UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.270 del 19-11-1990)

                              IL RETTORE
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta  la  deliberazione  adottata nella riunione del 24 settembre
1990,  approvata  dal  senato   accademico   e   dal   consiglio   di
amministrazione nelle riunioni del 25 settembre 1990, con la quale il
consiglio  della  facolta'  di  magistero  ha  riproposto  una  nuova
modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola
diretta a fini speciali "costume e moda" con  indirizzo  "progettismo
di moda" adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario
nazionale;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente
modificato nel modo che segue:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole  dirette  a  fini
speciali  istituite  presso  l'Universita'  degli studi di Urbino, e'
aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali "costume e  moda"
con indirizzo "progettismo di moda".
  Dopo  l'art.  96,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli  successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli  e
intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali "costume e
moda" con indirizzo "progettismo di moda".
           Scuola diretta a fini speciali "costume e moda"
                 con indirizzo "progettismo di moda"
  Art.  97. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali "costume
e moda" presso l'Universita' degli studi di Urbino  con  il  seguente
indirizzo: "progettismo di moda".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  operatori nel settore del
costume e della moda e in  particolare  esperti  di  "progettismo  di
moda".  La  scuola rilascia il diploma di esperto di "costume e moda"
con indirizzo "progettismo di moda".
  Art. 98. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la
durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di
insegnamento,  delle  quali  non  piu'  del 50% di attivita' pratiche
guidate. In base  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili,  la
scuola  e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a
venticinque  per  ciascun  anno  di   corso,   per   un   totale   di
settantacinque studenti.
  Art.  99.  -  All'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola concorre la facolta' di magistero.
  La  sede  della  direzione  della  scuola e' indicata nel manifesto
annuale degli studi.
  Art.  100.  -  Gli  insegnamenti  si  dividono  in  fondamentali  e
opzionali tutti di durata annuale.
  Gli  insegnamenti  fondamentali sono sette. Essi sono da scegliersi
tra i seguenti:
  Insegnamenti fondamentali:
   storia dell'arte e delle comunicazioni visive;
   storia dell'arte;
   storia delle arti minori;
   storia del costume e della moda;
   storia dello spettacolo;
   merceologia;
   marketing;
   istituzioni di diritto pubblico;
   disegno;
   una lingua straniera (inglese);
   elementi di informatica;
   storia della comunicazione letteraria.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
  Insegnamenti opzionali:
   tecnica di produzione industriale;
   materiali;
   progettazione del prodotto;
   economia;
   ottica;
   anatomia artistica;
   tecniche grafiche;
   elettronica applicata;
   storia delle istituzioni e delle dottrine economiche;
   indirizzi dell'architettura moderna (storia del disegno);
   modello e tecnica sartoriale;
   progettazione artistica per l'industria.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  101.  -  Il  tirocinio  si  svolge  sotto la guida di docenti
designati dal consiglio della scuola, presso aziende della regione  e
nazionali  e  consiste  nella  realizzazione  di  elaborati  utili  a
dimostrare  il  conseguimento  di  una  conoscenza  operativa.   Tale
tirocinio comporta un impegno di almeno cento ore annue.
  Art.  102.  -  La frequenza dei corsi e delle attivita' pratiche e'
obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono nel modo seguente:
   1) un colloquio per ciascun insegnamento teorico;
   2)  una  prova  pratica  (eventualmente scritta) sull'attivita' di
tirocinio svolto.
  Art. 103. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella
discussione di un elaborato, di natura teorica e pratica, finalizzato
alla professione specifica, predisposto sotto la guida di un docente.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal direttore della scuola o da  un  professore  ordinario
suo  delegato.  La  commissione  sara'  costituita secondo le vigenti
norme universitarie di  cui  all'art.  42  del  regolamento  studenti
approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 8 ottobre 1990
                                                       Il rettore: BO