MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Rideterminazione dell'indennita' di carica spettante al presidente
   ed  ai  vice  presidenti  dell'Istituto nazionale della previdenza
   sociale
(GU n.257 del 3-11-1990)

   Con  decreto  ministeriale  25  ottobre  1990  ai  sensi e per gli
effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita'
di  carica  spettante  al  presidente  dell'Istituto  nazionale della
previdenza sociale, a decorrere dalla data del presente  decreto,  e'
stata determinata in lire 180 milioni annui lordi da corrispondere in
dodici mensilita' per l'attivita'  svolta,  oltre  alla  medaglia  di
presenza  per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali
previsti per legge, per statuto o per regolamento di importo  pari  a
L. 50.000 lorde.
   Non  e'  consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una
medesima giornata.
   Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, l'indennita' di  carica  spettante  ai  vice  presidenti
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  con  delega
permanente di funzioni, a decorrere dalla stessa data di cui sopra e'
stata determinata nella misura lorda del 50% di quella sopra indicata
e secondo le modalita' ivi previste, oltre alla medaglia di  presenza
nella stessa misura e secondo le modalita' e condizioni stabilite nel
precedente comma.
   Le  indennita'  previste per il presidente, i vice presidenti ed i
consiglieri di amministrazione non sono cumulabili.