MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1990 

  Tasso di  riferimento  da applicare, nel bimestre settembre-ottobre
1990, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio  assistito
dal  contributo  pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto
1989, n. 302.
(GU n.232 del 4-10-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il  credito
peschereccio  di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i
criteri di cui ai decreti  ministeriali  in  data  8  agosto  1986  e
successive modificazioni;
  Ritenuto   di   dover   fissare  la  maggiorazione  forfettaria  da
riconoscere agli istituti di credito per le operazioni  agevolate  di
credito  peschereccio  di esercizio, a fronte della loro attivita' di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1990;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento di  cui  sopra  per  il
bimestre  settembre-ottobre  1990,  ha  reso  noto che il costo medio
della provvista dei fondi e' pari all'11,70%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli   interessi,   e'  pari,  per  il  bimestre  settembre-ottobre,
all'11,70%.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso  di  riferimento  da  praticare,  per  il  bimestre
settembre-ottobre  1990,  sulle operazioni di credito peschereccio di
esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e'  pari
al 12,70%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI