UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990 

  Modificazioni  allo  statuto dell'Universita' concernenti la scuola
di specializzazione in neurologia.
(GU n.256 del 2-11-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 246 a 252 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativi    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in neurologia.
               Scuola di specializzazione in neurologia
  Art.   256.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
neurologia presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel
settore  delle  scienze  neurologiche  e  di  fornire  le  competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in  neurologia.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.
  Art. 257. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art. 258. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  259.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  260.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfofunzionale e biomolecolare;
    b) diagnostico-metodologica;
    c) farmacologico-terapeutica;
    d) clinica.
  Art.  261.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
  a) Morfofunzionale e biomolecolare:
   neuroanatomia;
   neurofisiologia;
   neurochimica;
   neuropatologia;
   neuroimmunologia;
   neurogenetica.
  b) Diagnostico-metodologica:
   neurochimica clinica;
   elettroencefalografia e tecniche correlate;
   elettromiografia e tecniche correlate;
   neuropsicologia clinica;
   neuroradiologia e neuroimmagini;
   biometria e statistica medica.
  c) Farmacologico-terapeutica:
   neuropsicofarmacologia;
   terapia neurologica;
   medicina fisica e riabilitativa.
  d) Clinica:
   neurologia;
   semeiotica neurologica;
   patologia speciale neurologica;
   neurooftalmologia;
   neurootologia;
   neuroendocrinologia;
   neurologia pediatrica;
   neurologia geriatrica;
   neurologia d'urgenza;
   medicina legale e delle assicurazioni;
   neuroepidemiologia;
   psicologia medica;
   psichiatria;
   neurochirurgia e neurotraumatologia.
  Art. 262. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):
    neuroanatomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 15
    neurofisiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  15
    neurochimica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  15
    neurogenetica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  15
   Diagnostico-metodologica (ore 10):
    biometria e statistica medica  . . . . . . . . . . . . . .  "  10
   Clinica (ore 330):
    semeiotica neurologica   . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 160
    patologia speciale neurologica   . . . . . . . . . . . . .  " 160
    psicologia medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2› Anno:
   Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):
    neuropatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30
    neuroimmunologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
   Diagnostico-metodologica (ore 130):
    neurochimica clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    elettroencefalografia e tecniche correlate   . . . . . . .  "  40
    elettromiografia e tecniche correlate  . . . . . . . . . .  "  30
    neuroradiologia e neuroimmagini  . . . . . . . . . . . . .  "  40
   Clinica (ore 230):
    semeiotica neurologica   . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 110
    patologia speciale neurologica   . . . . . . . . . . . . .  " 110
    neuroepidemiologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
  Monte ore elettivo: ore 400.
  3› Anno:
   Farmacologico-terapeutica (ore 20):
    neuropsicofarmacologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
   Diagnostico-metodologica (ore 140):
    elettroencefalografia e tecniche
 correlate   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    elettromiografia e tecniche correlate  . . . . . . . . . .  "  30
    neuroradiologia e neuroimmagini  . . . . . . . . . . . . .  "  70
   Clinica (ore 240):
    neurologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 160
    neurooftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
    neurootologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
    neuroendocrinologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10
    psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4› Anno:
   Farmacologico-terapeutica (ore 70):
    medicina fisica e riabilitativa  . . . . . . . . . . . . . ore 30
    terapia neurologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
   Diagnostico-metodologica (ore 30):
    neuropsicologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
   Clinica (ore 300):
    neurologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 150
    neurologia pediatrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    neurologia geriatrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    neurologia d'urgenza   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    medicina legale e delle assicurazioni  . . . . . . . . . .  "  10
    neurochirurgia e neurotraumatologia  . . . . . . . . . . .  "  20
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  263.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza  degli  istituti  afferenti  al  dipartimento  di   scienze
neurologiche.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  ripartira'  annualmente  il monte ore
elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO