UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990 

  Modificazioni  allo  statuto dell'Universita' concernente la scuola
di specializzazione in malattie infettive.
(GU n.257 del 3-11-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 196 a 202 sono eliminati e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione
successiva,    relativi    al    riordinamento    della   scuola   di
specializzazione in malattie infettive.
           Scuola di specializzazione in malattie infettive
  Art.  199. - E' istituita la scuola di specializzazione in malattie
infettive presso l'Universita' degli studi di Verona.
  La  scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel
campo  della  malattie  infettive  e   di   fornire   le   competenze
professionali  relative  alle malattie infettive, alla epidemiologia,
alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla  medicina
delle   comunita'  con  le  conseguenti  possibilita'  operative  nel
servizio sanitario nazionale.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.
  Art. 200. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per   ciascun   anno   di   corso,  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi.
  Art. 201. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita' di Verona, con le strutture dell'istituto
di dermatologia e malattie infettive.
  Art.  202.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  203.  La  scuola  comprende  quattro  aree  di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) etiologia e patogenesi;
    b) epidemiologia e prevenzione;
    c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
    d) patologia e clinica delle malattie infettive.
  Art.  204.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Etiologia e patogenesi:
   batteriologia medica;
   virologia medica;
   parassitologia e micologia medica;
   immunologia delle malattie infettive.
   b) Epidemiologia e prevenzione:
   epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
   medicina delle comunita';
   legislazione sanitaria delle malattie infettive.
   c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
   tecniche batteriologiche;
   tecniche virologiche;
   tecniche parassitologiche e micologiche;
   tecniche immunologiche.
   d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
   clinica delle malattie infettive;
   terapia delle malattie infettive;
   malattie tropicali e subtropicali;
   metodologia clinica delle malattie infettive.
  Art. 205. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
 
 1  Anno:
   Etiologia e patogenesi (ore 150):
    batteriologia medica   . . . . . . . . . . . . . . .      ore  50
    virologia medica   . . . . . . . . . . . . . . . . .       "   50
    parassitologia e micologia medica  . . . . . . . . .       "   50
   Epidemiologia e prevenzione (ore 70):
    epidemiologia, statistica e informatica
 delle malattie infettive  . . . . . . . . . . . . . . .       "   70
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):
    metodologia clinica delle malattie infettive   . . .       "  180
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  2  Anno:
   Etiologia e patogenesi (ore 50):
    immunologia delle malattie infettive   . . . . . . .      ore  50
   Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):
    tecniche batteriologiche   . . . . . . . . . . . . .       "   60
    tecniche virologiche   . . . . . . . . . . . . . . .       "   80
    tecniche parassitologiche e micologiche  . . . . . .       "   60
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):
    malattie tropicali e subtropicali  . . . . . . . . .      ore 150
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3  Anno:
   Epidemiologia e prevenzione (ore 60):
    medicina delle comunita'   . . . . . . . . . . . . .      ore  40
    legislazione sanitaria delle malattie infettive  . .       "   20
   Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):
    tecniche immunologiche   . . . . . . . . . . . . . .       "   80
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):
    clinica delle malattie infettive   . . . . . . . . . .     "  260
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  4  Anno:
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):
    clinica delle malattie infettive   . . . . . . . . .      ore 300
    terapia delle malattie infettive   . . . . . . . . .       "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  206.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   divisione clinicizzata di malattie infettive prima sezione;
   divisione clinicizzata di malattie infettive seconda sezione;
   ambulatorio divisionale di malattie infettive;
   centro antirabbico;
   istituto di batteriologia e immunologia ospedale Borgo Trento.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 28 giugno 1990
                                                Il rettore: CASSARINO