DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1990 

  Deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271,  recante
misure  cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello
Stato del Kuwait.
(GU n.246 del 20-10-1990)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990, n. 216, convertito dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a  tutela  dei
beni  e  degli  interessi  economici  dello  Stato  del Kuwait, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Vista   l'istanza  presentata  dalla  Kuwait  Airways  tendente  ad
ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge  n.
216/1990;
  Su  proposta  del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decretolegge 4 agosto
1990, n.  216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,
l'Ufficio  di  rappresentanza  in  Italia  della  Kuwait  Airways  e'
autorizzato, a  far  tempo  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
richiamato  decreto-legge,  a  disporre  pagamenti  in  Italia, anche
mediante l'utilizzo dei propri conti bancari, relativi al  personale,
a  tasse e contributi, a corrispettivi di prestazione periodiche e ad
ogni altro pagamento strettamente connesso con l'attivita'  ordinaria
di gestione.
  2.  Restano  fermi  gli  altri  divieti  previsti  nell'art.  1 del
decreto-legge n. 216/1990.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1990
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
        DE MICHELIS