Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.280 del 30-11-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 425, relativo alla scuola di specializzazione sulle Comunita' europee, e' sostituito dal seguente nuovo articolo: Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita' europee Art. 425. - E' istituita presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita' europee, che conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunita' europee. 1. La scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche nell'ambito delle funzioni, delle attivita' e delle iniziative giuridiche ed economiche proprie delle Comunita' europee e degli organismi ad esse attinenti. 2. La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola puo' decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. 3. Il numero degli iscritti e' di sessanta per ogni anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studio. Puo' essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio puo' decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero dei posti banditi, potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potra' comunque essere superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. 4. Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, economia marittima, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali, economia politica. 5. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: storia e politica dell'integrazione europea; integrazione economica internazionale; lineamenti istituzionali delle Comunita' europee; diritto commerciale comunitario; economia e politica delle strutture comunitarie; statistiche comunitarie. 2 Anno: diritto commerciale comunitario II; disciplina giuridica delle politiche comunitarie; diritto finanziario comunitario; diritto comunitario del lavoro; politica economica e sociale comunitaria; relazioni esterne comunitarie. Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per la specializzazione in oggetto, ove esistano presso la sede di istituzione della scuola particolari competenze e orientamenti di ricerca innovativi. Il consiglio della scuola puo' decidere, di anno in anno, di attivare seminari, attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi. Le facolta' di afferenze, vale a dire le facolta' da cui possono essere tratti i singoli insegnamenti sopraelencati sono: economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche demografiche ed attuariali. 6. Attivita' pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunita' europee, sono svolte nei corsi dei seminari. 7. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. La fequenza minima alle attivita' didattiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali e' di centoventi ore. 8. La commissione esprimera' il suo giudizio con una votazione da 1 a 30 punti; il voto di semplice idoneita' e' indicato con 6/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone (18/30). A chi avra' conseguito il massimo dei punti potra' essere conferita ad unanimita', la lode. 9. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle "disposizioni generali" per le scuole di specializzazione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1990 Il rettore: TECCE