Modificazioni allo statuto dell'Universita' concernente la scuola di specializzazione in malattie infettive.(GU n.257 del 3-11-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 196 a 202 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in malattie infettive. Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 199. - E' istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Universita' degli studi di Verona. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunita' con le conseguenti possibilita' operative nel servizio sanitario nazionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive. Art. 200. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Art. 201. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Verona, con le strutture dell'istituto di dermatologia e malattie infettive. Art. 202. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 203. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) etiologia e patogenesi; b) epidemiologia e prevenzione; c) metodologie diagnostiche di laboratorio; d) patologia e clinica delle malattie infettive. Art. 204. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Etiologia e patogenesi: batteriologia medica; virologia medica; parassitologia e micologia medica; immunologia delle malattie infettive. b) Epidemiologia e prevenzione: epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive; medicina delle comunita'; legislazione sanitaria delle malattie infettive. c) Metodologie diagnostiche di laboratorio: tecniche batteriologiche; tecniche virologiche; tecniche parassitologiche e micologiche; tecniche immunologiche. d) Patologia e clinica delle malattie infettive: clinica delle malattie infettive; terapia delle malattie infettive; malattie tropicali e subtropicali; metodologia clinica delle malattie infettive. Art. 205. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Etiologia e patogenesi (ore 150): batteriologia medica . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 virologia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 parassitologia e micologia medica . . . . . . . . . " 50 Epidemiologia e prevenzione (ore 70): epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180): metodologia clinica delle malattie infettive . . . " 180 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Etiologia e patogenesi (ore 50): immunologia delle malattie infettive . . . . . . . ore 50 Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200): tecniche batteriologiche . . . . . . . . . . . . . " 60 tecniche virologiche . . . . . . . . . . . . . . . " 80 tecniche parassitologiche e micologiche . . . . . . " 60 Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150): malattie tropicali e subtropicali . . . . . . . . . ore 150 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Epidemiologia e prevenzione (ore 60): medicina delle comunita' . . . . . . . . . . . . . ore 40 legislazione sanitaria delle malattie infettive . . " 20 Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80): tecniche immunologiche . . . . . . . . . . . . . . " 80 Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260): clinica delle malattie infettive . . . . . . . . . . " 260 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400): clinica delle malattie infettive . . . . . . . . . ore 300 terapia delle malattie infettive . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 206. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: divisione clinicizzata di malattie infettive prima sezione; divisione clinicizzata di malattie infettive seconda sezione; ambulatorio divisionale di malattie infettive; centro antirabbico; istituto di batteriologia e immunologia ospedale Borgo Trento. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 28 giugno 1990 Il rettore: CASSARINO