Elevazione della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come misura della rivalutazione dell'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.(GU n.255 del 31-10-1990)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede la rivalutazione dell'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT; Considerato che a norma dello stesso articolo, ai fini della suddetta rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione; Vista la delibera n. 637/88 del 6-7 dicembre 1988 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri; Considerata la richiesta di aumento del coefficiente di rivalutazione dal 75 al 100 per cento avanzata dalla sopracitata Cassa con nota prot. n. 336 AA./GG. del 5 settembre 1989; Tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa; Ritenuto opportuno disporre l'aumento predetto; Decreta: A decorrere al 1 gennaio 1991, la percentuale di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' aumentata dal 75 al 100 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 1990 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro CARLI