MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 ottobre 1990 

  Estensione della tariffa urbana a tempo ad altre reti.
(GU n.253 del 29-10-1990)

                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio  1941,  n. 1198, e successive
modifiche;
 Vista  la  convenzione  stipulata il 1› agosto 1984 fra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'  italiana
per  l'esercizio  delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,  n.  523,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 239 del 30
agosto 1984;
  Visto il Piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana
a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio  1982
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni n. 19 del 1› ottobre 1982;
  Vista  la  delibera  del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si
afferma l'indispensabilita' di introdurre, dal 1›  gennaio  1983,  la
tariffa  urbana  a  tempo  nelle conversazioni urbane a partire dalle
principali  aree  metropolitane,  anche  al  fine  di  una   migliore
utilizzazione degli impianti;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
1985, n. 793, riguardante  l'adeguamento  delle  tariffe  telefoniche
nazionali  ed,  in  particolare,  l'articolo 28, penultimo comma, col
quale e' prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle  altre
reti urbane;
  Considerato  che  le  reti  urbane elencate nell'articolo unico del
presente decreto disporranno, a far data dal  1›  novembre  1990,  1›
dicembre  1990  e  1›  gennaio  1991,  degli  impianti  necessari per
l'attivazione della tariffa urbana a tempo;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art.
28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse e' estesa:
   a far data dal 1› novembre 1990, alle reti urbane di Varese, Busto
Arsizio (Varese), Chiavari (Genova), Ferrara, Ravenna, Pistoia, Imola
(Bologna),  Forli',  Sassari,  Brindisi,  Gorgonzola (Milano), Udine,
Pordenone, Viareggio (Lucca), Rapallo (Genova), Frosinone;
   a  far data dal 1› dicembre 1990, alle reti urbane di Alessandria,
Novara,  Vimercate  (Milano),  Legnano  (Milano),  Savona,   Mantova,
Piacenza,  Pesaro, Ancona, Terni, Reggio di Calabria, Lecce, Molfetta
(Bari), Taranto e Agrigento;
   a  far  data  dal  1›  gennaio  1991,  alle  reti  urbane di Ivrea
(Torino), Rovigo, Merano (Bolzano),  Castelfranco  Veneto  (Treviso),
Belluno,   Rovereto   (Trento),   Conegliano   (Treviso),  Cittadella
(Padova), Finale Ligure (Savona),  Fidenza  (Parma),  Ascoli  Piceno,
Macerata,   Pontedera   (Pisa),   L'Aquila,  Albano  Laziale  (Roma),
Campobasso, Torre del Greco  (Napoli),  Cosenza,  Catanzaro,  Marsala
(Trapani), Ragusa e Bagheria (Palermo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1990
                                                  Il Ministro: MAMMI'