Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.268 del 16-11-1990)
IL RETTORE Visto il testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, n. 1165, concernente la modifica alla tabella VIII- bis dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze economiche; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 24 relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei due corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, l'insegnamento di "contabilita' di Stato" cambia denominazione in "contabilita' di Stato e degli enti pubblici". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 4 luglio 1990 Il rettore: BERLINGUER