DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990
Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Orvieto".(GU n.244 del 18-10-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 7 agosto 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Orvieto"; Visti i propri decreti 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 18 novembre 1987 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1989; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: L'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 18 novembre 1987, e' sostituito con il seguente testo: Art. 6. Il vino "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bianco paglierino piu' o meno carico; odore: delicato e gradevole; sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o amabile o dolce, fine delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 5 per mille. estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1990 COSSIGA MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990 Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 346