Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan. Modificazione della circolare 30 giugno 1990, n. 20.(GU n.276 del 26-11-1990)
Vigente al: 26-11-1990
Si comunica che a partire dal 25 ottobre 1990, la procedura prevista dalla circolare 30 giugno 1990, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1990, viene modificata in applicazione del regolamento CEE n. 3050/90 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunita' europee n. 292 del 24 ottobre 1990, di modifica del regolamento CEE n. 1735/90 del 21 giugno 1990. A partire da tale data gli operatori interessati all'importazione di calzature dai Paesi in questione non devono piu' presentare, in allegato al modulo "dichiarazione d'importazione", il documento d'esportazione rilasciato dai competenti organismi della Corea del Sud e di Taiwan. Restano in vigore le altre disposizioni previste dalla circolare 30 giugno 1990, n. 20. p. Il Ministro: GIORGIERI