REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Collio dall'ambito
territoriale n. 18-19  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  10  dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una
linea elettrica da parte dell'ENEL, zona di  Brescia.  (Deliberazione
n. IV/56393).
(GU n.241 del 15-10-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dall'ENEL,  zona  di  Brescia,  per  la
realizzazione di linea elettrica su area ubicata nel comune di Collio
mappale 8, foglio 33; mappale 1,  foglio  14,  sede  stradale  strada
statale  n.  345  dal km 48 + 000 al km 49 + 375 sede stradale strada
comunale "Dei tre comuni" dall'imbocco sulla strada  statale  n.  345
per  una  percorrenza  di 280 metri e nel comune di Bagolino, mappali
8509 e 9840, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1,
lettera  d),  della  legge  8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'  temporanea  di  cui
all'art.  1-  ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431, in quanto
ricompresa  nell'ambito  territoriale  n.  18-19,   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici, consistenti nel
fornire energia elettrica a nuove utenze;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
 Verificato,  in  ordine  all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale delle opere in progetto;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18-19,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare, ex art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Collio mappale 8, foglio 33; mappale 1,  foglio
14,  sede  stradale  strada statale n. 345 dal km 48 + 000 al km 49 +
375 sede stradale strada comunale "Dei tre comuni" dall'imbocco sulla
strada  statale n. 345 per una percorrenza di 280 metri, ed in comune
di Bagolino, mappali 8509 e 9840, dall'ambito territoriale  n.  18-19
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.
18-19,  individuato  con  la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Collio Bagolino copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale; il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 3 luglio 1990
                                            Il Presidente: GIOVENZANA
Il segretario: SANSONETTI