UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 13 settembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.277 del 27-11-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia I del 14 luglio
1988; del senato accademico del 10 febbraio 1989;  del  consiglio  di
amministrazione 27 febbraio 1989;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 7 febbraio 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Napoli, "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo l'art. 1704 e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi a
  Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione
          della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva
  Art.  1705. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per la
formazione  dei  terapisti  della  riabilitazione   della   neuro   e
psicomotricita'  dell'eta' evolutiva presso l'Universita' degli studi
di Napoli "Federico II".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  i terapisti qualificati a
svolgere la riabilitazione di soggetti in eta' evolutiva con disturbi
neuromotori, psicomotori e neuropsichici.
  La  scuola  rilascia  il  diploma di terapista della riabilitazione
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.
  Art.  1706.  -  Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste (200).
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci
per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.   1707.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche
programmate dal consiglio della scuola provvedono la  prima  facolta'
di   medicina   e   chirurgia   e   il   dipartimento   di  pediatria
dell'Universita' di Napoli.
  Art.  1708.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponbili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati e'
subordinato  al  superamento  di  un esame mediante prova scritta con
domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili  e  alla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 1709. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato
motore;
   fisiologia   generale,   del   sistema   nervoso  e  dell'apparato
locomotore;
   pediatria  generale  (nozioni  correlazionistiche  di  anatomia  e
fisiopatologia);
   nozioni di psicologia dell'eta' evolutiva;
   nozioni di neurologia infantile;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   protesi ortopediche;
   protesi acustiche;
   protesi visive;
   nozioni pratiche-teoriche di massoterapia ed elettroterapia I;
   nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;
   nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale I;
   nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I;
  2  Anno:
   nozioni pratiche-teoriche di massoterapia ed elettroterapia II;
   nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;
   nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II;
   nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   nozioni di testologia dell'eta' evolutiva;
   nozioni di psicopedagogia;
   nozioni di psicomotricita' I;
  3  Anno:
   tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
   tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
   nozioni di psicomotricita' II.
  Lo  studente e' tenuto, altresi', a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  1710. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei  seguenti  servizi  annessi  alla  clinica  di   neuropsichiatria
infantile    della   prima   facolta'   di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' di Napoli:
   reparto;
   ambulatorio;
   laboratorio di psicomotricita';
   laboratorio di psicodiagnostica e psicoterapia;
   laboratorio di tecniche e terapie del comportamento.
  La  frequenza  per  complessive  quattrocento  ore  avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consente allo  studente  e  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  1711.  - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo
se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto  esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie
in materia.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 13 settembre 1990
                                                Il rettore: CILIBERTO