Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocita' fra lo Stato italiano e la Repubblica di Nigeria ai fini della necessita' dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi su beni della Repubblica di Nigeria esistenti in Italia.(GU n.269 del 17-11-1990)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista l'istanza in data 15 gennaio 1990 con la quale l'ambasciata della Repubblica di Nigeria in Italia ha chiesto che, previa dichiarazione della sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica d'Italia e la Repubblica di Nigeria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, non venga consentito di proseguire nella esecuzione per pignoramento presso terzi iniziata nei suoi confronti dal sig. Wanni Arachchige, pendente dinanzi alla pretura di Roma (V sezione, n. 37345/1989); Viste le note del Ministero degli affari esteri in data 26 agosto 1987, 4 settembre 1989, 10 ottobre 1990, dalle quali si desume che la legislazione e la prassi vigenti in Nigeria non consentono di procedere a sequestro e comunque ad atti di esecuzione su beni di Stati esteri se non previa autorizzazione governativa; Ritenuto pertanto che ricorre la condizione di reciprocita' prevista dalla normativa sopra richiamata; Ritenuto, peraltro, che come si trae dalla nota del Ministero degli affari esteri in data 24 luglio 1990, confermata il 10 ottobre successivo, sul piano dei rapporti politici bilaterali non sussistono motivi di opportunita' che ostino al proseguimento della esecuzione; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica d'Italia e la Repubblica di Nigeria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1263, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; respinge l'istanza dell'ambasciata della Repubblica di Nigeria in Italia. Roma, 8 novembre 1990 Il Ministro: VASSALLI