Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.255 del 31-10-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la proposta di modifica statutaria relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in tossicologia medica, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 13 giugno 1989; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 376 dello statuto viene inserita la scuola di specializzazione in tossicologia medica, col conseguente spostamento della numerazione seguente: CAPO XLI Scuola di specializzazione in tossicologia medica Art. 377. - E' istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Universita' degli studi di Modena. La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicita' ambientale, tossicita' acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica. Art. 378. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi. Art. 379. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 380. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 381. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) istituzioni di tossicologia; b) patologia tossicologica; c) clinica tossicologica; d) tossicodipendenze. Art. 382. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Istituzioni di tossicologia: tossicologia generale; tossicologia sperimentale con esercizi; chimica tossicologica con esercizi. b) Patologia tossicologica: tossicologia sistematica; cancerogenesi da agenti chimici; teratogenesi da agenti chimici; ecotossicologia. c) Clinica tossicologica: diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici; legislazione in campo tossicologico; tecniche di rianimazione in tossicologia; clinica e terapia delle malattie da agenti chimici. d) Tossicodipendenze: tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze; tossicologia clinica delle tossicodipendenze. Art. 383. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno (istituzioni di tossicologia): tossicologia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 tossicologia sperimentale con esercizi . . . . . . . . . " 200 chimica tossicologica con esercizi . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 _______ Totale. . . ore 800 2 Anno: (patologia tossicologica): tossicologia sistematica . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 cancerogenesi da agenti chimici . . . . . . . . . . . . " 100 teratogenesi da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . " 100 ecotossicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 ________ Totale. . . ore 800 3 Anno (clinica tossicologica): diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 legislazione in campo tossicologico . . . . . . . . . . " 100 tecniche di rianimazione in tossicologia . . . . . . . . " 100 clinica e terapia delle malattie da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 ________ Totale. . . ore 800 4 Anno (tossicodipendenze): tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 200 tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200 Monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 ________ Totale. . . ore 800 Art. 384. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: reparto e ambulatorio del servizio di tossicologia e farmacologia clinica; laboratorio del servizio di tossicologia e farmacologia clinica. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modena, 21 settembre 1990 Il rettore: VELLANI