Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.270 del 19-11-1990)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 24 settembre 1990, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 settembre 1990, con la quale il consiglio della facolta' di magistero ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola diretta a fini speciali "costume e moda" con indirizzo "progettismo di moda" adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente modificato nel modo che segue: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Urbino, e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali "costume e moda" con indirizzo "progettismo di moda". Dopo l'art. 96, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali "costume e moda" con indirizzo "progettismo di moda". Scuola diretta a fini speciali "costume e moda" con indirizzo "progettismo di moda" Art. 97. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali "costume e moda" presso l'Universita' degli studi di Urbino con il seguente indirizzo: "progettismo di moda". La scuola ha lo scopo di preparare operatori nel settore del costume e della moda e in particolare esperti di "progettismo di moda". La scuola rilascia il diploma di esperto di "costume e moda" con indirizzo "progettismo di moda". Art. 98. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento, delle quali non piu' del 50% di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque studenti. Art. 99. - All'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorre la facolta' di magistero. La sede della direzione della scuola e' indicata nel manifesto annuale degli studi. Art. 100. - Gli insegnamenti si dividono in fondamentali e opzionali tutti di durata annuale. Gli insegnamenti fondamentali sono sette. Essi sono da scegliersi tra i seguenti: Insegnamenti fondamentali: storia dell'arte e delle comunicazioni visive; storia dell'arte; storia delle arti minori; storia del costume e della moda; storia dello spettacolo; merceologia; marketing; istituzioni di diritto pubblico; disegno; una lingua straniera (inglese); elementi di informatica; storia della comunicazione letteraria. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: Insegnamenti opzionali: tecnica di produzione industriale; materiali; progettazione del prodotto; economia; ottica; anatomia artistica; tecniche grafiche; elettronica applicata; storia delle istituzioni e delle dottrine economiche; indirizzi dell'architettura moderna (storia del disegno); modello e tecnica sartoriale; progettazione artistica per l'industria. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 101. - Il tirocinio si svolge sotto la guida di docenti designati dal consiglio della scuola, presso aziende della regione e nazionali e consiste nella realizzazione di elaborati utili a dimostrare il conseguimento di una conoscenza operativa. Tale tirocinio comporta un impegno di almeno cento ore annue. Art. 102. - La frequenza dei corsi e delle attivita' pratiche e' obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono nel modo seguente: 1) un colloquio per ciascun insegnamento teorico; 2) una prova pratica (eventualmente scritta) sull'attivita' di tirocinio svolto. Art. 103. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato, di natura teorica e pratica, finalizzato alla professione specifica, predisposto sotto la guida di un docente. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal direttore della scuola o da un professore ordinario suo delegato. La commissione sara' costituita secondo le vigenti norme universitarie di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 8 ottobre 1990 Il rettore: BO