DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1990
Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.(GU n.246 del 20-10-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Vista l'istanza presentata dalla Kuwait Airways tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 216/1990; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decretolegge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, l'Ufficio di rappresentanza in Italia della Kuwait Airways e' autorizzato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge, a disporre pagamenti in Italia, anche mediante l'utilizzo dei propri conti bancari, relativi al personale, a tasse e contributi, a corrispettivi di prestazione periodiche e ad ogni altro pagamento strettamente connesso con l'attivita' ordinaria di gestione. 2. Restano fermi gli altri divieti previsti nell'art. 1 del decreto-legge n. 216/1990. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS