Costituzione della Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sui trasporti(GU n.244 del 18-10-1990)
Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 14 luglio 1990 e' stata costituita la Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sui trasporti (CRT) con i seguenti compiti: predisporre un quadro conoscitivo delle strutture pubbliche e private e delle attivita' di ricerca del settore svolte - in ambito nazionale, internazionale e comunitario - attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati ed informazioni con la collaborazione delle universita', del CNR e degli altri enti di ricerca, nonche' dell'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) e delle amministrazioni interessate; formulare proposte per la definizione di un quadro di riferimento per gli interventi da realizzare nel campo della ricerca sui trasporti che prevedano anche adeguate iniziative per la formazione del personale scientifico e tecnico. Le proposte dovranno mirare a realizzare, in coerenza con gli indirizzi del Governo, il coordinamento degli interventi e dell'impiego delle risorse finanziarie tra le universita', il CNR e gli altri enti di ricerca, nonche' l'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA), gli enti pubblici economici e le amministrazioni interessate. A tal fine la Commissione provvede: a) alla ricognizione delle attivita' di ricerca sui trasporti in corso e programmate in Italia o alle quali istituzioni italiane partecipano in sede internazionale e comunitaria; b) alla formulazione di uno schema del piano nazionale di ricerca sui trasporti (PNRT) che tenga conto sia del piano nazionale di ricerca e delle esigenze di ricerca identificate nell'ambito del piano generale dei trasporti, sia delle attivita' previste nel progetto finalizzato trasporti del CNR, sia delle proposte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET), ove questo sia costituito, circa l'attivita' di ricerche e studi dell'ISTRA. Il piano deve tener conto delle risorse finanziarie gia' disponibili e deve prevedere: 1) l'indicazione degli obiettivi e dei temi prioritari di ricerca e l'individuazione delle specifiche esigenze di formazione scientifica e professionale; 2) l'individuazione di appositi strumenti idonei ad assicurare un efficace raccordo operativo per la realizzazione degli obiettivi del piano mediante la definizione dei conseguenti programmi e delle forme attuative nel rispetto delle competenze istituzionali delle universita', del CNR e degli altri enti di ricerca, nonche' dell'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) e delle amministrazioni interessate; 3) la predisposizione di un apposito strumento legislativo che determini, in percentuale, l'onere da destinare alla ricerca, come previsto dal paragrafo 62 del PGT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986. La Commissione e' tenuta a presentare un primo documento propositivo entro novanta giorni dalla data dell'insediamento. La Commissione si articolera' in gruppi di lavoro il cui numero, compiti e composizione saranno definiti su proposta formulata dal vice presidente. I gruppi di lavoro formulano proposte che presentano alla Commissione in adunanza plenaria. La Commissione coordina le proposte in un documento conclusivo. La Commissione svolge i propri lavori presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' assistita da una segreteria tecnica assicurata dallo stesso Ministero e dal Ministero dei trasporti. La Commissione, qualora ne ravvisi l'opportunita', potra' invitare di volta in volta a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti, all'uopo designati, di Ministeri, enti pubblici e istituzioni, ed interpellare aziende, associazioni e sindacati.