Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva per la campagna 1990-91. (Provvedimento n. 33/1990).(GU n.270 del 19-11-1990)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari; Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77; Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento; Considerata l'urgenza; Delibera: Si confermano, per la campagna 1990-91, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987). Roma, 14 novembre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA