Modalita' di pagamento dei conguagli dei canoni d'abbonamento all'autoradio.(GU n.232 del 4-10-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990 che ha aumentato la misura dei canoni di abbonamento all'autoradio; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che da' facolta' al Ministro delle finanze di modificare forme, termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche nonche' dell'abbonamento all'autoradio; Decreta: Articolo unico L'integrazione del canone di abbonamento all'autoradio dovuta in applicazione del decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990 puo' essere versata congiuntamente e contestualmente alle tasse automobilistiche che debbono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1991. Nel caso in cui non possa essere corrisposta nella forma predetta, la stessa integrazione dovra' essere pagata, entro la medesima data del 28 febbraio 1991, esclusivamente agli uffici postali, con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a "ACI - Tasse automobilistiche", mediante i normali bollettini Mod. CH 8- bis/AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa e tipo del veicolo) ed il numero dei mesi per il quale l'integrazione viene versata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1990 Il Ministro: FORMICA