Estensione della tariffa urbana a tempo ad altre reti.(GU n.253 del 29-10-1990)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984; Visto il Piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1 ottobre 1982; Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilita' di introdurre, dal 1 gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'articolo 28, penultimo comma, col quale e' prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane; Considerato che le reti urbane elencate nell'articolo unico del presente decreto disporranno, a far data dal 1 novembre 1990, 1 dicembre 1990 e 1 gennaio 1991, degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo; Decreta: Articolo unico La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse e' estesa: a far data dal 1 novembre 1990, alle reti urbane di Varese, Busto Arsizio (Varese), Chiavari (Genova), Ferrara, Ravenna, Pistoia, Imola (Bologna), Forli', Sassari, Brindisi, Gorgonzola (Milano), Udine, Pordenone, Viareggio (Lucca), Rapallo (Genova), Frosinone; a far data dal 1 dicembre 1990, alle reti urbane di Alessandria, Novara, Vimercate (Milano), Legnano (Milano), Savona, Mantova, Piacenza, Pesaro, Ancona, Terni, Reggio di Calabria, Lecce, Molfetta (Bari), Taranto e Agrigento; a far data dal 1 gennaio 1991, alle reti urbane di Ivrea (Torino), Rovigo, Merano (Bolzano), Castelfranco Veneto (Treviso), Belluno, Rovereto (Trento), Conegliano (Treviso), Cittadella (Padova), Finale Ligure (Savona), Fidenza (Parma), Ascoli Piceno, Macerata, Pontedera (Pisa), L'Aquila, Albano Laziale (Roma), Campobasso, Torre del Greco (Napoli), Cosenza, Catanzaro, Marsala (Trapani), Ragusa e Bagheria (Palermo). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1990 Il Ministro: MAMMI'