Prezzi dei prodotti da riscaldamento. (Provvedimento n. 36/1990).(GU n.272 del 21-11-1990)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi; Considerato che con sentenza dell'11 giugno 1984, la III sezione del T.A.R. del Lazio ha annullato le disposizioni contenute nell'art. 8 del provvedimento CIP n. 26/1982 e che, a seguito di tale annullamento, il valore del margine di distribuzione, non piu' aggiornato mediante accordi tra le parti, e' rimasto pari a quello del 1983 (43.25 L./lt); Considerato che i prezzi massimi per il gasolio da riscaldamento, sono calcolati sulla base dei prezzi europei rilevati, secondo la direttiva CEE n. 76/491, che esclude i prezzi per consegne inferiori a 2000 litri; Ritenuta l'opportunita', anche in relazione alla particolare fase congiunturale e alla necessita' di assicurare il regolare approvvigionamento di tutto il territorio nazionale, di garantire ai grossisti-rivenditori di prodotti da riscaldamento un margine minimo adeguato ai margini industriali complessivi, come si sono evoluti dal 1982 ad oggi, nonche' ai costi indotti dalla maggiore incidenza fiscale rispetto alla media europea; Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia n. 622426 del 22 ottobre 1990 riguardo lo spostamento di fascia della provincia di Ascoli Piceno; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera: 1) Il prezzo massimo al consumo per consegne superiori a 2000 litri del gasolio da riscaldamento, nelle province appartenenti alla fascia "C", non puo' superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo. Per le consegne fino a 2000 litri i prezzi sono determinati dal libero mercato. 2) Nelle province relative alla fascia "A" e "B" i prezzi massimi al consumo per consegne superiori a 2000 litri dei prodotti da riscaldamento sono quelli della fascia "C" diminuiti rispettivamente di 10 L./lt e di 5 L./lt; nelle province relative alle fascie "D" ed "E" gli stessi sono aumentati, rispettivamente, di 5 L./lt e di 10 L./lt (per l'olio combustibile fluido i differenziali sono da intendere espressi in L./kg). 3) Nei comuni ubicati al di sopra dei 1000 metri s.l.m. il prezzo massimo puo' essere aumentato di 15 L./lt; nelle isole minori di 23 L./lt e per i rifornimenti via acqua, nel bacino lagunare di Venezia, di 18 L./lt (per l'olio combustibile fluido le maggiorazioni sono da intendere espresse in L./kg). 4) Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi di cui sopra di L./lt 7 (L./kg 7 per l'olio combustibile fluido). 5) I prezzi massimi si intendono per pagamento in contanti. Gli eventuali interessi dovuti per dilazioni di pagamento dovranno essere rapportati all'ultimo valore medio disponibile del tasso di interesse per prestiti in lire pubblicato dalla Banca d'Italia. 6) La provincia di Ascoli Piceno passa dalla fascia provinciale "B" alla fascia provinciale "C". 7) Sono confermate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti in materia in quanto compatibili con il presente provvedimento. Roma, 16 novembre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA