Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.277 del 27-11-1990)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel vigente art. 61 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, dopo l'ultimo comma riguardante il tirocinio post-lauream, e' inserito il comma seguente: Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovra' frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti: due mesi in medicina generale; un mese in chirurgia generale; un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria; un mese in pronto soccorso; un mese di laboratorio. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 15 ottobre 1990 Il rettore: SCHMID