Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla "Vita" Compagnia di assicurazioni sulla vita, rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.(GU n.269 del 17-11-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 6 luglio e 16 ottobre 1989 presentate dalla "Vita" Compagnia di assicurazioni sulla vita, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore; Vista la lettera n. 923962 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla "Vita" Compagnia di assicurazioni sulla vita, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988); 2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% 5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988); 6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3), e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA