DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1990
Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici del Kuwait e misure urgenti relative ai beni dell'Iraq.(GU n.261 del 8-11-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 delle citate leggi n. 271/1990 e n. 278/1990; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi: Arab African International Bank - Egitto; Tunis Arab African Bank - Tunisia; Egyptian Gulf Bank - Egitto; MISR International Bank - Egitto; Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain; Kuwait French Bank - Francia; ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco; Kuwait Turkish Finance House - Turchia; Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain; Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain; Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania; Banco Atlantico S.A. - Spagna; Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera; Arab Australia Ltd. - Australia; Arab Bank (Austria) A.G. - Austria; UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990. 2. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l. - Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attivita'. Nei confronti delle predette societa' resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq. Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS