MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

                Limitazione delle funzioni al titolare
     dell'ufficio consolare onorario in Greenock (Gran Bretagna)
(GU n.273 del 22-11-1990)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis).
                               Decreta:
   La  sig.ra  Elisa  Mazzoni  in  Lamb, agente consolare onorario in
Greenock   (Gran   Bretagna),   con    circoscrizione    territoriale
comprendente    i   distretti   di   Inverclyde   e   Argyll,   oltre
all'adempimento  dei  generali  doveri  di  difesa  degli   interessi
nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le  funzioni
consolari limitatamente a:
     a)  trasmissione  materiale  al  consolato  generale d'Italia in
Edimburgo degli  atti  di  stato  civile  pervenuti  dalle  autorita'
locali,  dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o di
aeromobili nazionali o stranieri;
     b)  trasmissione  al  consolato  generale  d'Italia in Edimburgo
delle  dichiarazioni  concernenti  lo  stato  civile  da  parte   dei
comandanti di aeromobili;
     c)  ricezione  e  trasmissione dei testamenti formati a bordo di
navi o di aeromobili;
     d)   rilascio   di  certificazioni  (esclusi  i  certificati  di
residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni  e
legalizzazioni;
     e)  rinnovo  di  passaporti nazionali, a favore di coloro che ne
siano gia' in possesso e che  siano  residenti  nella  circoscrizione
territoriale dell'ufficio consolare ed esclusi quelli da rinnovarsi a
connazionali aventi obblighi di leva, dopo  aver  sentito,  caso  per
caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo;
     f)  effettuazione  delle operazioni richieste dalla legislazione
vigente in dipendenza  dell'arrivo  e  della  partenza  di  una  nave
nazionale;
     g)  rilascio  di  procure  speciali  per  le  quali la legge non
richiede la forma dell'atto pubblico  e  limitatamente  alle  persone
fisiche,  a  favore  dei  residenti nella circoscrizione territoriale
dell'ufficio consolare;
     h)   notificazioni,  dichiarazioni  ed  istanze,  come  da  voce
prevista dall'art. 30, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
     i)   amichevole  composizione  di  controversie,  come  da  voce
prevista dall'art. 29, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
     l)  tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 1990
                                               p. Il Ministro: LENOCI