DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990 

  Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   del   vino  a
denominazione di origine controllata "Orvieto".
(GU n.244 del 18-10-1990)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  7  agosto  1971  con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Orvieto";
  Visti  i  propri  decreti  24  ottobre  1972,  13 ottobre 1982 e 18
novembre  1987  con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche   al
disciplinare di produzione del vino in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 31 ottobre 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  L'art.  6  del  disciplinare  di  produzione della denominazione di
origine controllata del vino "Orvieto",  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   7  agosto  1971  e  successivamente
modificato con i decreti del Presidente della Repubblica  24  ottobre
1972,  13  ottobre  1982  e  18  novembre  1987, e' sostituito con il
seguente testo:
                               Art. 6.
  Il   vino   "Orvieto"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: bianco paglierino piu' o meno carico;
   odore: delicato e gradevole;
   sapore:  secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o
amabile o dolce, fine delicato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
   acidita' totale minima: 5 per mille.
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E'  in  facolta'  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati   per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 aprile 1990
                               COSSIGA
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 346