Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.(GU n.258 del 5-11-1990)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 26, lettera h), della legge 28 marzo 1968, n. 434; Esaminata la deliberazione in data 13 aprile 1990, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per l'anno 1991 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 13 aprile 1990 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 1991 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 1990 Il Ministro: VASSALLI ------------- COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 13 APRILE 1990 AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434, SULLA "MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI". Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera h), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 13 aprile 1990 di stabilire, per l'anno 1991 in L. 25.000, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari. Il presidente: ALUISETTI Il segretario: BOTTARO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.