MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Atti   internazionali  entrati  in vigore per l'Italia nel periodo 16
giugno   1990-15   settembre   1990   non   soggetti   a   legge   di
autorizzazione alla ratifica.
(GU n.241 del 15-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 65)

(Pubblicazione  disposta  ai  sensi  dell'art.  4  della legge n. 839
dell'11 dicembre 1984)
 
Vengono  qui  riprodotti  i  testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 1990-15  settembre  1990  e
non  soggetti  a  legge  di  autorizzazione  alla  ratifica  ai sensi
dell'art. 80 della Costituzione o  a  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri
entro il 15 settembre 1990.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
In  tale  tabella  sono  indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 giugno 1990, i cui testi originali non erano in
possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali  altri  Accordi  entrati  in  vigore  nel periodo 16 giugno
1990-15 settembre 1990 i cui testi  non  siano  ancora  pervenuti  al
Ministero   degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo
supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale  datato  15  gennaio
1991.
Quando  tra  i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua  straniera  facente
fede,  sia  il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione  non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per  comodita'  di  consultazione  e'  stata  altresi' predisposta la
tabella 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali  soggetti
a  legge  di  autorizzazione  alla  ratifica  entrati  in  vigore per
l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo
lo  stesso  gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si
riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
 
                                                            TABELLA 1
 
      ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
      ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
    ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO 1990-15 SETTEMBRE 1990
 
     Data, luogo della firma,           Data di entrata in    Pagina
            titolo                            vigore             ___
             ____                           ____
             135.
26› settembre 1988, Roma
    Accordo di consolidamento del
    debito tra Italia e Togo, con       26 settembre 1988         9
    allegati
             136.
1 agosto 1989, Il Cairo
    Accordo concernente la modifica
    del Protocollo annesso all'Accordo
    di cooperazione scientifica
    e tecnica tra Italia ed Egitto       6 giugno    1990        17
             137.
8 dicembre 1989, Sofia
    Accordo tra il Ministero dell'-
    interno italiano e quello bulgaro
    nella lotta contro il traffico
    illegale di sostanze stupefacenti
    e psicotrope                        23 giugno  1990          19
             138.
29 dicembre 1989, Roma-Belgrado
    Scambio di Lettere tra Italia e
    Jugoslavia relativo alla concessione
    di un credito finanziario
    intergovernativo di 50 milioni di
    dollari                              21  aprile  1990        25
             139.
2 marzo 1990, Roma
    Scambio di Lettere tra Italia e
    Ungheria per la concessione di una
    linea di credito di 200
    miliardi di lire                    17  maggio  1990         35
             140.
27 marzo 1990, Algeri
    Protocollo di Accordo finanziario
    tra e Italia e Algeria, con
    annesso                             27 marzo   1990          49
             141.
9 maggio 1990, Berlino
    Scambio di Lettere tra Italia e
    RDT                                 21 maggio 1990           51
             142.
11 maggio 1990, Lagos
    Accordo di ristrutturazione del
    debito tra Italia e Nigeria, con 2
    annessi                             11 maggio 1990           57
             143.
11 maggio 1990, Lagos
    Accordo finanziario tra Italia e
    Nigeria, con 4 annessi              11 maggio  1990          65
             144.
4 giugno 1990, Roma
    Protocollo di cooperazione tecnica
    e finanziaria tra Italia e Venezuela-4 giugno   1990         75
             145.
11 giugno 1990, San Marino
   Accordo tra Italia e San Marino per
   la costruzione di un collegamento
   rapido su rotaie tra Rimini e San
   Marino                               11 giugno  1990          77
             146.
11 giugno 1990, Roma
    Accordo di consolidamento del debito
    tra Italia e Repubblica
    Centraficana, con annessi
    (Club di Parigi, 14 dicembre 1988)  11  maggio  1990         79
             147.
12 giugno 1990
    Protocollo sulla cooperazione nel
    settore degli archivi tra Italia e
    Romania                            12  giugno  1990         85
             148.
22 giugno 1990, Roma
    Accordo di consolidamento del
    debito tra Italia e Senegal, con
    allegati                            22 giugno 1990           87
 
                                                            TABELLA 2
 
        ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                    RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
 
   Data, luogo della firma,                  titolo Data di entrata
                                                   in vigore
        ___________                              ______________
Accordo tra Italia e Polonia relativo
  agli Istituti italiani di cultura in
  Polonia ed agli istituti   in Italia
  (Roma 21 maggio 1985).  Vedi legge
  n. 308 del 28 agosto 1989 in  S.O alla
  G.U. n. 207 del 4 settembre 1989
                                                   23  maggio 1990
Convenzione consolare tra Italia e
  Tunisia (Roma 17 ottobre 1985)
  Vedi legge n. 446 del 30 dicembre
  1989in S.O alla G.U. n. 20 del 25
  gennaio 1990                                       1 agosto 1990
                                                   (vedi comunicato
                                                  in G.U. n. 172 del
                                                   25 luglio 1990)
Convenzione relativa all'assistenza
  giudiziaria ed al riconoscimento e
  l'esecuzione delle sentenze in
  materia civile tra Italia e
  Argentina  (Roma 9 dicembre 1987)
  Vedi legge n. 532 del 22 novembre 1988
  in S.O. alla G.U. n. 292 del 14
  dicembre 1988                                      13 marzo 1990
Accordo tra Italia e Argentina sullo
  scambio degli atti dello stato civile e
  l'esenzione dellalegalizzazione per
  taluni documenti(Roma, 9 dicembre 1987)
  Vedi legge n. 533 del 22 novembre 1988 in
  S.O. alla G.U. n. 292 del 14 dicembre 1988         12 luglio 1990
Convenzione sulle funzioni consolari tra
  Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987)
  Vedi legge n. 437 del 30 dicembre 1989 in
  S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 1990        1› agosto 1990
Accordo di cooperazione cinematografica tra
  Italia e Argentina (Roma 9 dicembre 1987)
  Vedi legge n. 306 del 28 agosto 1989 in
  S.O. alla G.U. n. 206 del 4 settembre 1989      19 luglio  1990
Accordo tra Italia e Kuwait per la promozione
  e protezione degli investimenti
  (Roma, 17 dicembre 1987)
  Vedi legge n. 447 del 30 dicembre 1989 in
  S.O. alla G.U. n. 20 del 25 gennaio 1990        21 maggio  1990
Accordo tra Italia e Malaysia sulla
  reciprocapromozione e protezione
  degli investimenti(Kuala Lumpur
  4 gennaio 1988)Vedi legge n. 93 del
  9 aprile 1990 in S.O.alla G.U.
  n. 100 del 2 maggio 1990                        25 ottobre 1990
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
      ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
           ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TOGOLESE
 
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Togolese, nello spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione  economica
esistenti  tra  i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo Verbale firmatoa  Parigi  il  22  marzo  1988  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relative  al consolidamento del
debito del Togo hanno convenuto quanto segue:
 
                              ARTICOLO I
 
Il presente Accordo concerne:
a)   Il   consolidamento   dei  debiti,  per  capitale  ed  interessi
contrattuali del Governo della Repubblica del Togo, o che beneficiano
della  sua  garanzia,  nei  confronti  dell'Italia, in scadenza dal 1
gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, relativi alla  fornitura
di  beni e di servizi, all'esecuzione di lavori nonche' ad operazioni
finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato  su  un  periodo
superiore  ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una
Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio  1983  e
che  beneficiano  di una garanzia dello Stato italiano per il tramite
della   Sezione   Speciale   per    l'Assicurazione    del    Credito
all'Esportazione di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b)  il  consolidamento degli stessi debiti, per capitale, indicati al
paragrafo a) del presente  Articolo,  scaduti  e  non  pagati  al  31
dicembre 1987 (Annesso A);
c)  il  consolidamento  dei  debiti  per  capitale  in scadenza dal 1
gennaio 1988 al 15 aprile 1989 e non pagati, derivanti dagli  Accordi
di  consolidamento  tra  il  Governo  della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica togolese stipulati il 3 marzo 1982 ed il  12
aprile   1984   in  applicazione  dei  Processi  Verbali  di  Parigi,
rispettivamente del 20 febbraio 1981 e del 12  aprile  1983  (Annesso
B);
d)  il  consolidamento  degli stessi debiti, per capitale indicati al
paragrafo c) del  presente  Articolo  scaduti  e  non  pagati  al  31
dicembre 1987 (Annesso C).
Gli  importi  indicati  negli  Annessi  potranno essere modificati di
comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.
 
                             ARTICOLO II
 
a)  I  debiti  indicati all'Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno
rimborsati e trasferiti  per  il  tramite  dalla  Societa'  Nazionale
d'Investimento  e  Fondi  Annessi, agente per conto del Governo della
Repubblica Togolese di seguito denominata "SNI-FA" alla "SACE"  nelle
valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in
16 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali  scadra'
il 28 febbraio 1997 e l'ultima il 31 agosto 2004.
b)  I debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d), saranno
rimborsati e trasferiti  dalla  "SNI-FA"  alla  "SACE"  nelle  valute
indicate  nei  rispettivi  contratti  o convenzioni finanziarie, in 8
rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra'  il
31 dicembre 1993 e l'ultima il 30 giugno 1997.
 
                             ARTICOLO III
 
Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai sensi del presente Accordo, la "SNI-FA" si impegna a pagare  ed  a
trasferire  agli  aventi  diritto in Italia gli interessi relativi ai
debiti in questione a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  fino  al
regolamento  totale  degli stessi, calcolati ai tassi d'interesse del
7% annuo, per i debiti in dollari USA, del 10, 20% annuo per i debiti
in lire italiane e del 7,5% annuo per i debiti in franchi francesi.
 
Gli  interessi  saranno  pagati nelle valute indicate nei contratti e
convenzioni finanziarie come segue:
-  per  i  debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo a) in
rate semestrali (28 febbraio-31 agosto)  la  prima  delle  quali  con
scadenza il 28 febbraio 1989.
per  i  debiti  indicati  al precedente Articolo II, paragrafo b), in
rate semestrali (30 giugno-31 dicembre)  la  prima  delle  quali  con
scadenza 31 dicembre 1988.
 
                             ARTICOLO IV
 
Il  presente  Accordo  non  pregiudica  in  alcun  modo ne' i vincoli
giuridici previsti dal diritto comune ne' gli impegni stipulati dalle
parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti menzionati
all'Articolo I ed  indicati  nelle  liste  annesse.  Di  conseguenza,
nessuna   delle  disposizioni  del  presente  Accordo  potra'  essere
invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole  di  tali
contratti  o  convenzioni  finanziarie, in particolare delle clausole
relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.
 
Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute dopo
il 31 dicembre 1982 aventi come effetto un aumento degli impegni  del
Togo  verso  l'Italia  saranno  considerate  come  nuovi  impegni non
coperti dal presente Accordo.
 
                              ARTICOLO V
 
           Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua
firma.
           In   fede   i   sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente
abilitati, hanno firmato il presente Accordo.
 
Fatto  a  Roma  in due esemplari, in lingua francese, il 26 settembre
1988.
 
    Per il Governo della                 Per il Governo della
    Repubblica Italiana                  Repubblica di Togo
                                         Il Segretario Generale del
                                         Ministero dell'Economia
                                         e delle Finanze
                                         S. B. Tidjani-Dourodjaye
 
                                 136
                       1› agosto 1989, Il Cairo
 
            Accordo concernente la modifica del Protocollo
      annesso all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica
    tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica Italiana (1)
 
Il  Governo  della  Repubblica  Araba  d'Egitto  ed  il Governo della
Repubblica  Italiana,  desiderosi  di  promuovere   la   cooperazione
scientifica  e  tecnica  gia'  esistenti  nel  quadro dell'Accordo di
Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato al Cairo tra i due governi
il   29-4-1975,   hanno   concordato   di  modificare  il  Protocollo
addizionale annesso al'Accordo nel seguente modo:
 
                                Art. 1
 
All'articolo  1  viene aggiunto un nuovo comma, contrassegnato con la
lettera "t", il cui testo e' il seguente:
"Liberta'   di   circolazione  in  tutte  le  aree  della  Repubblica
interessate al programma di cooperazione su finanziamento del governo
italiano  a  condizione  che,  qualora  sia  necessario, vengano loro
rilasciati,  da  parte  delle  Autorita'  egiziane  competenti,   gli
speciali permessi richiesti".
 
                                Art. 2
 
Il comma "n" dell'articolo 1 sara' sostituito dal seguente testo:
"L'Esperto  ha  diritto  di  acquistare  beni  di consumo, nelle zone
franche in Egitto, in valuta straniera conformemente  alle  leggi  ed
alle normative vigenti nella Repubblica Araba d'Egitto".
 
                                Art. 3
 
Il  presente  accordo  entra  in  vigore  a  partire dalla data dello
scambio di note sull'avvenuto completamento delle procedure in ognuno
dei due paesi.
"I  Rappresentanti  delegati  dei due paesi hanno firmato il presente
accordo dopo lo scambio dei documenti di delega ufficiali  dei  quali
sara' stata accertata l'autenticita'".
----------
(1) Entrata in vigore: 6 giugno 1990.
 
Redatto  al Cairo in duplice esemplare il 1› Agosto 1989 nelle lingue
araba, italiana ed inglese, prevalendo il testo inglese  in  caso  di
dubbio.
 
      Per il Governo della             Per il Governo della
      Repubblica Araba d'Egitto        Repubblica Italiana
      L'Ambasciatore                   L'Ambasciatore
      S.E Mokless GOBBA                S.E.Patrizio SCHMIDLIN
 
                                 137
                        8 dicembre 1989, Sofia
 
Accordo   di   cooperazione   tra  il  Ministero  dell'Interno  della
Repubblica Italiana e  il  Ministero  dell'Interno  della  Repubblica
Popolare di Bulgaria
nella  lotta  contro  il traffico illegale di sostanze stupefacenti e
psicotrope (1)
Il  Ministero  dell'Interno  della Repubblica Italiana e il Ministero
dell'Interno della  Repubblica  Popolare  di  Bulgaria,  chiamati  in
seguito "Parti contraenti";
CONVINTI   che   la   cooperazione  internazionale  e'  assolutamente
indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del  traffico
illegale di sostanze stupefacente e psicotrope;
TENENDO  CONTO  che  il  traffico illegale di sostanze stupefacenti e
psicotrope rappresenta una minaccia alla salute dei cittadini ed alla
societa';
PRENDENDO  SPUNTO  dalle  disposizioni  della Convenzione unica sulle
sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo  1961),  dalla  Convenzione
sulle   sostanze  psicotrope  (Vienna,  21  febbraio  1971)  e  dalla
Convenzione contro il traffico illegale di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope   (Vienna,   20  dicembre  1988),  redatte  sotto  l'egida
dell'ONU,
RENDENDOSI   CONTO   della   preoccupazione  e  della  necessita'  di
intensificare la cooperazione internazionale nella  lotta  contro  il
traffico di stupefacenti,
 
                         C O N V E N G O N O
 
                              Articolo I
 
1.  In  conformita' con le disposizioni del presente Accordo le Parti
contraenti convengono di:
a)  prestare  reciproca  collaborazione nel controllo di persone e di
mezzi di trasporto  utilizzati  nel  traffico  illegale  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope;
(1) Entrata in vigore: 23 aprile 1990.
b)  scambiarsi informazioni relative a persone coinvolte nel traffico
illegale di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  o  sospettate  di
svolgere tale traffico.
2. Nell'ambito del presente Accordo la reciproca collaborazione sara'
fornita in conformita' con la legislazione  del  Paese  al  quale  e'
stata  richiesta  tenendo  conto  della  sua  competenza  e delle sue
effettive possibilita'.
 
                             Articolo II
 
Su  reciproco  accordo  delle  due  Parti  contraenti si svolgeranno,
almeno una volta  l'anno,  consultazioni  periodiche  sull'attuazione
pratica  del  presente Accordo. In caso di necessita' potranno essere
concordati  incontri  supplementari  per  l'esame  di  questioni  che
rivestono carattere d'urgenza.
 
                             Articolo III
 
Su  propria  iniziativa  o  su  richiesta dell'altra Parte contraente
ciascuna delle Parti, tramite i propri organi  competenti,  svolgera'
in  conformita' con le proprie possibilita', e con le reali risorse e
forze umane, un particolare controllo su:
a)  persone  coinvolte  o sospettate di essere implicate nel traffico
illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b)  mezzi  di  trasporto  di  cui  e'  noto  o  si  sospetti  la loro
utilizzazione  nel  traffico  illegale  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope.
 
                             Articolo IV
 
1.  Le  due  Parti  tramite  i  propri organi competenti metteranno a
disposizione, su richiesta o di propria iniziativa  informazioni  che
possono  contribuire  a  contrastare il traffico illegale di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
In particolare, scambieranno informazioni su:
a)  i metodi di lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
b)  l'utilizzazione  di  nuovi  mezzi  tecnici  in  questo campo, ivi
compresi i metodi di addestramento e di impiego  di  unita'  cinofile
antidroga;
c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti
la lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope;
d)  nuovi  tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione,
canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei
prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;
e)  metodologie  e  modalita'  di  svolgimento dei controlli doganali
sulla droga e le sostanze psicotrope.
2.  Gli  organi  competenti  di una delle Parti contraenti di propria
iniziativa od su richiesta,  porranno  a  disposizione  degli  organi
competenti  dell'altra  Parte  informazione  concernenti  il traffico
illegale di stupefacenti e, in particolare, cio' che riguarda:
a)  persone  coinvolte  o sospettate di essere implicate nel traffico
illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope:
b)  nuovi  itinerari  e  mezzi  impiegati  nel  traffico  illegale di
stupefacenti e sostanze psicotrope;
c)  mezzi  di trasporto di cui si conosce o si sospetta l'impiego nel
traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
3.  Ciascuna  delle  Parti  Contraenti,  d'iniziativa o su richiesta,
mettera' a disposizione dell'altra Parte i dati e  -  in  conformita'
della  legislazione  nazionale  - i documenti contenenti informazioni
relative ai casi di traffico  illegale  di  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope.
4.  Le  due  Parti  contraenti  si  scambieranno informazioni circa i
sistemi di riciclaggio e di trasferimento  dei  capitali  provenienti
dal traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
 
                              Articolo V
 
1.  Su  richiesta  degli  organi  competenti  di  una  Parti, l'Altra
intraprendera' indagini riguardanti attivita'  connesse  al  traffico
illegale  di stupefacenti e sostanze psicotrope. I risultati verranno
comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che  ha
inoltrato la richiesta.
Tali  indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di
legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.
2.  Tali  indagini  non  verranno effettuate nei casi in cui la Parte
richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di  sovranita'  e
minaccino   la   sua   sicurezza  o  altri  interessi  di  importanza
fondamentale.
3.  Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano
gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali  o
multilaterali.
4.   Ciascuna   delle   Parti   contraenti  segnalera'  all'Altra  le
conclusioni dei  procedimenti  penali  relativi  al  contrabbando  di
stupefacenti  ad  essa  destinati,  o  qualora  l'illecito  sia stato
commesso da cittadini o residenti nel territorio dell'altra Parte.
5.   I  funzionari  degli  organi  competenti  di  una  delle  Parti,
autorizzati ad indagare  sulle  violazioni  concernenti  il  traffico
illegale  di  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  possono,  con il
consenso degli organi competenti  dell'altra  Parte,  assistere  alle
operazioni  od allo sviluppo delle stesse sul territorio del Paese al
quale e' stata indirizzata la richiesta nei casi in  cui  tali  reati
riguardano  la  Parte  richiedente.  Durante la permanenza nell'altro
Paese, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari
del Paese ospitante in conformita' alle leggi vigenti.
 
                             ARTICOLO VI
 
1.  Le  disposizioni  del  presente  Accordo  verranno  applicate sul
territorio  della  Repubblica  Italiana  e   sul   territorio   della
Repubblica Popolare di Bulgaria.
2.  Le  forme  di  assistenza  e  di collaborazione in conformita' al
presente  Accordo  verranno  assicurate  direttamente  dagli   organi
competenti delle due Parti contraenti.
3.  Le  misure  di  attuazione del presente Accordo verranno definite
durante l'incontro degli  esperti  delle  due  Parti  da  tenersi,  a
seguito  di  consultazioni  tra le Parti stesse, nel piu' breve tempo
possibile e comunque non piu' tardi di 90 giorni.
 
                             ARTICOLO VII
 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo il suo perfezionamento
in conformita' con le legislazioni delle due Parti contraenti.
L'Accordo sara' applicato temporaneamente a partire dal momento della
sua firma.
2.  Il  presente  Accordo  potra' essere denunciato da ciascuna delle
Parti contraenti previa notifica all'altra  Parte  con  un  preavviso
scritto di almeno sei mesi.
Firmato  a  Sofia,  l'otto dicembre 1989 in due esemplari identici in
lingua italiana e bulgara, ambedue i testi facenti fede.
 
   IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA      IL MINISTRO DELL'INTERNO
   REPUBBLICA ITALIANA:               DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI
 
                                            BULGARIA:
 
                                 138.
                   29 dicembre 1989, Roma-Belgrado
 
              Scambio di Lettere tra Italia e Jugoslavia
 relativo alla concessione di un credito finanziario intergovernativo
                     di 50 milioni di dollari (1)
                             Il Ministro
                      del Commercio con l'Estero
                                               Roma, 29 dicembre 1989
 
Egregio Signor Segretario Federale,
nello  spirito dell'esistente amicizia e crescente collaborazione tra
i due paesi nonche' di quanto previsto nel  Memorandum  d'Intesa  del
29.1.1988,  in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma nei
giorni 27  e  28.11.1989  tra  una  delelgazione  del  Governo  della
Repubblica  Italiana  ed una delegazione del Governo della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia in merito agli aspetti  creditizi
connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed
in particolare allo scopo di ampliare le forniture italiane  di  beni
strumentali,  impianti industriali ed altri prodotti alla Jugoslavia,
ho l'onore di confermarle quanto segue:
1) Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad
autorizzare uno o piu' Istituti Italiani di credito a  medio  termine
che   ne   facciano  richiesta  a  concedere  alle  Banche  jugoslave
autorizzate e accettate  come  pubbliche  dalla  S.A.C.E.,  linee  di
credito fino ad un importo complessivo massimo di circa 50 milioni di
-USA o, a scelta del beneficiario jugoslavo,  l'equivalente  in  lire
italiane,   oppure   in   ECU,   D.M.,  Fr.Sv.,  F.ol.  destinate  al
finanziamento  di  forniture  italiane   di   impianti,   macchinari,
attrezzature,   altri   beni   di  investimento  e  servizi  connessi
(engineering, licenze, hnow-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.)
nonche'  semiprodotti  industriali  e  beni  di  consumo  durevole di
produzione italiana.
 
S.E. Branko ZEKAN
Segretario Federale alle Finanze
Segretariato Federale alle Finanze
 
Bergrado
__________
 
          (1) Entrata in vigore: 21 aprile 1990.
 
Ai  soli  fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in
dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la  lira  italiana,  il  marco
tedesco,  il  franco  svizzero e il fiorino olandese, verra' presa in
considerazione la media del corso dei cambi di Milano e Roma  vigente
due  giorni  prima  della  stipula  della  Convenzione interbancaria,
ovvero due giorni prima  della  stipula  del  contratto  commerciale,
qualora questa preceda la stipula della Convenzione.
2.  Il  suddetto  complessivo  importo  formera'  oggetto  di singole
convenzioni tra  gli  Istituti  italiani  finanziatori  e  le  Banche
jugoslave  autorizzate  e  accettate come pubbliche dalla S.A.C.E. da
stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e
importatori  jugoslavi  i  relativi  contratti  di  fornitura. Per le
forniture  di  impianti  completi,  le  convenzioni  dovranno  essere
stipulate entro il 30/6/91, a fronte di contratti da firmare entro il
31/12/90. Per le altre forniture, potranno essere stipulate entro  il
31/12/90  convenzioni  cumulative ("open") destinate al finanziamento
di contratti da firmare entro il 306/91.
Il termine finale di utilizzo del credito e' fissato al 31/12/1993.
3) Ciascuna convenzione di credito:
a) dovra' essere di ammontare non inferiore a - USA 5 milioni circa o
equivalente in Lire italiane, oppure, ECU, D.M. Fr.Sv., F.ol.;
b)  prevedera'  il  finanziamento  massimo  dell'85%  dell'importo di
ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15%  dovra'  essere
regolato  per  contanti  da parte jugoslava, nei termini previsti dai
relativi  contratti  commerciali,  comunque  non  oltre  la  data  di
spedizione;  il  valore  di  merci  e  servizi  esteri, eventualmente
inseriti per motivi tecnici nei contratti,  non  potra'  superare  la
percentuale  dei  pagamenti  in contanti effettuati dalla controparte
jugoslava;
c)  sara' regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni
assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei
singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile:
-  nel  caso  di  crediti  legati, sempre che la relativa convenzione
finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data della  firma  del
contratto,   altrimenti   verra'   applicato  il  tasso,  come  sopra
stabilito, vigente  al  momento  della  firma  della  convenzione  di
credito;
-  nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione
sia fatta pervenire all'istituto finanziario  entro  tre  mesi  dalla
data della firma del contratto commerciale;
altrimenti  verra'  applicato  il  taso come sopra stabilito, vigente
alla data di ricezione, da parte  dell'Istituto  finanziatore,  della
richiesta di imputazione.
Gli  interesssi  saranno  corrisposti in via semestrale posticipata e
decorreranno dalla data dei singoli utilizzi  mensili,  salvo  quanto
previsto al punto IV della lettera e).
d)  a  carico  della  Parte  jugoslava  saranno  poste  le  spese  di
assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato  dalla
S.A.C.E.  con  i benefici previsti per i crediti concessi con accordi
intergovernativi,  sara'  quello  in  vigore   nei   riguardi   della
Jugoslavia, al momento della concessione della copertura assicurativa
a fonte delle singole convenzioni di credito; il premio  assicurativo
dovra'  essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della
convenzione finanziaria;
e)  prevedera'  i  seguenti  valori minimi contrattuali e termini del
rimborso:
I)  per  forniture  di  impianti  completi chiavi in mano, in 17 rate
semestrali successive e uguali in  linea  capitale,  la  prima  delle
quali  scadra'  a  sei  mesi  dalla  data di accettazione provvisoria
dell'impianto  contrattualmente  prevista;  il  valore  unitario   di
ciascun  contratto  non  potra' essere inferiore a - USA 5 milioni, o
equivalente in Lire italiane, oppure in ECU, D.M., Fr.sv., F.ol.;
II)  per  forniture  di  impianti  completi  chiavi in mano di valore
compreso fra - USA 300.000 e - USA 5 milioni, o  equivalente,  in  10
rate  semestrali  successive  e  uguali  in linea capitale, con prima
scadenza  a  sei  mesi  dalla  data   di   accettazione   provvisoria
contrattualmente prevista;
III)  per  forniture  di macchinari, attrezzature e relative parti di
ricambio, di valore compreso fra - USA 300.000 e › USA 5  milioni,  o
equivalente,  in  10  rate  semestrali  successive  e uguali in linea
capitale, la prima delle quali  scadra'  il  30/9  per  gli  utilizzi
effettuati  nel  primo  semestre  di  ciascun anno, e il 31/3 per gli
utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;
IV)  per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di - USA
150.000 e - USA 300.000,  o  equivalente,  relativi  a  fornitura  di
macchinari,  attrezzature,  beni  di  consumo  durevole, semiprodotti
industriali e parti di ricambio, il rimborso avra' luogo in sei  rate
semestrali  successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9
per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il
31/3  per  gli  utilizzi  effettuati  nel  secondo semestre dell'anno
precedente. Per contratti di valore non inferiore a - USA 100.000,  o
equivalente, l'intero ammontare in linea
  capitale  del  contratto  potra'  essere  regolato  in  un  termine
inferiore a 24 mesi.
4)  I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa
a disposizione delle linee di  credito  saranno  concordati  fra  gli
Istituti  italiani  di  credito a medio termine e le Banche jugoslave
autorizzate e accettate come pubbliche dalla S.A.C.E.
5)  Le  imprese  italiane e jugoslave stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordano fra  loro  i  dettagli  tecnici  e
commerciali,  restando  inteso  che  tali contratti, stipulati in una
delle  calute  sopra  indicate,  dovranno  essere  inseriti,  per  il
finanziamento,  in  una convenzione finanziaria espressa nella stessa
valuta e non potranno includere alcuna clausola di  prefissazione  di
cambio.
Potranno  essere  imputati  sulle  convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data della decorrenza del presente accordo  e
fino  al  30/6/1991,  secondo quanto previsto al precedente punto 2).
L'inserimento dei contratti nel quadro del persente accordo  avverra'
su specifiche richieste delle Banche jugoslave agli Istituti italiani
finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale  inserimento
previa  verifica  della  rispondenza  dei  contratti  alle specifiche
dell'accordo  stesso,  fatta  salva  la   necessita'   di   eventuali
autorizzazioni merceologiche.
6)  Le  Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del
31/12/90  per  verificare  lo  stato  di  utilizzo  del   credito   e
l'opportunita'  di  un  aumento  dell'importo  previsto  dal presente
Accordo.
Il  presente  accordo  entrera'  in  vigore  quando  le  due parti si
notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure  previste  dai
rispettivi  ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi
per  capitale  ed  interessi  dei  crediti  concessi  saranno   stati
completati.
Le  saro'  grato,  Signor  Segretario  Federale, se vorra' confermare
l'accordo del suo governo su quanto sopra esposto.
Voglia  gradire,  Signor  Segretario Federale, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
                                                  (Firma illeggibile)
 
                                 139.
                          2 marzo 1990, Roma
 
Accordo, effettuato mediante scambio di Lettere tra Italia e Ungheria
per  la  concessione  di una linea di credito di 200 miliardi di lire
(1)
 
Il Ministro
del Commercio con l'Estero
 
                     Signor Segretario di Stato,
 
in  realzione  ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo
della Repubblica  Italiana  ed  una  delegazione  del  Governo  della
Repubblica  d'Ungheria,  nei  quali,  considerato il ruolo attribuito
alla  piccola  e  media  impresa  italiana  e  ungherese  nell'ambito
dell'Iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi
connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e,
in  particolare,  l'ampliamento  delle  forniture  italiane  di  beni
strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e  imprese
ungheresi  incluse  quelle  medio/piccole,  ho l'onero di confermarLe
quanto segue:
1) Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad
autorizzare uno o piu' Istituti  Italiani  a  medio  termine  che  ne
facciano  richiesta  a  concedere  alla  Banca  Nazionale di Ungheria
crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit. 200
miliardi  o  equivalente  in  ECU,  Dollari  USA, D.M., Fr.Sv., S.A.,
destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario,
macchinari,  attrezzature,  altri  beni di investimento di produzione
italiana, unitamente  a  ricambi  e  servizi  connessi  (engineering,
licenze,  hnow-how, assistenza tecnica, montaggio) di beni di consumo
durevole  nonche'  di  prodotti  chimici,  siderurgici   e   tessili,
nell'ambito  della  legge  italiana  n.  227 del 24/5/77 e successive
modifiche.
Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito
previsto  dal  presente  accordo  al   finanziamento   di   forniture
effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane.
 
------------------
Sig. ZOLTAN GOMBOCZ
SEGRETARIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
__________
          (1) Entrata in vigore: 17 maggio 1990.
 
Ai  soli  fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in
Lire Italiane e, rispettivamente, l'ECU,  i  Dollari  USA,  i  Marchi
Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verra' preso in
considerazione il tasso di conversione  Lit./ECU,  Lit./Dollari  USA,
Lit./D.M.,  Lit./Fr.Sv.,  Lit./S.A.,  risultante  dal corso dei cambi
vigente in Italia due giorni prima della  stipula  delle  convenzioni
interbancarie,  o,  nel  caso  di forniture di impianti completi, due
giorni prima della stipula del contratto commerciale.
2.  Il  suddetto  complessivo  importo  formera'  oggetto  di singole
convenzioni  tra  gli  Istituti  italiani  finanziatori  e  la  Banca
Nazionale  di  Ungheria.  Per  le  forniture di impianti completi, le
convenzioni dovranno essere stipulate entro  il  30  giugno  1992,  a
fronte  di  contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre
forniture, potranno  essere  stipulate  entro  il  31  dicembre  1991
convenzioni   cumulative   ("open")  destinate  al  finanziamento  di
contratti da firmare entro il 30 giugno 1992.
Eventuali  spostamenti  dei  suddetti  termini  che fossero richiesti
della  Banca   Nazionale   di   Ungheria   agli   Istituti   italiani
finanziatori,  saranno  da  questi  ultimi sottoposti alle competenti
Autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere  accolta
senza necessita' di formale modifica del presente Accordo.
3.  Ciascuna  convenzione  di credito fatta con la Banca Nazionale di
Ungheria:
a)  dovra'  essere  di  ammontare  non  inferiore a Lit. 6 miliardi o
equivalente in Ecu, Dollari USA., Fr.S.v., S.A.;
b)  prevedera'  il  finanziamento  massimo  dell'85%  dell'importo di
ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15%  dovra'  essere
regolato  per contanti dalla Parte ungherese tra l'ordine (minimo 5%)
e  la  spedizione;  il  valore  delle  merci  e  dei  servizi  esteri
eventualmente  inseriti  per motivi tecnici nei contratti, non potra'
superare la percentuale dei pagamenti in  contanti  effettuati  dalla
controparte ungherese;
c)  sara' regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni
assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma
dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile:
-  nel  caso  di  crediti  legati, sempre che la relativa convenzione
finanziaria sia stipulata entro sei mesi  dalla  data  di  firma  del
contratto;
-  nel  caso di crediti "open" sempre che la richiesta di imputazione
sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro  tre  mesi  dalla
data  di  firma  del  contratto  commerciale.  Per i contratti la cui
imputazione  venga  richiesta  oltre  detto  periodo,  il  tasso   da
applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione.
Gli  interessi  saranno  corrisposti  in via semestrale posticipata e
decorreranno dalla data dei singoli  utilizzi,  cioe'  dalle  singole
erogazioni   in  favore  degli  esportatori  italiani,  salvo  quanto
previsto al punto III della lettera g);
d)  potra'  essere  regolata, in alternativa con quanto previsto alla
precedente lettera c)  e  qualora  cosi'  concordato  dagli  Istituti
Italiani Finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali
tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle  valute  previste  dal
presente Scambio di Lettere;
c)  a  carico  della  Parte  ungherese  saranno  poste  le  spese  di
assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato  dalla
S.A.C.E.  con  i benefici previsti per i crediti concessi con accordi
intergovernativi, sara' quello in vigore nei  riguardi  dell'Ungheria
al  momento  della  concessione della copertura assicurativa a fronte
delle singole convenzioni di credito; il premio  assicurativo  dovra'
essere   corrisposto  nella  stessa  valuta  di  denominazione  della
convenzione finanziaria;
f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali;
-  Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M., Fr. Sv.
S.A., per le forniture di impianti completi;
-  Lit.  100  milioni e equivalente in ECU, dollari USA, D.M. Fr. Sv.
S.A. per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento;
-  Lit.  50  milioni  o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv.
S.A., per le forniture di prodotti chimici,  siderurgici  e  tessili,
nonche' di beni di consumo durevole,
di parti di ricambio, componenti e accessori industriali non connessi
alla forniture di nuovi macchinari;
g) prevedera' i seguenti termini di rimborso:
I)  per  forniture  di  impianti  completi,  in  17  rate  semestrali
successive e uguali la prima delle quali scadra'  a  sei  mesi  dalla
consegna dell'impianto;
II)  per  forniture  relative  a  macchinari, attrezzature e relativi
ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e
uguali,  la  prima  delle  quali  scadra'  il  30/9  per gli utilizzi
effettuati nel primo semestre di ciascun anno  e  il  31/3  dell'anno
successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;
III)  per  forniture  di  prodotti  chimici,  siderurgici  e tessili,
nonche' di beni di consumo durevole, in 4 rate semestrali  successive
e  uguali,  la  prima  delle  quali  scadra'  a  sei  mesi da ciascun
utilizzo; l'intero ammontare in linea capitale del  contratto  potra'
anche essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi;
IV)  per  forniture  di  pezzi  di  ricambio, componenti ed accessori
industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle
quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo.
4.  I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa
a disposizione della linea di credito,  ivi  compreso  l'utilizzo  di
tassi  d'interesse  fissi  e variabili relativi alle linee di credito
con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24  mesi,
saranno  concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca
Nazionale d'Ungheria.
5.  Le  imprese italiane ed ungheresi stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordano fra  loro  i  dettagli  tecnici  e
commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di Credito
restano d'intesa che tali contratti, stipulati in  una  delle  valute
sopra   indicate,   non   potranno   includere   alcuna  clausola  di
prefissazione  di  cambio  e  dovranno  essere   inseriti,   per   il
finanziamento,  in  una convenzione finanziaria espressa nella stessa
valuta secondo quanto previsto al punto 2.
Potranno  essere  imputati  sulle  convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 30 giugno
1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento  dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra'
su richieste della Banca Nazionale di Ungheria agli Istituti Italiani
finanziatori,   che   a   seguito  delle  stesse  potranno  procedere
direttamente a tale inserimento, previa  verifica  della  rispondenza
dei  contratti  alle  specifiche  dell'Accordo  stesso fatta salva la
necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche.
6.  Il  presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio
di Lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso
realizzate  a valere su detto precedente Accordo. Le linee di credito
sulle  quali  imputare  dette  operazioni  in  corso,   qualora   non
utilizzate  entro  i  termini  previsti  nel vecchio Accordo, saranno
considerate a valere sul nuovo Accordo.
Le  delegazioni  dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 30
giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
Il  presente  accordo  entrera'  in  vigore  quando  le  due Parti si
verificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure  previste  dai
rispettivi  ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi
per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno completati.
Le  saro'  grato  Signor  Segretario  di  Stato, se vorra' confermare
l'accordo del Suo Governo, su quanto sopra esposto.
Voglia  gradire,  signor Segretario di Stato, ai sensi della mia piu'
alta considerazione.
 
Roma
 
                                          Renato Ruggiero
                                 Ministro del Commercio con l'Estero
                                        Della Repubblica Italiana
 
          Signor Ministro,
          ho  l'onore di accusare ricevuta della sua  lettera in data
odierna, relativa agli aspetti creditizi e finanziari  connessi  allo
sviluppo  delle  relazioni  commerciali tra i due Paesi, il cui testo
trascrivo qui di seguito:
"In  relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo
della Repubblica  Italiana  ed  una  delegazione  del  Governo  della
Repubblica d'Ungheria nei quali, considerato il ruolo attribuito alla
piccola  e   media   impresa   italiana   e   ungherese   nell'ambito
dell'iniziativa Quadrangolare, si sono discussi gli aspetti creditizi
connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi e,
in  particolare,  l'ampliamento  delle  forniture  italiane  dei beni
strumentali, impianti industriali ed altri prodotti e enti e  imprese
ungheresi  incluse  quelle  medio/piccole  ho  l'onore  di confermare
quanto segue:
1. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte ad
autorizzare uno o piu' istituti  italiani  a  medio  termine  che  ne
facciano  richiesta  a  concedere  alla  Banca  Nazionale di Ungheria
crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di Lit. 200
miliardi  equivalente  in  ECU,  Dollari  USA,  D.M.  Fr.  Sv.  S.A.,
destinati all'acquisto, anche con la tecnica del leasing finanziario,
di  impianti,  macchinari,  attrezzature altri beni d'investimento di
produzione  italiana,  unitamente  a  ricambi  e   servizi   connessi
(engineering,  licenze,  Know-how, assistenza tecnica, montaggio), di
beni di commercio durevole nonche' di prodotti chimici,  siderurgici,
e  tessili,  nell'ambito  della  legge  italiana n. 227 del 24/5/77 e
successive modifiche.
Le due parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del credito
previsto  dal  presente  accordo  al   finanziamento   di   forniture
effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane.
Amb. Renato Ruggiero
Ministro del Commercio dell'Estero
Della Repubblica Italiana
Ai  soli  fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in
Lire italiane, e rispettivamente, Lit. ECU i Dollari  USA,  i  Marchi
Tedeschi, i Franchi Svizzeri, gli Scellini Austriaci, verra' preso in
considerazione il tasso di conversione Lit./ECU Lit/Dollari  e  Lit./
Fr.  Sv., Lit./S.A., risultante dal corso dei cambi vigente in Italia
due giorni prima della stipula delle convenzioni interbancarie, o nel
caso  di  forniture  di impianti completi, che due giorni prima della
stipula del contratto commerciale.
2.  Il  suddetto  complessivo  importo  formera'  oggetto  di singole
convenzioni  fra  gli  Istituti  Italiani  finanziatori  e  la  Banca
Nazionale  in  Ungheria.  Per  le  forniture di impianti completi, le
convenzioni dovranno essere stipulate entro  il  30  giugno  1992,  a
fronte  di  contratti firmati entro il 31 dicembre 1991. Per le altre
forniture  potranno  essere  stipulate  entro  il  31  dicembre  1991
convenzioni   cumulative   ("open")  destinate  al  finanziamento  di
contratti da firmarsi entro il 30 giugno 1992.
Eventuali  spostamenti  dei  suddetti  termini  che fossero richiesti
dalla  Banca  Nazionale   di   Ungheria   agli   Istituti   Italiani,
finanziatori,  saranno  da  questi  ultimi sottoposti alle competenti
Autorita' italiane: la richiesta potra' eventualmente essere  accolta
necessita' di formale modifica del presente Accordo.
3.  Ciascuna  convenzione  di credito fatta con la Banca Nazionale di
Ungheria:
a)  dovra'  essere  di  ammontare  non  inferiore a Lit. 6 miliardi o
equivalente in ECU, Dollari USA D.M. FR. SV. S.A.;
b)  prevedera'  il  finanziamento  massimo  dell'85%  dell'importo di
ciascun contratto, inteso che il residuo dovra' essere  regolato  per
contanti  della  Parte  ungherese  tra  l'ordine  (minimo  5%)  e  la
spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri  eventualmente
inseriti  per  motivi  tecnici  nei contratti, non potra' superare la
percentuale dei pagamenti in contanti  effettuati  dalla  controparte
ungherese;
c)  sara'  regolata  al  tasso  di  interesse  previsto dagli impegni
assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" al momento della firma
dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sara' applicabile:
-  nel  caso  di  crediti  legati, sempre che la relativa convenzione
finanziaria sia stipulata entro sei mesi  dalla  data  di  firma  del
contratto;
-  nel  caso di crediti "open" sempre che la richiesta di imputazione
sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro  tre  mesi  dalla
data  di  firma  del  contratto  commerciale.  Per i contratti la cui
imputazione  venga  richiesta  oltre  detto  periodo,  il  tasso   da
applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione.
Gli  interessi  saranno  corrisposti  in  via semetrale posticipata e
decorreranno dalla data dei singoli  utilizzi,  cioe'  dalle  singole
erogazioni   in  favore  degli  esportatori  italiani,  salvo  quanto
previsto al punto III della lettera g);
d)  potra'  essere  regolata  in alternativa con quanto previsto alla
precedente lettera c)  e  qualora  cosi'  concordato  dagli  Istituti
Italiani finanziatori e dalla Banca Nazionale di Ungheria, ai normali
tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle  valute  previste  dal
presente Scambio di Lettere;
e)  a  carico  delle  parte  ungherese  saranno  poste  le  spese  di
assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato  dalla
S.A.C.E.  con  i benefici previsti per i crediti concessi con accordi
intergovernativi sara' quello in vigore nei riguardi dell'Ungheria al
momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle
singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra'  essere
corrisposto  nella  stessa  valuta di denominazione della convenzione
finanziaria;
f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali;
-  Lit. 2,5 miliardi o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv.,
S.A. per le forniture di impianti completi;
-  Lit.  100 milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D.M. Fr. Sv.,
S.A. per le forniture di macchinari ed altri beni di investimento;
 
-  Lit.  50  milioni o equivalente in ECU, Dollari USA, D,M., Fr.Sv.,
per le forniture di prodotti chimici, siderurgici  e  tessili,nonche'
di  beni  di  consumo  durevole,  di  parti di ricambio, componenti e
accessori  industriali  non  connessi   alla   fornitura   di   nuovi
macchinari;
g) prevedera' i seguenti termini di rimborso:
I)  per  forniture  di  impianti  completi,  in  17  rate semestrali,
successive e uguali, la prima delle quali scadra' a  sei  mesi  dalla
consegna dell'impianto;
II)  per  forniture  relative  a  macchinari, attrezzature e relativi
ricambi e servizi, entro i 5 anni, in 10 rate semestrali successive e
uguali,  la  prima  delle  quali  scadra'  il  30/9  per gli utilizzi
effettuati nel primo semestre di ciascun anno  e  il  31/3  dell'anno
successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre;
III)  per  forniture  di  prodotti  chimici,  siderurgici  e tessili,
nonche' di beni di consumo, durevole, in 4 rate mensili, successive e
uguali,  la prima delle quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo,
l'intero ammontare in  linea  capitale  del  contratto  potra'  anche
essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi;
IV)  per  forniture  di  pezzi  di  ricambio, componenti ed accessori
industriali, in 6 rate semestrali successive e uguali, la prima delle
quali scadra' a sei mesi da ciascun utilizzo.
4.  I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa
a disposizione delle linee di credito,  ivi  compreso  l'utilizzo  di
tassi  d'interesse  fissi  o variabili relativi alle linee di credito
con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24  mesi,
saranno  concordati fra gli Istituti italiani finanziatori e la Banca
Nazionale d'Ungheria.
5.  Le  imprese  italiane ed unghersi stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordando fra loro  i  dettagli  tecnici  e
commerciali. La Banca Nazionale di Ungheria e gli Istituti di credito
restano d'intesa che tali contratti, stipulati in  una  delle  valute
sopra   indicate,   non   potranno   includere   alcuna  clausola  di
prefissazione  di  cambio  e  dovranno  essere   inseriti,   per   il
finanziamento,  in  una convenzione finanziaria espressa nella stessa
valuta, secondo quanto previsto al punto 2.
Potranno  essere  imputati  sulle  convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data del presente Accordo e fino al 30 giugno
1992, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento  dei  contratti nel quadro del presente Accordo avvera'
su specifiche  richieste  della  Banca  Nazionale  di  Ungheria  agli
Istituti  Italiani  finanziatori, che a seguito delle stesse potranno
procedere direttamente a  tale  inserimento,  previa  verifica  della
rispondenza  dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta
salva la necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche.
6.  Il  presente Accordo sostituisce quello realizzato con lo Scambio
di lettere del 17 febbraio 1987, facendo salve le operazioni in corso
realizzate  a valere su detto precedente accordo. Le linee di credito
sulle  quali  imputare  dette  operazioni  in  corso,   qualora   non
utilizzate  entro  i  termini  previste  nel vecchio accordo, saranno
considerate a valere sul nuovo Accordo.
Le  delegazioni  dei  due Paesi si incontreranno non piu' tardi di 30
giugno 1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
Il  presente  accordo  entrara'  in  vigore  quando  le  due parti si
notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti e restera' valido fino a che tutti i rimborsi
per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno completati".
Signor ministro ho l'onore di comunicarle l'assenso del Governo della
Repubblica di Ungheria sul contenuto della sua lettera,  che  insieme
alla presente costituisce un accordo tra i nostri due Paesi.
Voglia  gradire,  signor  ministro,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
 
Roma
 
                                           Zoltan Gombocz
                                         Segretario di Stato
                                     Della Repubblica di Ungheria
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
PROTOCOLLO D'ACCORDO FINANZIARIO
 
In  riferimento  allo  scambio di lettere firmate tra i Governi della
Repubblica  Italiana  e  della  Repubblica  Algerina  Democratica   e
Popolare in data 13 marzo 1987 che prevede la concessione di linee di
credito per un ammontare globale  di  300  milioni  di  dollari  USA,
entrambe le Parti hanno convenuto quanto segue:
1.  Le  linee di credito summenzionate potranno essere utilizzate sia
in dollari USA sia in lire italiane. I contratti stipulati in dollari
USA  beneficieranno  di  un  finanziamento  in  dollari USA e saranno
rimborsati nella stessa valuta.I contratti stipulati in lire italiane
beneficeranno   di  un  finanziamento  in  lire  italiane  e  saranno
rimborsati nella stessa valuta.
2.  Per  calcolare il controvalore in dollari delle imputazioni sulle
linee di credito dei contratti stipulati in lire italiane in modo  da
mantenere  l'ammontare  totale degli impegni a 300 milioni di dollari
USA, sara' applicato il tasso di cambio risultante dalla media tra  i
tassi  di  chiusura  delle  borse  di  Roma  e  di  Milano  il giorno
precedente alla  data  di  stipulazione  della  Convenzione  bancaria
oppure  dai  contratti  commerciali  se questi ultimi sono precedenti
alla data di stipulazione della relativa Convenzione.
3.  Inoltre la Parte Italiana sottolinea l'importanza di esaminare la
possibilita'  di  utilizzare   l'ECU   nelle   relazioni   economiche
italo-algerine.
4.  Per  quanto  riguarda  i  prodotti da includere nell'ambito delle
linee di credito di 300 milioni di dollari USA, la lista  annessa  e'
approvata assieme ai periodi di rimborso ivi indicati.
 
Algeri, il 27 marzo 1990
 
   Per il Governo della Repubblica   Per il Governo della Repubblica
          Italiana                   Algerina Democratica e Popolare
      Renato Ruggiero                      Hassen Kahlouche
   Ministro del Commercio Estero     Ministro dell'Industria
 
                                 141.
                        9 maggio 1990, Berlino
 
                   Scambio di Lettere tra l'Italia
                 e la Repubblica Democratica Tedesca
                  in materia di visti d'ingresso (1)
 
Il Ministro degli Affari Esteri
 
Signor Ministro,                         Berlino, 9 maggio 1990
 
ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Italiana e'
disposto ad  abolire  l'obbligo  del  visto  per  i  cittadini  della
Repubblica   Democratica   Tedesca   titolari  di  validi  passaporti
ordinari, diplomatici e di servizio ed a permettere loro  di  entrare
per  motivi  di  turismo o di servizio nel territorio nazionale senza
visto e di soggiornarvi per un periodo  massimo  di  30  giorni,  con
decorrenza dal giorno di entrata.
Resta  inteso  che  il  presente scambio di lettere non pregiudica il
diritto di  ognuno  dei  due  Paesi  di  rifiutare  l'ingresso  o  il
soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla
base di esame caso per caso e che rimangono  comunque  in  vigore  le
disposizioni  normative  di  ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e
movimento degli stranieri nel territorio nazionale.
Fra   i   Governi   della  Repubblica  Italiana  e  della  Repubblica
Democratica Tedesca resta altresi' convenuto  che  quanto  sopra  non
potra'  risultare  o  essere interpretato come derogatorio o comunque
condizionante degli impegni attuali e  futuri  derivanti  da  accordi
multilaterali   sull'ingresso,  soggiorno  e  movimento  sul  proprio
territorio dei cittadini della controparte.
Se il Governo della Repubblica Democratica Tedesca rinuncera' - nelle
stesse condizioni  -  ai  visti  per  i  cittadini  della  Repubblica
Italiana,  titolari  di  validi passaporti ordinari, diplomatici e di
servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sara' in  vigore
dal  21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalita' di
circolazione dei cittadini dei due Paesi.
Convinto  che  un  tale  accordo  sara'  apprezzato dai cittadini dei
nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro,
della mia piu' alta considerazione.
 
                                                   Gianni De Michelis
 
S.E. Markus Meckel
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca
 
___________
          (1) Entrata in vigore: 21 maggio 1990.
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
                                               Berlino, 9 maggio 1990
Sua Eccellenza
Prof. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
 
Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica Democratica
tedesca e' disposto ad abolire l'obbligo del visto  per  i  cittadini
della  Repubblica  Italiana  titolari  di validi passaporti ordinari,
diplimativi e di servizio ed a permettere loro di entrare per  motivi
di  turismo  o  di servizio nel territorio nazionale senza visto e di
soggiornarvi per un periodo massimo di 30 giorni, con decorrenza  dal
giorno di entrata.
Resta di 30 giorni, con decorrenza dal giorno di entrata.
Resta  inteso  che  il presente scambio di lettere non presgiudica il
diritto di  ognuno  dei  due  Paesi  di  rifiutare  l'ingresso  o  il
soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell'altro Paese, sulla
base di esame caso per caso e che rimangono  comunque  in  vigore  le
disposizioni  normative  di  ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e
movimento degli stranieri nel territorio nazionale.
Fra i Governi della Repubblica Democratica Tedesca e della Repubblica
Italiana  resta  altresi'  convenuto  che  quanto  sopra  non  potra'
risultare   o   essere   interpretato  come  derogatorio  o  comunque
condizionate degli impegni attuali  e  futuri  derivanti  da  accordi
multilaterali   sull'ingresso,  soggiorno  e  movimento  sul  proprio
territorio dei cittadini della controparte.
Se  il  Governo  della  Repubblica  Italiana rinuncera' - alle stesse
condizioni - a visti per i  cittadini  della  Repubblica  Democratica
Tedesca,  titolari  di  validi  passaporti ordinari, diplomatici e di
servizio, il regime di reciproca esenzione dal visto sara' in  vigore
dal  21 maggio 1990 fino al regolamento definitivo delle modalita' di
circolazione dei cittadini dei due Paesi.
Convinto  che  un  tale  accordo  sara'  apprezzato dai cittadini dei
nostri due Paesi, colgo l'occasione per assicurarLa, Signor Ministro,
della mia piu' alta considerazione.
                                                      (Markus Meckel)
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
        ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
             GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
 
Il  Governo  della  Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Federeale di Nigeria (di seguito chiamata "FRN"),  nello  spirito  di
amicizia  e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in
applicazione del Processo Verbale firmato il 3 marzo 1989  dai  Paesi
partecipanti  alla riunione del Club di Parigi hanno convenuto quanto
segue:
 
                              ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne il consolidamento degli:
 
a)  arretrati  dovuti  dal "FRN" all'Italia al 31 dicembre 1988 e non
pagati, relativi alla fornitura di  beni  e  di  servizi  nonche'  ad
operazioni  finanziarie  che prevedono un regolamento dilazionato non
superiore ad un anno, che sono state oggetto di un contratto o di una
convenzione  finanziaria  stipulata anteriormente al 31 dicembre 1988
assistiti da garanzia assicurativa dello Stato  Italiano  tramite  la
Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del Credito all'Esportazione
(qui di seguito chiamata "SACE") (Allegato 1);
b)  il consolidamento degli interessi di mora maturati al 31 dicembre
1988 sui debiti di cui al precedente paragrafo  a),  calcolati  sulla
base  dei  tassi  d'interesse  indicati  nel  seguente  Articolo  IV,
paragrafo 2) (Allegato 2).
Gli  annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune
accordo tra le due Parti.
 
                             ARTICOLO II
 
1)  I  debiti  del settore privato della Nigeria oggetto del presente
Accordo sono quelli scaduti e per i quali la controparte in naira del
debito  e' o e' stata gia' depositata dal debitore privato presso una
banca commerciale locale al tasso di cambio prevalente a quella data,
al  fine  di  effettuare  il  relativo  trasferimento,  purche' detti
depositi - nonche' le richieste di trasferimento fatte a quella  data
- siano conformi alla legge nigeriana.
L'"FRN"  adottera'  le  opportune misure amministrative o proroghera'
quelle gia' in vigore  onde  permettere  ai  debitori  privati  della
Nigeria   di  pagare  sollecitamente  negli  istituti  competenti  il
controvalore in valuta  locale  dei  debiti  scaduti  o  in  scadenza
relativi ai loro debiti oggetto del presente Accordo.
2)   Per   quanto  riguarda  gli  impegni  di  cui  al  paragrafo  a)
dell'Articolo I, si applicheranno le disposizioni della  Sezione  IV,
paragrafo 2 del Processo Verbale firmato a Parigi il 3 marzo 1989.
 
                             ARTICOLO III
 
I debiti per capitale ed interessi contrattuali nonche' gli interessi
di mora di cui all'Articolo I, a)  e  b)  saranno  trasferiti  -nelle
valute  stabilite  nei  contratti  o  nelle  convenzioni finanziarie-
dall'"FRN" alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la
prima delle quali scadra' il 30 giugno 1990 e l'ultima il 31 dicembre
1994.
 
                             ARTICOLO IV
 
1)  L'"FRN" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" (C/O Banca
Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, Roma) gli interessi di ritardato
regolamento  che  saranno  calcolati  su  ogni debito considerato dal
presente Accordo non pagato alla scadenza originaria.
2)  Tali  interessi  matureranno  a partire dalla scadenza originaria
-per i debiti di cui al  precedente  Articolo  I,  b)-  e  dal  primo
gennaio  1989 -per i debiti di cui al precedente Articolo I, b)- fino
al regolamento totale del debito e saranno calcolati al tasso annuale
dell'8%,  del  4,85%,  del  4,20%  e del 10,85% per quanto riguarda i
debiti pagabili rispettivamente  in  dollari  USA,  marchi  tedeschi,
franchi  svizzeri  e sterline c) e saranno trasferiti semestralmente-
nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziariea
cominciare dal 30 giugno 1990.
Resta  inteso  che  gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988 sui
debiti di cui all'Articolo I, a)  saranno  consolidati  conformemente
alle disposizioni previste nell'Articolo III.
4)  Per  quanto  riguarda  i  debiti  del  settore privato oggetto al
presente Accordo, nel caso in cui il deposito  della  controparte  in
valuta  locale sia stato o verra' effettuato posteriormente alla data
di scadenza della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira', sulla bse dei
termini  di  cui  al precedente paragrafo 3) gli interessi -calcolati
come disposto nel precedente paragrafo 2)- a partire  dalla  data  di
detto deposito.
L'"FRN"  cio'  nondimeno  si  impegna  a chiedere ai debitori privati
interessati  di  regolare  direttamente  alla  SACE-   nelle   valute
stabilite   nei   contratti  o  nelle  convenzioni  finanziarie-  gli
interessi  di  ritardato  regolamento  calcolati  come  disposto  nel
precedente  paragrafo  2), a partire dalla data di scadenza fino alla
data di detto deposito.
 
                              ARTICOLO V
 
Il presente Accordo, non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici
stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali  stipulati
dalle  Parti  per  le  operazioni  cui si rifersono gli impegni della
Nigeria menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di  conseguenza,  nessuna  delle  disposizioni  del  presente Accordo
potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica  di  detti
contratti   e/o   convenzioni   finanziarie  da  parte  dei  debitori
Nigeriani.
 
                             ARTICOLO VI
 
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dalla firma.
 
Fatto  a  Lagos  l'11-5-1990  in  due  esemplari  in  lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
      PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO DELLA
      REPUBBLICA ITALIANA             REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
         ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
      ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
 
Il  Governo  della  Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Federale di Nigeria (qui di seguito denominata "FRN"), nello  spirito
di  amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed
in applicazione delle disposizioni del  Processo  Verbale  firmato  a
Parigi il 3 marzo 1989, tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi",
relativo alla ristrutturazione del debito estero della Nigeria.
1) al fine di consentire il regolamento:
a)  dei  debiti  commerciali  e  finanziari per capitale ed interessi
contrattuali del l'"FRN" nei confronti dell'Italia in scadenza dal  1
gennaio  1989  al  30  aprile 1990 e non ancora pagati, relative alla
fornitura di beni e di servizi, all'esecuzione di opere,  nonche'  ad
operazioni  di beni e di servizi, all'esecuzione di opere, nonche' ad
operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un
periodo  superiore  ad  un  anno che sono stati oggetto di un periodo
superiore ad una anno che sono stati oggetto di un contratto o di una
convenzione  finanziaria  stipulati  anteriormente  al 1 ottobre 1985
coperti da garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione  Speciale
per  l'assicurazione  del  Credito  all'Esprotazione  (qui di seguito
denominata "SACE") per i seguenti importi: 30 milioni di dollari USA,
133,6  milioni di marchi tedeschi, 21,6 milioni di franchi svizzeri e
296,9 milioni di franchi belgi (Allegato I);
b)  dei  debiti  per  capitale  ed  interessi contrattuali, di cui al
precedente paragrafo a), dovuti al 31  dicembre  1988  e  non  ancora
pagati,  per  i  seguenti  importi: 31,4 milioni di dollari USA, 94,8
milioni di marchi tedeschi, 38,3 milioni di franchi  svizzeri,  316,6
milioni  di  franchi belgi e 850,9 milioni di lire italiane (Allegato
II);
c)  degli  interessi di mora maturati al 31 dicembre 1988 su i debiti
di cui al precedente paragrafo b), calcolati  sulla  base  dei  tassi
d'interesse  previsti  nel  seguente  Articolo  V, paragrafo 2, per i
seguenti importi: 1,2 milioni di dollari USA, 3,8 milioni  di  marchi
tedeschi,  1,1  milioni  di  franchi svizzeri, 9,3 milioni di franchi
belgi e 32 milioni di lire italiane (Allegato III);
d) dei debiti per capitale e interesse dell'"FRN" nei confronti della
"SACE" in scadenza dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990 e non pagati,
derivanti   dall'Accordo  di  Consolidamento  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e  l'"FRN"  stipulato  il  27  febbraio  1989  in
applicazione  del Processo Verbale del Club di Parigi del 16 dicembre
1986, per i seguenti importi: 7,9 milioni di dollari USA, 3,3 milioni
di marchi tedeschi, 1,3 milioni di franchi svizzeri, 500.000 sterline
e 64,7 milioni di lire italiane (Allegato IV);
e)  premesso  che  i debiti del settore privato nigeriano oggetto del
presente Accordo sono quelli scaduti e per i quali il controvalore in
Naira  dell'obbligazione  e'  stato  o  sara' depositato dal debitore
privato presso una  banca  commerciale  locale  al  tasso  di  cambio
prevalente   a  quella  data,  al  fine  di  effettuare  il  relativo
trasferimento  purche'  detti  depositi-  nonche'  le  richieste   di
trasferimento  fatte  a quella data- siano conformi alla legislazione
nigeriana, e purche' il Governo Nigeriano prenda le opportune  misure
amministrative  o  proroghi  quelle gia' in vigore onde permettere ai
debitori privati della Nigeria di pagare  prontamente  agli  istituti
competenti  il  controvalore in valuta locale delle loro obbligazioni
scadute o in scadenza relative ai loro debiti  oggetto  del  presente
Accordo;
con il presente Atto convengono quanto segue:
 
                              ARTICOLO I
 
Il  Governo  Italiano, in conformita' alla legislazione Italiana e al
fine di consentire il regolamento dei debiti di cui al  paragrafo  1)
del  preambolo, fara' in modo che venga concesso all'"FRN" un credito
finanziario di circa 272 milioni di dollari USA, restando inteso  che
detto  credito includera' anche l'ammontare in dollari USA necessario
al rimborso dei debiti in marchi tedeschi, franchi svizzeri,  franchi
belgi,  sterline  inglesi  e lire italiane di cui al paragrafo 1) del
preambolo, al tasso di cambio applicato alla data in cui  il  credito
viene prelevato.
L'importo  esatto  del credito sara' determinato alla di utilizzo del
credito medesimo,
 
                             ARTICOLO II
 
Il   credito   di  cui  all'Articolo  I  beneficera'  della  garanzia
assicurativa statale ai sensi della legislazione italiana.
Il  pagamento  del  premio  assicurativo,  calcolato  dalla "SACE" in
conformita' alle sue procedure interne, sara' effettuato dal'"FRN".
L'interesse  sul citato credito nonche' il margine saranno concordati
dagli istituti di credito partecipanti all'operazione e dall'"FRN".
Tale interesse maturera' a partire dalla data di ciascun utilizzo dei
fondi da parte dell'"FRN" e sara' pagato in rate semestrali, la prima
della  quale  scadra'  il  28 febbraio o il 31 agosto, immediatamente
dopo la data di ciascun utilizzo del credito di cui all'Articolo I.
3)   L'"FRN"   emettera'   dei  titoli  rappresentativi  del  credito
conformemente  a  quanto  concordato  con  gli  istituti  di  credito
partecipanti all'operazione.
4)  le  procedure  tecniche  e  le  modalita' di utilizzo del credito
saranno fissate nella convenzione finanziaria da stipulare  da  parte
degli stessi istituti di credito e dell'"FRN".
5)  L'"FRN" consultera' il Governo Italiano rispetto agli istituti di
credito chiamati ad intervenire nel credito finanziario.
 
                             ARTICOLO III
 
Il  credito  di  cui  all'Articolo  I  sara'  rimborsato  in  10 rate
semestrali uguali e successive, la prima delle quali  scadra'  il  28
febbraio 1995 e l'ultima il 31 agosto 1999.
 
                             ARTICOLO IV
 
Il  credito  di  cui  all'Articolo  I  sara' utilizzato in Italia per
pagare ai creditori interessati i debiti di cui al paragrafo  1)  del
preambolo del presente Accordo.
Gli  impegni summenzionati sono descritti in dettaglio negli allegati
al presente Accordo che possono essere modificati di  comune  accrodo
tra le due Parti.
 
                              ARTICOLO V
 
1)  L'"FRN" si impegna pagare ai creditori italiani gli interessi sui
debiti oggetto del presente Accordo, scaduti e non pagati, a  partire
dalla  scadenza originaria- per i debiti di cui ai paragrafi a), b) e
d) del preambolo e dal primo gennaio 1989 per  i  debiti  di  cui  al
paragrafo  c)  del  preambolo,  fino  alla  data del loro regolamento
totale.
2) Tali interessi saranno calcolati come segue:
ai  tassi  di  interesse  di  ritardato  regolamento  nei contratti o
convenzioni finanziarie oppure, laddove nessun tasso d'interesse  sia
stato  espressamente  indicato  al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%,
del  5,9%,  dell'8,45%,  del  12,80%  e  12,05%   per   gli   impegni
rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi
francesi, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane dalla  data
di scadenza dell'impegno fino alla data della garanzia da parte della
SACE, e al tasso annuale dell'8,9%, del 6,4%,  del  5,9%,  dell'8,45,
del  12,80%  e  del  12,05% dalla data dell'indennizzo da parte della
SACE fino alla data del regolamento totale del debito  per  i  debiti
rimborsabili rispettivamente in dollari USA, marchi tedeschi, franchi
svizzeri, franchi belgi, sterline inglesi e lire italiane.
3)  Tali  interessi  saranno  trasferiti  -nelle divise stabilite nei
sessanta giorni dalla data del saldo.
4)  resta  inteso  che  gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1988
saranno finanziati con i fondi del credito di cui all'Articolo I.
5)  per  quanto  riguarda  i  debiti  del settore privato oggetto del
presente Accordo, qualora il  deposito  del  controvalore  in  valuta
locale  sia  gia'  stato  o sara' effettuato posteriormente alla data
contrattuale della rata, l'"FRN" paghera' e trasferira',  sulla  base
dei  termini  di  cui ai precedenti paragrafi 3) e 4), gli interessi-
calcolati cosi' come disposto al precedente paragrafo 2)-  a  partire
dalla data di detto deposito.
L'"FRN",  cio'  nondimento, si impegna a chiedere ai debitori privati
interessati di regolare direttamente con i creditori italiani - nelle
divise  stabilite  nei contratti o nella convenzione finanziaria- gli
interessi di ritardato pagamento calcolati cosi'  come  disposto  nel
precedente  paragrafo 2), a partire dalla data rata contrattuale fino
alla data del deposito medesimo.
 
                             ARTICOLO VI
 
Il  presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici
stabiliti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali  stipulati
dalle  parti  per  le operazioni cui si riferiscono gli impegni della
Nigeria nel preambolo del presente Accordo.
Di  conseguenza,  nessuna  disposizione  del  presente Accordo potra'
essere invocata  per  giustificare  qualsivoglia  modifica  di  detti
contratti  e/o  delle  convenzioni  finanziarie da parte dei debitori
nigeriani.
 
                             ARTICOLO VII
 
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data della firma e
rimarra'  in  vigore  fino  al  regolamento   globale   del   Credito
finanziario -capitale ed interesse- di cui all'Articolo I.
Fatto  a  Lagos  l'11-5-1990  in  due  originali  in  lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
    PER IL GOVERNO DELLA                  PER IL GOVERNO DELLA
    REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA        REPUBBLICA ITALIANA
 
                                 144.
                         4 giugno 1990, Roma
 
                      Protocollo di cooperazione
                        tecnica e finanziaria
                      tra la Repubblica Italiana
                  e la Repubblica del Venezuela (1)
 
In   merito  all'applicazione  dell'Accordo  Quadro  di  Cooperazione
economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e  culturale
tra  la  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica del Venezuela le due
Parti,  in  occasione  della  visita  a  Roma  del  Presidente  della
Repubblica  del  Venezuela, Carlos Andres' Perez', il 4 e il 5 giugno
1990, hanno concordato i seguenti criteri e modalita' operative:
1)  Le  attivita'  previste  dall'Accordo  Quadro  si  riferiranno al
triennio 1991-1992-1993.
2)  Tale  programma,  che  nel  triennio indicato generera' una somma
superiore ai 1.000  milioni  di  dollari  si  avvarra'  dei  seguenti
strumenti finanziari:
a) crediti di aiuto (circa 175 milioni di dollari);
b) doni (50 milioni di dollari);
c)  crediti  a  condizioni  "consensus" destinati al finanziamento di
progetti pubblici, secondo un  esame  caso  per  caso  e  secondo  le
priorita' definite congiuntamente;
d)  particolare  attenzione  verra'  conferita  alla  possibilita' di
convogliare verso il Venezuela  attraverso  il  settore  privato,  un
afflusso di capitali per un ammontare indicativo di circa 600 milioni
di dollari, destinati  alla  realizzazione  di  progetti  pubblici  e
privati,  ivi  incluso  il  finanziamento  di imprese miste, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 49/87.
3)  Per  ogni  progetto verra' definita la parte di spesa assunta dal
Governo venezuelano in moneta locale.
4)  La  Parte  venezuelana,  in occasione delle riunioni del Comitato
Tecnico di Coordinamento  previsto  dall'Accordo  Quadro  tra  i  due
Paesi, in data e luogo da concordare per via diplomatica, presentera'
le liste di progetti da finanziare attraverso i  meccanismi  previsti
dal   presente   Protocollo   e   nell'Accordo   Quadro,  nonche'  le
corrispondenti modalita' di esecuzione.
5)  Il presente protocollo entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo
XXII dell'Accordo Quadro, dopo la firma dello stesso.
Redatto  in  Roma il quattro giugno 1990, in due esemplari, in lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica del Venezuela
 
                                 145.
                      11 giugno 1990, San Marino
 
                  Accordo tra la Repubblica Italiana
                    e la Repubblica di San Marino
                per la costruzione di un collegamento
             rapido su rotaia fra Rimini e San Marino (1)
 
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di San Marino, nel desiderio di consentire un ulteriore miglioramento
alla  pratica  applicazione  del  principio della libera circolazione
delle persone fra i rispettivi territori; considerati inoltre, da  un
lato,   l'auspicio   sammarinese   relativo   al   potenziamento  dei
collegamenti terrestri fra Rimini e San  Marino;  e,  dall'altro,  la
disponibilita'  politica  espressa  da  parte  italiana a prendere in
favorevole  considerazione  la  possibilita'  della   costruzione   e
dell'esercizio  di  un collegamento rapido su rotaia fra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
1.  I  due  Governi  manifestano  l'intendimento  di  procedere  alla
realizzazione di un impianto a guida vincolata, il cui tracciato  sia
in  grado  di collegare i due terminali di San Marino e di Rimini. Il
tracciato dovra' collegare in modo organico  ed  integrato  l'assetto
territoriale  della  Repubblica  di  San  Marino con quello dell'area
riminese
2.  Il  tracciato,la  cui  lunghezza  sara'  ci  circa  32  Km, avra'
caratteristiche di tipo metropolitano con frequenze inferiori  ai  15
primi.  I  nodi  stazione  lungo  il  tracciato saranno adeguatamente
attrezzati con aree parcheggio e supportati da  servizi  intermodiali
su gomma di grado di esaltare l'uso del mezzo pubblico.
3.  Entro il 31 dicembre 1990 per il Ministero dei Trasporti italiano
portera' a compimento sia il progetto di massima del  tracciato,  sia
le  modalita'  di  gestione della linea, sia le azioni necessarie per
incentivare al massimo l'uso della modalita' di  trasporto  su  guida
vincolata.
 
--------
          (1) Entrata in vigore 11 giugno 1990
 
4.  Il  progetto  sara'  corredato  agli  elaboratori  relativi  alla
verifica  di  impatto  ambientale  e  da  un'apposita   analisi   sul
contenimento   dei   costi   energetici   generali   della   proposta
progettuale.
5.   Con  successivo  accordo,  da  negoziarsi  quanto  prima,  e  da
sottoporsi a ratifica parlamentare, verranno stabilite  le  modalita'
amministrative   e   tecniche   di   realizzazione   e   di  gestione
dell'impianto nonche' la ripartizione delle relative spese tra le due
Parti.
6. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma
Fatto a San Marino 11 VI 90
Per la Per la
Repubblica Italiana Repubblica di San Marino
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
                   ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL
                  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
             ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
 
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo delal Repubblica
Centrafricana, nello spirito di amicizia e di cooperazione  economica
consiste  tra  i  due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo Verbale firmato a Parigi il 14 dicembre  1988  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relative  al consolidamento del
debito della Repubblica Centrafricana, hanno convenuto quanto  segue:
 
                              Articolo 1
                    Il presente accordo concerne:
 
a)   il   consolidamento   dei  debiti,  per  capitale  ed  interessi
contrattuali, del  Governo  della  Repubblica  Centrafricana,  o  che
beneficiano  dalla sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti e
non pagati alla data del 31 dicembre 1988, relativi  a  forniture  di
beni  e  di servizi che provedono un regolamento dilazionato su di un
periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un  contratto
stipulato anteriormente al 1 gennaio 1983 e assistiti da una garanzia
dello Stato Italiano  per  il  tramite  della  Sezione  Speciale  per
l'Assicurazione   del   Credito   all'Esportazione,  qui  di  seguito
denominata "SACE" (ANNESSO A);
b)  il consolidamento dei debiti in quota capitale, in scadenza dal 1
gennaio 1989 al 39 giugno 1989 e non pagati, derivanti dagli  accordi
di  consolidamento  tra  il  Governo  della Repubblica Italiana ed il
Governo della Reubblica Centrafricana, stipulati il 20/6/1983 ed il 7
dicembre  1984  in  attuazione dei Processi Verbali multilateriali di
Parigi del 12/6/1981 e dell'8/7/1983 (Annesso B);
c)  il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo B) di
questo articolo, in quota  capitale,  scaduti  e  non  pagati  al  31
dicembre 1988 (Annesso C).
Gli  importi  dei  debiti di cui sopra sono indicati negli Annessi al
presente accordo e potranno essere modificati di comune  accordo  tra
le Parti firmatarie del presente accordo.
Rimane  inteso  che il servizio del debito risultante dall'Accordo di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della  Repubblica  Centrafricana  firmato  il  2  ottobre 1986 non e'
oggeto della presente ristrutturazione.
 
                             Articolo II
 
1) I debiti di cui al precedente articolo I paragrafo a) e c) saranno
rimborsati e trasferiti dalla  Cassa  Autonoma  di  Ammortamento  del
debito  dello  Stato  (CAADE)  agente in nome e per conto del Governo
della Repubblica Centroafricana qui di seguito denominata "LA  CAADE"
ed  alla  "SACE"  nella  valuta  indicata nei rispettivi contratti ed
Accordi in 12 rate semestrali uguali e  consecutive  la  prima  delle
quali scadra' il 31 dicembre 1996 e l'ultimo il 30 giugno 2002.
2)  I  debiti  di  cui al precedente articolo I, paragrafo b) saranno
rimborsati e trasferiti dalla CAADE alla SACE nella  valuta  indicata
nei rispettivi accordi in 12 rate semestrali uguale e consecutive, la
prima delle quali scadra' il 30 giugno 1998 e l'ultima il 31 dicembre
2003.
 
                             Articolo III
 
Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai sensi del presente  accordo,  la  CAADE  si  impegna  a  pagare  e
trasferire  alla  "SACE"  gli interessi relativi ai debiti in oggetto
calcolati a decorrere dalla data di scadenza  fino  al  saldo  totale
degli stessi al tasso d'interesse del 6% annuo.
Gli  interessi  saranno  pagati  nella valuta indicata nei rispettivi
contratti ed accordi in rate semestrali (30 giugno  31  dicembre)  la
prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1990.
o
                             Articolo IV
 
Il  presente accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici
previsti dal diritto comune ne' gli impegni sottoscritti dalle  parti
per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'articolo
I ed indicati nelle liste allegate.  Di  conseguenza,  nessuna  delle
disposizioni   del   presente  Accordo  potra'  essere  invocata  per
giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti,
in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento
ed alle date di scadenza.
Ogni  modifica  dei  contratti  intervenuta  dopo il 31 dicembre 1982
avente come effetto di  incrementare  gli  impegni  della  Repubblica
Centrafricana  nei  confronti  dell'Italia  sara' considerata come un
nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.
 
                              Articolo V
 
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i  rappresentanti  sottoscritti debitamente abilitati hanno
firmato il presente accordo.
Fatto a Roma l'11 giugno 1990
in due esemplari in lingua francese, il
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Centrafricana
 
                                 147.
                       12 giugno 1990, Bucarest
 
 Protocollo sulla cooperazione nel settore degli Archici diplomatici
           tra il Ministero degli Affari Esteri di Romania
   e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (1)
 
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri di Romania ed il Ministero degli
Affari Esteri  della  Repubblica  Italiana  agendo  in  virtu'  degli
articoli 2 e 7 dell'Accordo Culturale fra il Governo di Romania ed il
Governo della Repubblica Italiana, concluso  a  Bucarest  l'8  agosto
1967,  e successive modifiche e, allo scopo di avvicinare sempre piu'
i due Paesi ed i due popoli mediante una  migliore  conoscenza  della
storia, della cultura e della politica dei due Paesi, e di sviluppare
a tal fine, la cooperazione fra le  loro  istituzioni  archivistiche,
hanno convenuto quanto segue:
 
                              Articolo 1
 
Le  Alte  parti  contraenti  coopereranno  nel  settore degli archivi
diplomatici e,  a  condizioni  di  reciprocita',  li  apriranno  alla
consultazione di studiosi, ricercatori qualificati ed esperti, sino a
tutto il 1945.
 
                              Articolo 2
 
La  cooperazione  nel  settore  degli archivi diplomatici, menzionata
nell'Articolo 1, si realizzera' mediante:
1.  Lavori  congiunti  per la pubblicazione delle fonti archivistiche
concernenti la cooperazione romeno-italiana nei settori della scienza
e della cultura.
2.    Scambi   di   pubblicazioni,   di   materiale   scientifico   e
d'informazioni, anche legislative, per agevolare la cooperazione  nel
settore degli archivi.
3.  Scambi di riproduzioni di documenti interessanti le due parti, in
base  al  principio   di   reciprocita',   con   l'osservanza   delle
disposizioni  di  legge  vigenti  in  ciascun  paese  in  merito alla
diffusione dei documenti.
4.  Scambi  di esperti, su base di reciprocita', da concordarsi volta
per volta.
__________
          (1) Entrata in vigore: 12 giugno 1990.
 
                              Articolo 3
 
Il  presente protocollo entrera' in vigore al momento della sua firma
ed ha una durata di cinque anni. Alla fine di tale  periodo,  la  sua
validita'  sara'  prorogata,  tacitamente, per periodi di un anno ove
nessuna parte lo denunci.
La  denuncia  sara'  notificata  all'altra  parte con un preavviso di
almeno tre mesi prima della data della scadenza del protocollo.
Fatto  a  Bucarest,  il 12 giugno 1990, in due esemplari nelle lingue
romena e italiano, i due testi facenti ugualmente fede.
 
Per la Parte Romena                      Per la parte italiana
Costantin Turcu                          Prof.Enrico Serra
Capo del Servizio degli                  Capo del Servizio Storico
Archivi Diplomatici                      e Documentazione del
del Ministero degli                      Ministero degli
Affari Esteri     di                     Affari Esteri della
                                         Repubblica Italiana
ROMANIA
 
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
 
      ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
          ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SENEGAL
 
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Senegal, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione  economica
esistenti  tra  i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo Verbale firmato a Parigi il 12 febbraio  1990  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relative  al consolidamento del
debito del Senegal hanno convenuto quanto segue:
 
                              ARTICOLO I
 
a)   il   consolidamento   dei  debiti,  per  capitale  ed  interessi
contrattuali  del  Governo  della  Repubblica  del  Senegal,  o   che
beneficiano   della  sua  garanzia,  nei  confronti  dell'Italia,  in
scadenza dal 1› gennaio 1990  al  31  dicembre  1990  e  non  pagati,
relativi  alla  fornitura  di  beni  e di servizi, alla esecuzione di
lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento
dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto
di  un  contratto  o  di  una   Convenzione   finanziaria   stipulati
anteriormente  al  1›  gennaio 1983 assistiti da garanzia dello Stato
italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del  Credito
all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra
il 1 gennaio 1990 ed il 30 giugno 1990 e non pagati  derivanti  dagli
Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica del Senegal
stipulati il 3 luglio 1982, il 5 agosto 1983, il 17 dicembre 1984, il
18 settembre 1985, il 5 maggio 1987 ed il 4 marzo 1988 (Annesso B);
c) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra
il 1› luglio 1990 ed il 31 dicembre 1990 e non pagati derivanti dagli
Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Senegal conclusi il 2 luglio 1982, il
5  agosto 1983, il 17 dicembre 1984 ed il 18 settembre 1985, (Annesso
C);
d)  il  rimborso  dei  debiti  per  capitale  ed  interessi dovuti al
31/12/1989 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra
il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Senegal stipulati il 3 luglio 1982,  il  5  agosto  1983,  il  17
agosto  1984,  il  18  settembre 1985, il 5 maggio 1937 ed il 4 marzo
1988 (Annesso D).
Gli  importi  dei debiti in questione sono indicati negli Annessi del
presente Accordo e potranno essere modificati di comune  accordo  tra
le parti firmatarie del presente Accordo.
Rimane  inteso  che il servizio del debito risultante dall'Accordo di
consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della  Repubblica  del  Senegal  concluso  il  3  maggio  1989 non e'
completato nella presente ristrutturazione.
 
                             ARTICOLO II
 
I  debiti  indicati  all'Articolo  I,  paragrafo  a), b) e c) saranno
rimborsati dsl Governo della Repubblica del Senegal e trasferiti  per
il  tramite  della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale
(BCEAO), (di seguito denominata  "Banca")  alla  "SACE"  in  12  rate
semestrali  uguali  e  consecutive la prima delle quali scadra' il 31
dicembre 1998 e l'ultima il 30 giugno 2004.
 
                             ARTICOLO III
 
I  debiti  indicati  all'articolo I, paragrafo d), saranno rimborsati
dal governo della Repubblica del  Senegal  e  trasferiti  tramite  la
"Banca" alla SACE, come segue;
-50% il 31 dicembre 1990;
- 50% il 31 marzo 1991.
 
                             ARTICOLO IV
 
1)  Sull'importo  totale  di  ciascun  debito  il  cui  pagamento  e'
dilazionato  ai  sensi  del  presente  Accordo,  il   Governo   della
Repubblica del Senegal si impegna a pagare ed a trasferire tramite la
"Banca" agli aventi diritto  in  Italia  gli  interessi  relativi  ai
debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino
al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni  previste  agli
Articoli II e II, ai seguenti tassi d'interesse:
-  per  quanto  riguarda  i  debiti  di cui all'Articolo II, ai tassi
d'interesse del 9, 70% annuo per i debiti in lire  italiane,  del  7%
annuo  per  i debiti in franchi francesi del 7,80% annuo per i debiti
in ECU;
-  per  quanto  riguarda  il debito di cui all'Articolo III, ai tassi
d'interesse del 12% annuo per i debiti  in  lire  italiane,  dell'11%
annuo  per  i  debiti  in  franchi  francesi e dell'8,30% annuo per i
debiti in ECU.
2)  Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi
contratti, convenzioni e Accordi, come segue:
- in rate semestrali (30 giugno-31 dicembre) la prima delle quali con
scadenza 31 dicembre 1990,  per  quanto  riguarda  i  debiti  di  cui
all'Articolo II;
-  alle  stesse  date indicate all'Articolo II, per quanto riguarda i
debiti di cui al medesimo Articolo.
 
                              ARTICOLO V
 
Le  disposizioni  del presente Accordo cadranno in disuso se i debiti
di cui all'Articolo III e relativi interessi non siano stati  saldati
in tempo utile.
 
                             ARTICOLO VI
 
Il  presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici
previsti dal diritto comune ne gli  inmpegni  contrattuali  stipulati
dalle  parti  per  le  operazioni  in  cui si riferiscono gli impegni
menzionati all'Articolo I  ed  indicati  nelle  tabelle  annesse.  Di
consenguenza,  nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra'
essere  invocata  per  giustificare  una  qualsiasi  modifica   delle
clausole  relative  alle  condizioni  di  pagamento  ed  alle date di
scadenza.
 
                             ARTICOLO VII
 
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma
in due esemplari, in lingua francese,
il 22 giugno 1990
 
  Per il Governo della                      Per il Governo della
  Repubblica del Senegal                    Repubblica Italiana