UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.280 del 30-11-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2319,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.   425,   relativo  alla  scuola  di  specializzazione  sulle
Comunita' europee, e' sostituito dal seguente nuovo articolo:
                Scuola di specializzazione in diritto
                 ed economia delle Comunita' europee
  Art.  425.  -  E'  istituita  presso  l'Universita' degli studi "La
Sapienza" di  Roma  la  scuola  di  specializzazione  in  diritto  ed
economia  delle  Comunita'  europee,  che  conferisce  il  diploma di
specialista in diritto ed economia delle Comunita' europee.
  1.  La  scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche
nell'ambito  delle  funzioni,  delle  attivita'  e  delle  iniziative
giuridiche  ed  economiche  proprie  delle  Comunita' europee e degli
organismi ad esse attinenti.
  2.  La  durata  del  corso  e' di due anni e non e' suscettibile di
abbreviazioni. Il consiglio della scuola puo' decidere di iniziare il
corso alternativamente ogni due anni.
  3. Il numero degli iscritti e' di sessanta per ogni anno di corso e
complessivamente di centoventi per l'intero  corso  di  studio.  Puo'
essere  stabilito  dal  consiglio  della  scuola  un numero minimo di
iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto  il  consiglio
puo'  decidere  di  non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati
dovranno essere portati a  termine  qualunque  sia  il  numero  degli
iscritti.  L'eventuale  differenza,  fra  il totale degli iscrivibili
previsto ed il corrispondente numero dei posti banditi, potra' essere
destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in
possesso di titolo di  studio  equipollente.  Il  numero  complessivo
degli  specializzandi  di  cittadinanza straniera non potra' comunque
essere superiore  al  venti  per  cento  di  quelli  di  cittadinanza
italiana.
  4.  Alla  scuola  sono  ammessi i laureati in economia e commercio,
giurisprudenza,  scienze  politiche,  economia   marittima,   scienze
economiche  e  bancarie,  scienze statistiche e demografiche, scienze
statistiche e attuariali, economia politica.
  5. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
 1  Anno:
   storia e politica dell'integrazione europea;
   integrazione economica internazionale;
   lineamenti istituzionali delle Comunita' europee;
   diritto commerciale comunitario;
   economia e politica delle strutture comunitarie;
   statistiche comunitarie.
 2  Anno:
   diritto commerciale comunitario II;
   disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
   diritto finanziario comunitario;
   diritto comunitario del lavoro;
   politica economica e sociale comunitaria;
   relazioni esterne comunitarie.
  Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno
possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per
la  specializzazione  in  oggetto,  ove  esistano  presso  la sede di
istituzione della scuola particolari  competenze  e  orientamenti  di
ricerca innovativi.
  Il  consiglio  della  scuola  puo'  decidere,  di  anno in anno, di
attivare seminari, attinenti alle  materie  insegnate  nella  scuola,
tenuto   conto   anche   degli   interessi  e  delle  esigenze  degli
specializzandi.
  Le  facolta'  di  afferenze, vale a dire le facolta' da cui possono
essere tratti i singoli insegnamenti sopraelencati sono:  economia  e
commercio,  scienze  politiche,  giurisprudenza,  scienze statistiche
demografiche ed attuariali.
  6.  Attivita'  pratiche,  consistenti  nell'esame  critico  di casi
ricavati dalla pratica delle Comunita' europee, sono svolte nei corsi
dei seminari.
  7.  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. La fequenza minima alle
attivita' didattiche necessaria per sostenere  gli  esami  annuali  e
finali e' di centoventi ore.
  8. La commissione esprimera' il suo giudizio con una votazione da 1
a 30 punti; il voto di semplice idoneita' e' indicato  con  6/10  del
totale  dei  punti di cui la commissione dispone (18/30). A chi avra'
conseguito  il  massimo  dei  punti  potra'   essere   conferita   ad
unanimita', la lode.
  9.  Per  quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia
alle norme contenute nelle "disposizioni generali" per le  scuole  di
specializzazione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1990
                                                    Il rettore: TECCE