Rilascio alla "Limmat - Compagnia di assicurazioni", con sede in Zurigo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.(GU n.252 del 27-10-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la domanda pervenuta in data 18 marzo 1989 con la quale la Limmat - Compagnia di assicurazioni, con sede in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, l'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 18 maggio 1990, n. 030320, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990; Considerato che, al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma d'attivita' presentato, la Limmat - Compagnia di assicurazioni, nella sua qualita' di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia, si e' impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza medesima; Decreta: La Limmat - Compagnia di assicurazioni, con sede in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami; infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della r.c. obbligatoria natanti; r.c. generale; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA