COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 novembre 1990 

  Prezzi dei prodotti da riscaldamento. (Provvedimento n. 36/1990).
(GU n.272 del 21-11-1990)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive
modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione  dei  prezzi
massimi dei prodotti petroliferi;
  Considerato  che  con  sentenza dell'11 giugno 1984, la III sezione
del T.A.R. del Lazio ha annullato le disposizioni contenute nell'art.
8  del  provvedimento  CIP  n.  26/1982  e  che,  a  seguito  di tale
annullamento, il  valore  del  margine  di  distribuzione,  non  piu'
aggiornato  mediante  accordi  tra le parti, e' rimasto pari a quello
del 1983 (43.25 L./lt);
  Considerato  che  i prezzi massimi per il gasolio da riscaldamento,
sono calcolati sulla base dei prezzi  europei  rilevati,  secondo  la
direttiva  CEE n. 76/491, che esclude i prezzi per consegne inferiori
a 2000 litri;
  Ritenuta  l'opportunita',  anche in relazione alla particolare fase
congiunturale  e  alla   necessita'   di   assicurare   il   regolare
approvvigionamento  di tutto il territorio nazionale, di garantire ai
grossisti-rivenditori di prodotti da riscaldamento un margine  minimo
adeguato ai margini industriali complessivi, come si sono evoluti dal
1982 ad oggi, nonche'  ai  costi  indotti  dalla  maggiore  incidenza
fiscale rispetto alla media europea;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia n. 622426  del
22  ottobre 1990 riguardo lo spostamento di fascia della provincia di
Ascoli Piceno;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
                              Delibera:
  1) Il prezzo massimo al consumo per consegne superiori a 2000 litri
del gasolio da riscaldamento, nelle province appartenenti alla fascia
"C",  non  puo'  superare  il  corrispondente prezzo medio europeo al
consumo. Per le consegne fino a 2000 litri i prezzi sono  determinati
dal libero mercato.
  2)  Nelle  province relative alla fascia "A" e "B" i prezzi massimi
al consumo per consegne  superiori  a  2000  litri  dei  prodotti  da
riscaldamento  sono quelli della fascia "C" diminuiti rispettivamente
di 10 L./lt e di 5 L./lt; nelle province relative alle fascie "D"  ed
"E"  gli  stessi  sono aumentati, rispettivamente, di 5 L./lt e di 10
L./lt  (per  l'olio  combustibile  fluido  i  differenziali  sono  da
intendere espressi in L./kg).
  3)  Nei  comuni ubicati al di sopra dei 1000 metri s.l.m. il prezzo
massimo puo' essere aumentato di 15 L./lt; nelle isole minori  di  23
L./lt e per i rifornimenti via acqua, nel bacino lagunare di Venezia,
di 18 L./lt (per l'olio combustibile fluido le maggiorazioni sono  da
intendere espresse in L./kg).
  4)  Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono
autorizzate a maggiorare i prezzi di cui sopra di L./lt  7  (L./kg  7
per l'olio combustibile fluido).
  5)  I  prezzi  massimi  si intendono per pagamento in contanti. Gli
eventuali interessi dovuti per dilazioni di pagamento dovranno essere
rapportati all'ultimo valore medio disponibile del tasso di interesse
per prestiti in lire pubblicato dalla Banca d'Italia.
  6) La provincia di Ascoli Piceno passa dalla fascia provinciale "B"
alla fascia provinciale "C".
  7)  Sono  confermate tutte le disposizioni contenute nei precedenti
provvedimenti in  materia  in  quanto  compatibili  con  il  presente
provvedimento.
   Roma, 16 novembre 1990
 
                   Il Ministro dell'industria, del commercio
                  e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                  BATTAGLIA