MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 ottobre 1990, n. 31 

  Applicazione  del regolamento CEE n. 2727/90 del 25 settembre 1990.
(GU n.235 del 8-10-1990)
 
 Vigente al: 8-10-1990  
 

  Si  comunica  che  con  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2727,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n.  262
del  26  settembre 1990, e' stato disposto che anche nei confronti di
Bulgaria, Cecoslovacchia e Romania, analogamente  a  quanto  previsto
nei  confronti  di  Ungheria e Polonia (vedasi circolare n. 47 del 27
dicembre 1989, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2  gennaio
1990),  le  uniche  restrizioni quantitative all'importazione che gli
Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i  prodotti
elencati  nell'allegato  1 del regolamento CEE n. 288/82 e successive
modifiche,   concernente   il   regime   comune   applicabile    alle
importazioni.
  Queste  misure hanno la decorrenza dal 1› ottobre 1990 per le merci
originarie della Bulgaria e della Cecoslovacchia. Per la  Romania  le
stesse  misure  avranno  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore
dell'accordo tra la Comunita' e  la  Romania  sugli  scambi  e  sulla
cooperazione  commerciale  ed  economica  per  le merci originarie di
quest'ultimo Paese.
  Inoltre  lo  stesso  regolamento CEE proroga al 31 dicembre 1991 la
sospensione  delle  restrizioni  quantitative  all'importazione   nei
confronti  di Polonia ed Ungheria di cui al citato regolamento CEE n.
288/82  ed  estende  tale  sospensione  nei  confronti  di  Bulgaria,
Cecoslovacchia  e  Jugoslavia a partire dal 1› ottobre 1990 e fino al
31 dicembre 1991, e nei confronti della Romania dalla data di entrata
in  vigore dell'accordo sopra citato tra la Comunita' e detto Paese e
fino al 31 dicembre 1991.
  Restano,  invece,  sempre  applicabili  i  divieti di carattere non
economico valevoli per la generalita' di  tutti  i  Paesi  e  restano
ferme   le   procedure   previste  per  l'importazione  dei  prodotti
siderurgici regolamentati in sede CECA. Del pari nel settore  tessile
permangono   applicabili   le   modalita'  di  importazione  previste
nell'ambito degli  accordi  tessili  e  dell'abbigliamento  stipulati
dalla  CEE  con  i predetti Paesi. Fanno eccezione inoltre i prodotti
tessili reimportati nella Comunita' dopo essere  stati  sottoposti  a
perfezionamento,    trasformazione   o   lavorazione   in   Bulgaria,
Cecoslovacchia, Romania e,  a  decorrere  dal  1›  gennaio  1991,  in
Polonia e Ungheria per i quali non opera la sospensione.
  Si  ricorda,  infine,  che,  a  decorrere  dal  3 ottobre 1990, non
sussiste piu'  alcuna  restrizione  nei  confronti  della  Repubblica
democratica  tedesca,  per effetto della avvenuta unificazione tra le
due Germanie.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI