Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.235 del 7-10-1991)
IL RETTORE Visto lo stauto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 19 settembre 1990; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono: Art. 356. - E' istituita la scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali rela- tive ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche. La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia e immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica), oppure indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica). Art. 357. - La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo i primi due anni comuni, lo specializzando seguira' i corsi relativi all'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in tre per ciasun anno di corso per un totale di dodici specializzandi. Art. 358. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 359. - Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di allergologia ed immunologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica) i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo clinico (allergologia e immunologia clinica). Art. 360. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) fisiopatologia generale; b) immunopatologia; c) diagnostica di laboratorio e strumentale; d) clinica e terapia. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Fisiopatologia generale: immunologia; immunogenetica; immunologia dei tumori e dei trapianti; citopatologia; autoimmunita'; immunofarmacologia; istopatologia. b) Immunopatologia: immunopatologia generale; etiopatogenesi delle malattie allergiche; etiopatogenesi delle malattie immunologiche; immunopatologia speciale. c) Diagnostica di laboratorio e strumentale: epidemiologia e statistica; diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale; diagnostica allergologica. d) Clinica e terapia: clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali; clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico; clinica e terapia delle malattie immunologiche; clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie. Art. 361. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonche' di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Fisiopatologia generale: immunologia immunogenetica; immunologia dei tumori e dei trapianti; citopatologia; autoimmunita'. Diagnostica di laboratorio e strumentale: diagnostica allergologica; diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale. Immunopatologia: immunologia generale. 2 Anno: Fisiopatologia generale: immunofarmacologia; istopatologia. Diagnostica di laboratorio e strumentale: diagnostica allergologica; diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale. Immunopatologia: immunopatologia generale; etiopatogenesi delle malattie allergiche; etiopatogenesi delle malattie immunologiche; immunopatologia speciale I. INDIRIZZO ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA 3 Anno: Diagnostica di laboratorio e strumentale: epidemiologia e statistica; diagnostica allergologica. Immunopatologia: immunopatologia speciale II. Clinica e terapia: clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali; clinica e terapia delle malattie autoimmuni. 4 Anno; Immunopatologia: immunopatologia speciale III. Clinica e terapia: clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico; clinica e terapia delle malattie autoimmuni; clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie. INDIRIZZO IMMUNOLOGIA DIAGNOSTICA 3 Anno: Fisiopatologia generale: immunologia. Diagnostica di laboratorio e strumentale: diagnostica allergologica; diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale; epidemiologia e statistica. Immunopatologia:; immunopatologia speciale II. 4 Anno: Fisiopatologia generale: immunologia. Diagnostica di laboratorio e strumentale: diagnostica allergologica; diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale. Immunopatologia: immunopatologia speciale III. Art. 362. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi: allergologia e immunologia clinica; anatomia e istologia patologica; dermatologia. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverra' secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 3 agosto 1991 Il pro-rettore: ZAMPI