziario tra Italia e Nigeria, con 4 annessi 11 maggio 1990 65 144. 4 giugno 1990, Roma Protocollo di cooperazione tecnica e finanziaria tra Italia e Venezuela-4 giugno 1990 75 145. 11 giugno 1990, San Marino Accordo tra Italia e San Marino per la costruzione di un collegamento rapido su rotaie tra Rimini e San Marino 11 giugno 1990 77 146. 11 giugno 1990, Roma Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Repubblica Centraficana, con annessi (Club di Parigi, 14 dicembre 1988) 11 maggio 1990 79 147. 12 giugno 1990 Protocollo sulla cooperazione nel settore degli archivi tra Italia e Romania 12 giugno 1990 85 148. 22 giugno 1990, Roma Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Senegal, con allegati 22 giugno 1990 87 TABELLA 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore ___________ ______________ Accordo tra Italia e Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti in Italia (Roma 21 maggio 1985). Vedi legge n. 308 del 28 agosto 1989 in S.O alla G.U. n. 207 del 4 settembre 1989 23 maggio 1990 Convenzione consolare tra Italia e Tunisia (Roma 17 ottobre 1985) Vedi legge n. 446 del 30 dicembre 1989in S.O alla G.U. n. 20 del 25 gennaio 1990 1 agosto 1990 (vedi comunicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 1990) Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987) Vedi legge n. 532 del 22 novembre 1988 in S.O. alla G.U. n. 292 del 14 dicembre 1988 13 marzo 1990 Accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dellalegalizzazione per taluni documenti(Roma, 9 dicembre 1987) Vedi legge n. 533 del 22 novembre 1988 in S.O. alla G.U. n. 292 del 14 dicembre 1988 12 luglio 1990 Convenzione sulle funzioni consolari tra Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987) Vedi legge n. 437 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 1990 1 agosto 1990 Accordo di cooperazione cinematografica tra Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987) Vedi legge n. 306 del 28 agosto 1989 in S.O. alla G.U. n. 206 del 4 settembre 1989 19 luglio 1990 Accordo tra Italia e Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti (Roma, 17 dicembre 1987) Vedi legge n. 447 del 30 dicembre 1989 in S.O. alla G.U. n. 20 del 25 gennaio 1990 21 maggio 1990 Accordo tra Italia e Malaysia sulla reciprocapromozione e protezione degli investimenti(Kuala Lumpur 4 gennaio 1988)Vedi legge n. 93 del 9 aprile 1990 in S.O.alla G.U. n. 100 del 2 maggio 1990 25 ottobre 1990 TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TOGOLESE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Togolese, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistenti tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmatoa Parigi il 22 marzo 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Togo hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne: a) Il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Togo, o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, in scadenza dal 1 gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, all'esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento degli stessi debiti, per capitale, indicati al paragrafo a) del presente Articolo, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1987 (Annesso A); c) il consolidamento dei debiti per capitale in scadenza dal 1 gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica togolese stipulati il 3 marzo 1982 ed il 12 aprile 1984 in applicazione dei Processi Verbali di Parigi, rispettivamente del 20 febbraio 1981 e del 12 aprile 1983 (Annesso B); d) il consolidamento degli stessi debiti, per capitale indicati al paragrafo c) del presente Articolo scaduti e non pagati al 31 dicembre 1987 (Annesso C). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II a) I debiti indicati all'Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno rimborsati e trasferiti per il tramite dalla Societa' Nazionale d'Investimento e Fondi Annessi, agente per conto del Governo della Repubblica Togolese di seguito denominata "SNI-FA" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in 16 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 28 febbraio 1997 e l'ultima il 31 agosto 2004. b) I debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d), saranno rimborsati e trasferiti dalla "SNI-FA" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1993 e l'ultima il 30 giugno 1997. ARTICOLO III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "SNI-FA" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al regolamento totale degli stessi, calcolati ai tassi d'interesse del 7% annuo, per i debiti in dollari USA, del 10, 20% annuo per i debiti in lire italiane e del 7,5% annuo per i debiti in franchi francesi. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie come segue: - per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo a) in rate semestrali (28 febbraio-31 agosto) la prima delle quali con scadenza il 28 febbraio 1989. per i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo b), in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 31 dicembre 1988. ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo ne' i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ne' gli impegni stipulati dalle parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati nelle liste annesse. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza. Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute dopo il 31 dicembre 1982 aventi come effetto un aumento degli impegni del Togo verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese, il 26 settembre 1988. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Togo Il Segretario Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze S. B. Tidjani-Dourodjaye 136 1 agosto 1989, Il Cairo Accordo concernente la modifica del Protocollo annesso all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana (1) Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica gia' esistenti nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato al Cairo tra i due governi il 29-4-1975, hanno concordato di modificare il Protocollo addizionale annesso al'Accordo nel seguente modo: Art. 1 All'articolo 1 viene aggiunto un nuovo comma, contrassegnato con la lettera "t", il cui testo e' il seguente: "Liberta' di circolazione in tutte le aree della Repubblica interessate al programma di cooperazione su finanziamento del governo italiano a condizione che, qualora sia necessario, vengano loro rilasciati, da parte delle Autorita' egiziane competenti, gli speciali permessi richiesti". Art. 2 Il comma "n" dell'articolo 1 sara' sostituito dal seguente testo: "L'Esperto ha diritto di acquistare beni di consumo, nelle zone franche in Egitto, in valuta straniera conformemente alle leggi ed alle normative vigenti nella Repubblica Araba d'Egitto". Art. 3 Il presente accordo entra in vigore a partire dalla data dello scambio di note sull'avvenuto completamento delle procedure in ognuno dei due paesi. "I Rappresentanti delegati dei due paesi hanno firmato il presente accordo dopo lo scambio dei documenti di delega ufficiali dei quali sara' stata accertata l'autenticita'". ---------- (1) Entrata in vigore: 6 giugno 1990. Redatto al Cairo in duplice esemplare il 1 Agosto 1989 nelle lingue araba, italiana ed inglese, prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto Repubblica Italiana L'Ambasciatore L'Ambasciatore S.E Mokless GOBBA S.E.Patrizio SCHMIDLIN 137 8 dicembre 1989, Sofia Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Popolare di Bulgaria nella lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope (1) Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Popolare di Bulgaria, chiamati in seguito "Parti contraenti"; CONVINTI che la cooperazione internazionale e' assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illegale di sostanze stupefacente e psicotrope; TENENDO CONTO che il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope rappresenta una minaccia alla salute dei cittadini ed alla societa'; PRENDENDO SPUNTO dalle disposizioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e dalla Convenzione contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), redatte sotto l'egida dell'ONU, RENDENDOSI CONTO della preoccupazione e della necessita' di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico di stupefacenti, C O N V E N G O N O Articolo I 1. In conformita' con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti convengono di: a) prestare reciproca collaborazione nel controllo di persone e di mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope; (1) Entrata in vigore: 23 aprile 1990. b) scambiarsi informazioni relative a persone coinvolte nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettate di svolgere tale traffico. 2. Nell'ambito del presente Accordo la reciproca collaborazione sara' fornita in conformita' con la legislazione del Paese al quale e' stata richiesta tenendo conto della sua competenza e delle sue effettive possibilita'. Articolo II Su reciproco accordo delle due Parti contraenti si svolgeranno, almeno una volta l'anno, consultazioni periodiche sull'attuazione pratica del presente Accordo. In caso di necessita' potranno essere concordati incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestono carattere d'urgenza. Articolo III Su propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte contraente ciascuna delle Parti, tramite i propri organi competenti, svolgera' in conformita' con le proprie possibilita', e con le reali risorse e forze umane, un particolare controllo su: a) persone coinvolte o sospettate di essere implicate nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) mezzi di trasporto di cui e' noto o si sospetti la loro utilizzazione nel traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope. Articolo IV 1. Le due Parti tramite i propri organi competenti metteranno a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, scambieranno informazioni su: a) i metodi di lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope; d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli doganali sulla droga e le sostanze psicotrope. 2. Gli organi competenti di una delle Parti contraenti di propria iniziativa od su richiesta, porranno a disposizione degli organi competenti dell'altra Parte informazione concernenti il traffico illegale di stupefacenti e, in particolare, cio' che riguarda: a) persone coinvolte o sospettate di essere implicate nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope: b) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; c) mezzi di trasporto di cui si conosce o si sospetta l'impiego nel traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; 3. Ciascuna delle Parti Contraenti, d'iniziativa o su richiesta, mettera' a disposizione dell'altra Parte i dati e - in conformita' della legislazione nazionale - i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope. 4. Le due Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei capitali provenienti dal traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope. Articolo V 1. Su richiesta degli organi competenti di una Parti, l'Altra intraprendera' indagini riguardanti attivita' connesse al traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tali indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste. 2. Tali indagini non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranita' e minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. 3. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali. 4. Ciascuna delle Parti contraenti segnalera' all'Altra le conclusioni dei procedimenti penali relativi al contrabbando di stupefacenti ad essa destinati, o qualora l'illecito sia stato commesso da cittadini o residenti nel territorio dell'altra Parte. 5. I funzionari degli organi competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope possono, con il consenso degli organi competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio del Paese al quale e' stata indirizzata la richiesta nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. Durante la permanenza nell'altro Paese, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante in conformita' alle leggi vigenti. ARTICOLO VI 1. Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate sul territorio della Repubblica Italiana e sul territorio della Repubblica Popolare di Bulgaria. 2. Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi competenti delle due Parti contraenti. 3. Le misure di attuazione del presente Accordo verranno definite durante l'incontro degli esperti delle due Parti da tenersi, a seguito di consultazioni tra le Parti stesse, nel piu' breve tempo possibile e comunque non piu' tardi di 90 giorni. ARTICOLO VII 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo il suo perfezionamento in conformita' con le legislazioni delle due Parti contraenti. L'Accordo sara' applicato temporaneamente a partire dal momento della sua firma. 2. Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti previa notifica all'altra Parte con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Firmato a Sofia, l'otto dicembre 1989 in due esemplari identici in lingua italiana e bulgara, ambedue i testi facenti fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA IL MINISTRO DELL'INTERNO REPUBBLICA ITALIANA: DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA: 138. 29 dicembre 1989, Roma-Belgrado Scambio di Lettere tra Italia e Jugoslavia relativo alla concessione di un credito finanziario intergovernativo di 50 milioni di dollari (1) Il Ministro del Commercio con l'Estero Roma, 29 dicembre 1989 Egregio Signor Segretario Federale, nello spirito dell'esistente amicizia e crescente collaborazione tra i due paesi nonche' di quanto previsto nel Memorandum d'Intesa del 29.1.1988, in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma nei giorni 27 e 28.11.1989 tra una delelgazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare allo scopo di ampliare le forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Jugoslavia, ho l'onore di confermarle quanto segue: 1) Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o piu' Istituti Italiani di credito a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alle Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E., linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa 50 milioni di -USA o, a scelta del beneficiario jugoslavo, l'equivalente in lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.Sv., F.ol. destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, hnow-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonche' semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana. S.E. Branko ZEKAN Segretario Federale alle Finanze Segretariato Federale alle Finanze Bergrado __________ (1) Entrata in vigore: 21 aprile 1990. Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la lira italiana, il marco tedesco, il franco svizzero e il fiorino olandese, verra' presa in considerazione la media del corso dei cambi di Milano e Roma vigente due giorni prima della stipula della Convenzione interbancaria, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione. 2. Il suddetto complessivo importo formera' oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E. da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori jugoslavi i relativi contratti di fornitura. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30/6/91, a fronte di contratti da firmare entro il 31/12/90. Per le altre forniture, potranno essere stipulate entro il 31/12/90 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 306/91. Il termine finale di utilizzo del credito e' fissato al 31/12/1993. 3) Ciascuna convenzione di credito: a) dovra' essere di ammontare non inferiore a - USA 5 milioni circa o equivalente in Lire italiane, oppure, ECU, D.M. Fr.Sv., F.ol.; b) prevedera' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovra' essere regolato per contanti da parte jugoslava, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri, eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potra' superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte jugoslava; c) sara' regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile: - nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data della firma del contratto, altrimenti verra' applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito; - nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziario entro tre mesi dalla data della firma del contratto commerciale; altrimenti verra' applicato il taso come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'Istituto finanziatore, della richiesta di imputazione. Gli interesssi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi mensili, salvo quanto previsto al punto IV della lettera e). d) a carico della Parte jugoslava saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sara' quello in vigore nei riguardi della Jugoslavia, al momento della concessione della copertura assicurativa a fonte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra' essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria; e) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali e termini del rimborso: I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di ciascun contratto non potra' essere inferiore a - USA 5 milioni, o equivalente in Lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.sv., F.ol.; II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra - USA 300.000 e - USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista; III) per forniture di macchinari, attrezzature e relative parti di ricambio, di valore compreso fra - USA 300.000 e USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente; IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di - USA 150.000 e - USA 300.000, o equivalente, relativi a fornitura di macchinari, attrezzature, beni di consumo durevole, semiprodotti industriali e parti di ricambio, il rimborso avra' luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente. Per contratti di valore non inferiore a - USA 100.000, o equivalente, l'intero ammontare in linea capitale del contratto potra' essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi. 4) I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche jugoslave autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E. 5) Le imprese italiane e jugoslave stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordano fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una delle calute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data della decorrenza del presente accordo e fino al 30/6/1991, secondo quanto previsto al precedente punto 2). L'inserimento dei contratti nel quadro del persente accordo avverra' su specifiche richieste delle Banche jugoslave agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, fatta salva la necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche. 6) Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 31/12/90 per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'opportunita' di un aumento dell'importo previsto dal presente Accordo. Il presente accordo entrera' in vigore quando le due parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati. Le saro' grato, Signor Segretario Federale, se vorra' confermare l'accordo del suo governo su quanto sopra esposto. Voglia gradire, Signor Segretario Federale, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Firma illeggibile) 139. 2 marzo 1990, Roma Accordo, effettuato mediante scambio di Lettere tra Italia e Ungheria per la concessione di una linea di credito di 200 miliardi di lire (1) Il Ministro del Commercio con l'Estero Signor Segretario di Stato, in realzione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica d'Ungheria, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e ungherese nell'ambito dell'Iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e imprese ungheresi incluse quelle medio/piccole, ho l'onero di confermarLe quanto segue: 1) Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o piu' Istituti Italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit. 200 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr.Sv., S.A., destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, hnow-how, assistenza tecnica, montaggio) di beni di consumo durevole nonche' di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modifiche. Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane. ------------------ Sig. ZOLTAN GOMBOCZ SEGRETARIO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA __________ (1) Entrata in vigore: 17 maggio 1990. Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Lire Italiane e, rispettivamente, l'ECU, i Dollari USA, i Marchi Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verra' preso in considerazione il tasso di conversione Lit./ECU, Lit./Dollari USA, Lit./D.M., Lit./Fr.Sv., Lit./S.A., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o, nel caso di forniture di impianti completi, due giorni prima della stipula del contratto commerciale. 2. Il suddetto complessivo importo formera' oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale di Ungheria. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1992, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre forniture, potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1991 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30 giugno 1992. Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere accolta senza necessita' di formale modifica del presente Accordo. 3. Ciascuna convenzione di credito fatta con la Banca Nazionale di Ungheria: a) dovra' essere di ammontare non inferiore a Lit. 6 miliardi o equivalente in Ecu, Dollari USA., Fr.S.v., S.A.; b) prevedera' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovra' essere regolato per contanti dalla Parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potra' superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese; c) sara' regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile: - nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto; - nel caso di crediti "open" sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione. Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioe' dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani, salvo quanto previsto al punto III della lettera g); d) potra' essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora cosi' concordato dagli Istituti Italiani Finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere; c) a carico della Parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sara' quello in vigore nei riguardi dell'Ungheria al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra' essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria; f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali; - Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr. Sv. S.A., per le forniture di impianti completi; - Lit. 100 milioni e equivalente in ECU, dollari USA, D.M. Fr. Sv. S.A. per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento; - Lit. 50 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv. S.A., per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonche' di beni di consumo durevole, di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla forniture di nuovi macchinari; g) prevedera' i seguenti termini di rimborso: I) per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali successive e uguali la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla consegna dell'impianto; II) per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre; III) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonche' di beni di consumo durevole, in 4 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo; l'intero ammontare in linea capitale del contratto potra' anche essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi; IV) per forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo. 4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione della linea di credito, ivi compreso l'utilizzo di tassi d'interesse fissi e variabili relativi alle linee di credito con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24 mesi, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale d'Ungheria. 5. Le imprese italiane ed ungheresi stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordano fra loro i dettagli tecnici e commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di Credito restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta secondo quanto previsto al punto 2. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 30 giugno 1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2. L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra' su richieste della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti Italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso fatta salva la necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche. 6. Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di Lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previsti nel vecchio Accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo. Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 30 giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito. Il presente accordo entrera' in vigore quando le due Parti si verificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno completati. Le saro' grato Signor Segretario di Stato, se vorra' confermare l'accordo del Suo Governo, su quanto sopra esposto. Voglia gradire, signor Segretario di Stato, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Roma Renato Ruggiero Ministro del Commercio con l'Estero Della Repubblica Italiana Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna, relativa agli aspetti creditizi e finanziari connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi, il cui testo trascrivo qui di seguito: "In relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica d'Ungheria nei quali, considerato il ruolo attribuito alla piccola e media impresa italiana e ungherese nell'ambito dell'iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane dei beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti e enti e imprese ungheresi incluse quelle medio/piccole ho l'onore di confermare quanto segue: 1. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o piu' istituti italiani a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alla Banca Nazionale di Ungheria crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit. 200 miliardi equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv. S.A., destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario, di impianti, macchinari, attrezzature altri beni d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi connessi (engineering, licenze, Know-how, assistenza tecnica, montaggio), di beni di commercio durevole nonche' di prodotti chimici, siderurgici, e tessili, nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e successive modifiche. Le due parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane. Amb. Renato Ruggiero Ministro del Commercio dell'Estero Della Repubblica Italiana Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Lire italiane, e rispettivamente, Lit. ECU i Dollari USA, i Marchi Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verra' preso in considerazione il tasso di conversione Lit./ECU Lit/Dollari e Lit./ Fr. Sv., Lit./S.A., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o nel caso di forniture di impianti completi, che due giorni prima della stipula del contratto commerciale. 2. Il suddetto complessivo importo formera' oggetto di singole convenzioni fra gli Istituti Italiani finanziatori e la Banca Nazionale in Ungheria. Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1992, a fronte di contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre forniture potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1991 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1992. Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalla Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti Italiani, finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere accolta necessita' di formale modifica del presente Accordo. 3. Ciascuna convenzione di credito fatta con la Banca Nazionale di Ungheria: a) dovra' essere di ammontare non inferiore a Lit. 6 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA D.M. FR. SV. S.A.; b) prevedera' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, inteso che il residuo dovra' essere regolato per contanti della Parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potra' superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte ungherese; c) sara' regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile: - nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto; - nel caso di crediti "open" sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione. Gli interessi saranno corrisposti in via semetrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioe' dalle singole erogazioni in favore degli esportatori italiani, salvo quanto previsto al punto III della lettera g); d) potra' essere regolata in alternativa con quanto previsto alla precedente lettera c) e qualora cosi' concordato dagli Istituti Italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente Scambio di Lettere; e) a carico delle parte ungherese saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi sara' quello in vigore nei riguardi dell'Ungheria al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra' essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria; f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali; - Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv., S.A. per le forniture di impianti completi; - Lit. 100 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv., S.A. per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento; - Lit. 50 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D,M., Fr.Sv., per le forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili,nonche' di beni di consumo durevole, di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi alla fornitura di nuovi macchinari; g) prevedera' i seguenti termini di rimborso: I) per forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali, successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla consegna dell'impianto; II) per forniture relative a macchinari, attrezzature e relativi ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre; III) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, nonche' di beni di consumo, durevole, in 4 rate mensili, successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo, l'intero ammontare in linea capitale del contratto potra' anche essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi; IV) per forniture di pezzi di ricambio, componenti ed accessori industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo. 4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, ivi compreso l'utilizzo di tassi d'interesse fissi o variabili relativi alle linee di credito con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24 mesi, saranno concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca Nazionale d'Ungheria. 5. Le imprese italiane ed unghersi stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di credito restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta, secondo quanto previsto al punto 2. Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente Accordo e fino al 30 giugno 1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2. L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avvera' su specifiche richieste della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti Italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche. 6. Il presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio di lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso realizzate a valere su detto precedente accordo. Le linee di credito sulle quali imputare dette operazioni in corso, qualora non utilizzate entro i termini previste nel vecchio accordo, saranno considerate a valere sul nuovo Accordo. Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi di 30 giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito. Il presente accordo entrara' in vigore quando le due parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previsti dai rispettivi ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno completati". Signor ministro ho l'onore di comunicarle l'assenso del Governo della Repubblica di Ungheria sul contenuto della sua lettera, che insieme alla presente costituisce un accordo tra i nostri due Paesi. Voglia gradire, signor ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Roma Zoltan Gombocz Segretario di Stato Della Repubblica di Ungheria TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO D'ACCORDO FINANZIARIO In riferimento allo scambio di lettere firmate tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Algerina Democratica e Popolare in data 13 marzo 1987 che prevede la concessione di linee di credito per un ammontare globale di 300 milioni di dollari USA, entrambe le Parti hanno convenuto quanto segue: 1. Le linee di credito summenzionate potranno essere utilizzate sia in dollari USA sia in lire italiane. I contratti stipulati in dollari USA beneficieranno di un finanziamento in dollari USA e saranno rimborsati nella stessa valuta.I contratti stipulati in lire italiane beneficeranno di un finanziamento in lire italiane e saranno rimborsati nella stessa valuta. 2. Per calcolare il controvalore in dollari delle imputazioni sulle linee di credito dei contratti stipulati in lire italiane in modo da mantenere l'ammontare totale degli impegni a 300 milioni di dollari USA, sara' applicato il tasso di cambio risultante dalla media tra i tassi di chiusura delle borse di Roma e di Milano il giorno precedente alla data di stipulazione della Convenzione bancaria oppure dai contratti commerciali se questi ultimi sono precedenti alla data di stipulazione della relativa Convenzione. 3. Inoltre la Parte Italiana sottolinea l'importanza di esaminare la possibilita' di utilizzare l'ECU nelle relazioni economiche italo-algerine. 4. Per quanto riguarda i prodotti da includere nell'ambito delle linee di credito di 300 milioni di dollari USA, la lista annessa e' approvata assieme ai periodi di rimborso ivi indicati. Algeri, il 27 marzo 1990 Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica Italiana Algerina Democratica e Popolare Renato Ruggiero Hassen Kahlouche Ministro del Commercio Estero Ministro dell'Industria 141. 9 maggio 1990, Berlino Scambio di Lettere tra l'Italia e la Repubblica Democratica Tedesca in materia di visti d'ingresso (1) Il Ministro degli Affari Esteri Signor Ministro, Berlino, 9 maggio 1990 ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Italiana e' disposto ad abolire l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio ed a permettere loro di entrare per motivi di turismo o di servizio nel territorio nazionale senza visto e di soggiornarvi per un periodo massimo di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata. Resta inteso che il presente scambio di lettere non pregiudica il diritto di ognuno dei due Paesi di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla base di esame caso per caso e che rimangono comunque in vigore le disposizioni normative di ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri nel territorio nazionale. Fra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca resta altresi' convenuto che quanto sopra non potra' risultare o essere interpretato come derogatorio o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio dei cittadini della controparte. Se il Governo della Repubblica Democratica Tedesca rinuncera' - nelle stesse condizioni - ai visti per i cittadini della Repubblica Italiana, titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sara' in vigore dal 21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalita' di circolazione dei cittadini dei due Paesi. Convinto che un tale accordo sara' apprezzato dai cittadini dei nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro, della mia piu' alta considerazione. Gianni De Michelis S.E. Markus Meckel Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Tedesca ___________ (1) Entrata in vigore: 21 maggio 1990. TRADUZIONE NON UFFICIALE Berlino, 9 maggio 1990 Sua Eccellenza Prof. Gianni De Michelis Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Democratica tedesca e' disposto ad abolire l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica Italiana titolari di validi passaporti ordinari, diplimativi e di servizio ed a permettere loro di entrare per motivi di turismo o di servizio nel territorio nazionale senza visto e di soggiornarvi per un periodo massimo di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata. Resta di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata. Resta inteso che il presente scambio di lettere non presgiudica il diritto di ognuno dei due Paesi di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla base di esame caso per caso e che rimangono comunque in vigore le disposizioni normative di ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri nel territorio nazionale. Fra i Governi della Repubblica Democratica Tedesca e della Repubblica Italiana resta altresi' convenuto che quanto sopra non potra' risultare o essere interpretato come derogatorio o comunque condizionate degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio dei cittadini della controparte. Se il Governo della Repubblica Italiana rinuncera' - alle stesse condizioni - a visti per i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca, titolari di validi passaporti ordinari, diplomatici e di servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sara' in vigore dal 21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalita' di circolazione dei cittadini dei due Paesi. Convinto che un tale accordo sara' apprezzato dai cittadini dei nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro, della mia piu' alta considerazione. (Markus Meckel) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federeale di Nigeria (di seguito chiamata "FRN"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato il 3 marzo 1989 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento degli: a) arretrati dovuti dal "FRN" all'Italia al 31 dicembre 1988 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato non superiore ad un anno, che sono state oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 31 dicembre 1988 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") (Allegato 1); b) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 31 dicembre 1988 sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati sulla base dei tassi d'interesse indicati nel seguente Articolo IV, paragrafo 2) (Allegato 2). Gli annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO II 1) I debiti del settore privato della Nigeria oggetto del presente Accordo sono quelli scaduti e per i quali la controparte in naira del debito e' o e' stata gia' depositata dal debitore privato presso una banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data, al fine di effettuare il relativo trasferimento, purche' detti depositi - nonche' le richieste di trasferimento fatte a quella data - siano conformi alla legge nigeriana. L'"FRN" adottera' le opportune misure amministrative o proroghera' quelle gia' in vigore onde permettere ai debitori privati della Nigeria di pagare sollecitamente negli istituti competenti il controvalore in valuta locale dei debiti scaduti o in scadenza relativi ai loro debiti oggetto del presente Accordo. 2) Per quanto riguarda gli impegni di cui al paragrafo a) dell'Articolo I, si applicheranno le disposizioni della Sezione IV, paragrafo 2 del Processo Verbale firmato a Parigi il 3 marzo 1989. ARTICOLO III I debiti per capitale ed interessi contrattuali nonche' gli interessi di mora di cui all'Articolo I, a) e b) saranno trasferiti -nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- dall'"FRN" alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1990 e l'ultima il 31 dicembre 1994. ARTICOLO IV 1) L'"FRN" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" (C/O Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, Roma) gli interessi di ritardato regolamento che saranno calcolati su ogni debito considerato dal presente Accordo non pagato alla scadenza originaria. 2) Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria -per i debiti di cui al precedente Articolo I, b)- e dal primo gennaio 1989 -per i debiti di cui al precedente Articolo I, b)- fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati al tasso annuale dell'8%, del 4,85%, del 4,20% e del 10,85% per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri e sterline c) e saranno trasferiti semestralmente- nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziariea cominciare dal 30 giugno 1990. Resta inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988 sui debiti di cui all'Articolo I, a) saranno consolidati conformemente alle disposizioni previste nell'Articolo III. 4) Per quanto riguarda i debiti del settore privato oggetto al presente Accordo, nel caso in cui il deposito della controparte in valuta locale sia stato o verra' effettuato posteriormente alla data di scadenza della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira', sulla bse dei termini di cui al precedente paragrafo 3) gli interessi -calcolati come disposto nel precedente paragrafo 2)- a partire dalla data di detto deposito. L'"FRN" cio' nondimeno si impegna a chiedere ai debitori privati interessati di regolare direttamente alla SACE- nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie- gli interessi di ritardato regolamento calcolati come disposto nel precedente paragrafo 2), a partire dalla data di scadenza fino alla data di detto deposito. ARTICOLO V Il presente Accordo, non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si rifersono gli impegni della Nigeria menzionati all'Articolo I del presente Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie da parte dei debitori Nigeriani. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dalla firma. Fatto a Lagos l'11-5-1990 in due esemplari in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito denominata "FRN"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 3 marzo 1989, tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo alla ristrutturazione del debito estero della Nigeria. 1) al fine di consentire il regolamento: a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali del l'"FRN" nei confronti dell'Italia in scadenza dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990 e non ancora pagati, relative alla fornitura di beni e di servizi, all'esecuzione di opere, nonche' ad operazioni di beni e di servizi, all'esecuzione di opere, nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno che sono stati oggetto di un periodo superiore ad una anno che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 ottobre 1985 coperti da garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'Esprotazione (qui di seguito denominata "SACE") per i seguenti importi: 30 milioni di dollari USA, 133,6 milioni di marchi tedeschi, 21,6 milioni di franchi svizzeri e 296,9 milioni di franchi belgi (Allegato I); b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, di cui al precedente paragrafo a), dovuti al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, per i seguenti importi: 31,4 milioni di dollari USA, 94,8 milioni di marchi tedeschi, 38,3 milioni di franchi svizzeri, 316,6 milioni di franchi belgi e 850,9 milioni di lire italiane (Allegato II); c) degli interessi di mora maturati al 31 dicembre 1988 su i debiti di cui al precedente paragrafo b), calcolati sulla base dei tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo V, paragrafo 2, per i seguenti importi: 1,2 milioni di dollari USA, 3,8 milioni di marchi tedeschi, 1,1 milioni di franchi svizzeri, 9,3 milioni di franchi belgi e 32 milioni di lire italiane (Allegato III); d) dei debiti per capitale e interesse dell'"FRN" nei confronti della "SACE" in scadenza dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990 e non pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e l'"FRN" stipulato il 27 febbraio 1989 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 16 dicembre 1986, per i seguenti importi: 7,9 milioni di dollari USA, 3,3 milioni di marchi tedeschi, 1,3 milioni di franchi svizzeri, 500.000 sterline e 64,7 milioni di lire italiane (Allegato IV); e) premesso che i debiti del settore privato nigeriano oggetto del presente Accordo sono quelli scaduti e per i quali il controvalore in Naira dell'obbligazione e' stato o sara' depositato dal debitore privato presso una banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data, al fine di effettuare il relativo trasferimento purche' detti depositi- nonche' le richieste di trasferimento fatte a quella data- siano conformi alla legislazione nigeriana, e purche' il Governo Nigeriano prenda le opportune misure amministrative o proroghi quelle gia' in vigore onde permettere ai debitori privati della Nigeria di pagare prontamente agli istituti competenti il controvalore in valuta locale delle loro obbligazioni scadute o in scadenza relative ai loro debiti oggetto del presente Accordo; con il presente Atto convengono quanto segue: ARTICOLO I Il Governo Italiano, in conformita' alla legislazione Italiana e al fine di consentire il regolamento dei debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo, fara' in modo che venga concesso all'"FRN" un credito finanziario di circa 272 milioni di dollari USA, restando inteso che detto credito includera' anche l'ammontare in dollari USA necessario al rimborso dei debiti in marchi tedeschi, franchi svizzeri, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane di cui al paragrafo 1) del preambolo, al tasso di cambio applicato alla data in cui il credito viene prelevato. L'importo esatto del credito sara' determinato alla di utilizzo del credito medesimo, ARTICOLO II Il credito di cui all'Articolo I beneficera' della garanzia assicurativa statale ai sensi della legislazione italiana. Il pagamento del premio assicurativo, calcolato dalla "SACE" in conformita' alle sue procedure interne, sara' effettuato dal'"FRN". L'interesse sul citato credito nonche' il margine saranno concordati dagli istituti di credito partecipanti all'operazione e dall'"FRN". Tale interesse maturera' a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte dell'"FRN" e sara' pagato in rate semestrali, la prima della quale scadra' il 28 febbraio o il 31 agosto, immediatamente dopo la data di ciascun utilizzo del credito di cui all'Articolo I. 3) L'"FRN" emettera' dei titoli rappresentativi del credito conformemente a quanto concordato con gli istituti di credito partecipanti all'operazione. 4) le procedure tecniche e le modalita' di utilizzo del credito saranno fissate nella convenzione finanziaria da stipulare da parte degli stessi istituti di credito e dell'"FRN". 5) L'"FRN" consultera' il Governo Italiano rispetto agli istituti di credito chiamati ad intervenire nel credito finanziario. ARTICOLO III Il credito di cui all'Articolo I sara' rimborsato in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 28 febbraio 1995 e l'ultima il 31 agosto 1999. ARTICOLO IV Il credito di cui all'Articolo I sara' utilizzato in Italia per pagare ai creditori interessati i debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo del presente Accordo. Gli impegni summenzionati sono descritti in dettaglio negli allegati al presente Accordo che possono essere modificati di comune accrodo tra le due Parti. ARTICOLO V 1) L'"FRN" si impegna pagare ai creditori italiani gli interessi sui debiti oggetto del presente Accordo, scaduti e non pagati, a partire dalla scadenza originaria- per i debiti di cui ai paragrafi a), b) e d) del preambolo e dal primo gennaio 1989 per i debiti di cui al paragrafo c) del preambolo, fino alla data del loro regolamento totale. 2) Tali interessi saranno calcolati come segue: ai tassi di interesse di ritardato regolamento nei contratti o convenzioni finanziarie oppure, laddove nessun tasso d'interesse sia stato espressamente indicato al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%, del 5,9%, dell'8,45%, del 12,80% e 12,05% per gli impegni rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi francesi, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane dalla data di scadenza dell'impegno fino alla data della garanzia da parte della SACE, e al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%, del 5,9%, dell'8,45, del 12,80% e del 12,05% dalla data dell'indennizzo da parte della SACE fino alla data del regolamento totale del debito per i debiti rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane. 3) Tali interessi saranno trasferiti -nelle divise stabilite nei sessanta giorni dalla data del saldo. 4) resta inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988 saranno finanziati con i fondi del credito di cui all'Articolo I. 5) per quanto riguarda i debiti del settore privato oggetto del presente Accordo, qualora il deposito del controvalore in valuta locale sia gia' stato o sara' effettuato posteriormente alla data contrattuale della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira', sulla base dei termini di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4), gli interessi- calcolati cosi' come disposto al precedente paragrafo 2)- a partire dalla data di detto deposito. L'"FRN", cio' nondimento, si impegna a chiedere ai debitori privati interessati di regolare direttamente con i creditori italiani - nelle divise stabilite nei contratti o nella convenzione finanziaria- gli interessi di ritardato pagamento calcolati cosi' come disposto nel precedente paragrafo 2), a partire dalla data rata contrattuale fino alla data del deposito medesimo. ARTICOLO VI Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni della Nigeria nel preambolo del presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o delle convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' in vigore fino al regolamento globale del Credito finanziario -capitale ed interesse- di cui all'Articolo I. Fatto a Lagos l'11-5-1990 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA REPUBBLICA ITALIANA 144. 4 giugno 1990, Roma Protocollo di cooperazione tecnica e finanziaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela (1) In merito all'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela le due Parti, in occasione della visita a Roma del Presidente della Repubblica del Venezuela, Carlos Andres' Perez', il 4 e il 5 giugno 1990, hanno concordato i seguenti criteri e modalita' operative: 1) Le attivita' previste dall'Accordo Quadro si riferiranno al triennio 1991-1992-1993. 2) Tale programma, che nel triennio indicato generera' una somma superiore ai 1.000 milioni di dollari si avvarra' dei seguenti strumenti finanziari: a) crediti di aiuto (circa 175 milioni di dollari); b) doni (50 milioni di dollari); c) crediti a condizioni "consensus" destinati al finanziamento di progetti pubblici, secondo un esame caso per caso e secondo le priorita' definite congiuntamente; d) particolare attenzione verra' conferita alla possibilita' di convogliare verso il Venezuela attraverso il settore privato, un afflusso di capitali per un ammontare indicativo di circa 600 milioni di dollari, destinati alla realizzazione di progetti pubblici e privati, ivi incluso il finanziamento di imprese miste, ai sensi dell'articolo 7 della legge 49/87. 3) Per ogni progetto verra' definita la parte di spesa assunta dal Governo venezuelano in moneta locale. 4) La Parte venezuelana, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dall'Accordo Quadro tra i due Paesi, in data e luogo da concordare per via diplomatica, presentera' le liste di progetti da finanziare attraverso i meccanismi previsti dal presente Protocollo e nell'Accordo Quadro, nonche' le corrispondenti modalita' di esecuzione. 5) Il presente protocollo entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo XXII dell'Accordo Quadro, dopo la firma dello stesso. Redatto in Roma il quattro giugno 1990, in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Venezuela 145. 11 giugno 1990, San Marino Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la costruzione di un collegamento rapido su rotaia fra Rimini e San Marino (1) Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nel desiderio di consentire un ulteriore miglioramento alla pratica applicazione del principio della libera circolazione delle persone fra i rispettivi territori; considerati inoltre, da un lato, l'auspicio sammarinese relativo al potenziamento dei collegamenti terrestri fra Rimini e San Marino; e, dall'altro, la disponibilita' politica espressa da parte italiana a prendere in favorevole considerazione la possibilita' della costruzione e dell'esercizio di un collegamento rapido su rotaia fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: 1. I due Governi manifestano l'intendimento di procedere alla realizzazione di un impianto a guida vincolata, il cui tracciato sia in grado di collegare i due terminali di San Marino e di Rimini. Il tracciato dovra' collegare in modo organico ed integrato l'assetto territoriale della Repubblica di San Marino con quello dell'area riminese 2. Il tracciato,la cui lunghezza sara' ci circa 32 Km, avra' caratteristiche di tipo metropolitano con frequenze inferiori ai 15 primi. I nodi stazione lungo il tracciato saranno adeguatamente attrezzati con aree parcheggio e supportati da servizi intermodiali su gomma di grado di esaltare l'uso del mezzo pubblico. 3. Entro il 31 dicembre 1990 per il Ministero dei Trasporti italiano portera' a compimento sia il progetto di massima del tracciato, sia le modalita' di gestione della linea, sia le azioni necessarie per incentivare al massimo l'uso della modalita' di trasporto su guida vincolata. -------- (1) Entrata in vigore 11 giugno 1990 4. Il progetto sara' corredato agli elaboratori relativi alla verifica di impatto ambientale e da un'apposita analisi sul contenimento dei costi energetici generali della proposta progettuale. 5. Con successivo accordo, da negoziarsi quanto prima, e da sottoporsi a ratifica parlamentare, verranno stabilite le modalita' amministrative e tecniche di realizzazione e di gestione dell'impianto nonche' la ripartizione delle relative spese tra le due Parti. 6. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma Fatto a San Marino 11 VI 90 Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica di San Marino TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delal Repubblica Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica consiste tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 14 dicembre 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il presente accordo concerne: a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica Centrafricana, o che beneficiano dalla sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti e non pagati alla data del 31 dicembre 1988, relativi a forniture di beni e di servizi che provedono un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto stipulato anteriormente al 1 gennaio 1983 e assistiti da una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, qui di seguito denominata "SACE" (ANNESSO A); b) il consolidamento dei debiti in quota capitale, in scadenza dal 1 gennaio 1989 al 39 giugno 1989 e non pagati, derivanti dagli accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Reubblica Centrafricana, stipulati il 20/6/1983 ed il 7 dicembre 1984 in attuazione dei Processi Verbali multilateriali di Parigi del 12/6/1981 e dell'8/7/1983 (Annesso B); c) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo B) di questo articolo, in quota capitale, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1988 (Annesso C). Gli importi dei debiti di cui sopra sono indicati negli Annessi al presente accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente accordo. Rimane inteso che il servizio del debito risultante dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Centrafricana firmato il 2 ottobre 1986 non e' oggeto della presente ristrutturazione. Articolo II 1) I debiti di cui al precedente articolo I paragrafo a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento del debito dello Stato (CAADE) agente in nome e per conto del Governo della Repubblica Centroafricana qui di seguito denominata "LA CAADE" ed alla "SACE" nella valuta indicata nei rispettivi contratti ed Accordi in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1996 e l'ultimo il 30 giugno 2002. 2) I debiti di cui al precedente articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati e trasferiti dalla CAADE alla SACE nella valuta indicata nei rispettivi accordi in 12 rate semestrali uguale e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1998 e l'ultima il 31 dicembre 2003. Articolo III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente accordo, la CAADE si impegna a pagare e trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in oggetto calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi al tasso d'interesse del 6% annuo. Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti ed accordi in rate semestrali (30 giugno 31 dicembre) la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1990. o Articolo IV Il presente accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ne' gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'articolo I ed indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date di scadenza. Ogni modifica dei contratti intervenuta dopo il 31 dicembre 1982 avente come effetto di incrementare gli impegni della Repubblica Centrafricana nei confronti dell'Italia sara' considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo. Articolo V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i rappresentanti sottoscritti debitamente abilitati hanno firmato il presente accordo. Fatto a Roma l'11 giugno 1990 in due esemplari in lingua francese, il Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Centrafricana 147. 12 giugno 1990, Bucarest Protocollo sulla cooperazione nel settore degli Archici diplomatici tra il Ministero degli Affari Esteri di Romania e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (1) Il Ministero degli Affari Esteri di Romania ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana agendo in virtu' degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Culturale fra il Governo di Romania ed il Governo della Repubblica Italiana, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967, e successive modifiche e, allo scopo di avvicinare sempre piu' i due Paesi ed i due popoli mediante una migliore conoscenza della storia, della cultura e della politica dei due Paesi, e di sviluppare a tal fine, la cooperazione fra le loro istituzioni archivistiche, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte parti contraenti coopereranno nel settore degli archivi diplomatici e, a condizioni di reciprocita', li apriranno alla consultazione di studiosi, ricercatori qualificati ed esperti, sino a tutto il 1945. Articolo 2 La cooperazione nel settore degli archivi diplomatici, menzionata nell'Articolo 1, si realizzera' mediante: 1. Lavori congiunti per la pubblicazione delle fonti archivistiche concernenti la cooperazione romeno-italiana nei settori della scienza e della cultura. 2. Scambi di pubblicazioni, di materiale scientifico e d'informazioni, anche legislative, per agevolare la cooperazione nel settore degli archivi. 3. Scambi di riproduzioni di documenti interessanti le due parti, in base al principio di reciprocita', con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese in merito alla diffusione dei documenti. 4. Scambi di esperti, su base di reciprocita', da concordarsi volta per volta. __________ (1) Entrata in vigore: 12 giugno 1990. Articolo 3 Il presente protocollo entrera' in vigore al momento della sua firma ed ha una durata di cinque anni. Alla fine di tale periodo, la sua validita' sara' prorogata, tacitamente, per periodi di un anno ove nessuna parte lo denunci. La denuncia sara' notificata all'altra parte con un preavviso di almeno tre mesi prima della data della scadenza del protocollo. Fatto a Bucarest, il 12 giugno 1990, in due esemplari nelle lingue romena e italiano, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Parte Romena Per la parte italiana Costantin Turcu Prof.Enrico Serra Capo del Servizio degli Capo del Servizio Storico Archivi Diplomatici e Documentazione del del Ministero degli Ministero degli Affari Esteri di Affari Esteri della Repubblica Italiana ROMANIA TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SENEGAL Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistenti tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 12 febbraio 1990 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Senegal hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Senegal, o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, in scadenza dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1983 assistiti da garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1 gennaio 1990 ed il 30 giugno 1990 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984, il 18 settembre 1985, il 5 maggio 1987 ed il 4 marzo 1988 (Annesso B); c) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1990 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal conclusi il 2 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984 ed il 18 settembre 1985, (Annesso C); d) il rimborso dei debiti per capitale ed interessi dovuti al 31/12/1989 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal stipulati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 agosto 1984, il 18 settembre 1985, il 5 maggio 1937 ed il 4 marzo 1988 (Annesso D). Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi del presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo. Rimane inteso che il servizio del debito risultante dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso il 3 maggio 1989 non e' completato nella presente ristrutturazione. ARTICOLO II I debiti indicati all'Articolo I, paragrafo a), b) e c) saranno rimborsati dsl Governo della Repubblica del Senegal e trasferiti per il tramite della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO), (di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1998 e l'ultima il 30 giugno 2004. ARTICOLO III I debiti indicati all'articolo I, paragrafo d), saranno rimborsati dal governo della Repubblica del Senegal e trasferiti tramite la "Banca" alla SACE, come segue; -50% il 31 dicembre 1990; - 50% il 31 marzo 1991. ARTICOLO IV 1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Senegal si impegna a pagare ed a trasferire tramite la "Banca" agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste agli Articoli II e II, ai seguenti tassi d'interesse: - per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo II, ai tassi d'interesse del 9, 70% annuo per i debiti in lire italiane, del 7% annuo per i debiti in franchi francesi del 7,80% annuo per i debiti in ECU; - per quanto riguarda il debito di cui all'Articolo III, ai tassi d'interesse del 12% annuo per i debiti in lire italiane, dell'11% annuo per i debiti in franchi francesi e dell'8,30% annuo per i debiti in ECU. 2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni e Accordi, come segue: - in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 31 dicembre 1990, per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo II; - alle stesse date indicate all'Articolo II, per quanto riguarda i debiti di cui al medesimo Articolo. ARTICOLO V Le disposizioni del presente Accordo cadranno in disuso se i debiti di cui all'Articolo III e relativi interessi non siano stati saldati in tempo utile. ARTICOLO VI Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ne gli inmpegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni in cui si riferiscono gli impegni menzionati all'Articolo I ed indicati nelle tabelle annesse. Di consenguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese, il 22 giugno 1990 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica del Senegal Repubblica Italiana