Applicazione del regolamento CEE n. 2727/90 del 25 settembre 1990.(GU n.235 del 8-10-1990)
Vigente al: 8-10-1990
Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio n. 2727, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 262 del 26 settembre 1990, e' stato disposto che anche nei confronti di Bulgaria, Cecoslovacchia e Romania, analogamente a quanto previsto nei confronti di Ungheria e Polonia (vedasi circolare n. 47 del 27 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1990), le uniche restrizioni quantitative all'importazione che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato 1 del regolamento CEE n. 288/82 e successive modifiche, concernente il regime comune applicabile alle importazioni. Queste misure hanno la decorrenza dal 1 ottobre 1990 per le merci originarie della Bulgaria e della Cecoslovacchia. Per la Romania le stesse misure avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunita' e la Romania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica per le merci originarie di quest'ultimo Paese. Inoltre lo stesso regolamento CEE proroga al 31 dicembre 1991 la sospensione delle restrizioni quantitative all'importazione nei confronti di Polonia ed Ungheria di cui al citato regolamento CEE n. 288/82 ed estende tale sospensione nei confronti di Bulgaria, Cecoslovacchia e Jugoslavia a partire dal 1 ottobre 1990 e fino al 31 dicembre 1991, e nei confronti della Romania dalla data di entrata in vigore dell'accordo sopra citato tra la Comunita' e detto Paese e fino al 31 dicembre 1991. Restano, invece, sempre applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalita' di tutti i Paesi e restano ferme le procedure previste per l'importazione dei prodotti siderurgici regolamentati in sede CECA. Del pari nel settore tessile permangono applicabili le modalita' di importazione previste nell'ambito degli accordi tessili e dell'abbigliamento stipulati dalla CEE con i predetti Paesi. Fanno eccezione inoltre i prodotti tessili reimportati nella Comunita' dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in Polonia e Ungheria per i quali non opera la sospensione. Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 3 ottobre 1990, non sussiste piu' alcuna restrizione nei confronti della Repubblica democratica tedesca, per effetto della avvenuta unificazione tra le due Germanie. p. Il Ministro: GIORGIERI