DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1990 

  Deroga  ai  divieti  di  cui  all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre  1990,  n.  271,  e  6
agosto  1990,  n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278,
recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei  beni  e  degli
interessi  economici  del  Kuwait  e  misure urgenti relative ai beni
dell'Iraq.
(GU n.261 del 8-11-1990)

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del  Kuwait,  convertito  dalla  legge  3 ottobre 1990, n. 271, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art.
4;
  Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti
ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4  delle  citate  leggi  n.
271/1990 e n. 278/1990;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
 1.  I  divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990,  n.  278,  non  si  applicano,  a  decorrere  dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto, ai
rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese  le
filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
   Arab African International Bank - Egitto;
   Tunis Arab African Bank - Tunisia;
   Egyptian Gulf Bank - Egitto;
   MISR International Bank - Egitto;
   Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
   Kuwait French Bank - Francia;
   ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
   Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
   Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
   Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
   Banco Atlantico S.A. - Spagna;
   Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
   Arab Australia Ltd. - Australia;
   Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
   UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
  Resta  comunque  fermo il divieto di porre in essere operazioni che
comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in  favore  di
soggetti  in  Kuwait  o  in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.  220/1990,  convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
  2.  In  deroga  ai  divieti  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 4
agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e
del  decreto-legge  6  agosto  1990, n. 220, convertito dalla legge 5
ottobre 1990, n. 278, la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e  la
societa'  Ercros S.r.l. - Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,
a svolgere la normale attivita'.
  Nei  confronti  delle  predette  societa' resta fermo il divieto di
compiere atti  di  disposizione  e  transazioni  a  qualsiasi  titolo
effettuate  sul  capitale  o  sulle  partecipazioni, di corrispondere
utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie
sopra  indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o
di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
  Permangono,  inoltre,  gli  altri  divieti previsti nell'art. 1 dei
decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990,  convertiti  rispettivamente
dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1990
                     Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                    ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
         DE MICHELIS