MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 21 novembre 1990, n. 5770 

  Precisazioni  sull'interpretazione  dell'art.  4, nono comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
(GU n.279 del 29-11-1990)
 
 Vigente al: 29-11-1990  
 

                                   Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento per l'informazione e
                                  l'editoria
                                    Dipartimento degli affari
                                  generali e del personale
                                  A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale del personale
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura dello Stato -
                                  Segretariato generale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per  gli
                                  affari giuridici e legislativi
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.O.P.
                                  Al Consiglio superiore della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Scuola superiore della
                                  pubblica amministrazione
 Sono  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi
per   oggetto  la  determinazione  delle  dotazioni  organiche  delle
qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali,  emanati   in
attuazione  dell'art.  6  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312  e
riguardanti il personale di tutti i  Ministeri,  nonche'  quello  del
Consiglio  di  Stato  e dei Tribunali regionali amministrativi, della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
  In  calce  ad  ognuno  dei  citati  decreti  sara' pubblicato, come
preannunciato nella circolare del 10 gennaio 1990, n. 43832 (Gazzetta
Ufficiale  n.  18  del  23 gennaio 1990), un "avviso" per informare i
dipendenti inquadrati nei profili professionali, ai sensi dell'ottavo
comma  dell'art.  4  della  citata  legge n. 312/1980, ed interessati
all'applicazione nei loro confronti del nono comma del suddetto  art.
4  che,  ove si trovino nelle condizioni indicate nella circolare del
28 aprile 1989, n. 32811/8.312.21.4/50.290.CR (Gazzetta Ufficiale  n.
14  del  18 maggio 1989), possono presentare domanda entro il termine
di quarantacinque giorni,  decorrente  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  suddetto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  per  ottenere  il
reinquadramento in un profilo professionale diverso da quello in  cui
sono attualmente inquadrati, purche' ascritto alla medesima qualifica
funzionale d'appartenenza.
  A   tale   riguardo,   si   rammenta  che  gia'  con  circolare  n.
50590/8.312.21.6 del 17 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale del 2  agosto
1986,  n.  178)  furono  date  da  questo  Dipartimento direttive per
l'applicazione del nono comma dell'art. 4  della  legge  n.  312/1980
riguardante il reinquadramento del personale in profili professionali
diversi da quelli d'appartenenza, da effettuarsi tenendo conto  delle
diverse mansioni effettivamente esercitate per almeno un quinquennio.
  Ed  invero,  essendo,  nella  specie,  le  mansioni  effettivamente
espletate  diverse  da  quelle  proprie  della  qualifica  gerarchica
rivestita   dal   dipendente   nel   previgente   ordinamento,   esse
differiscono anche da quelle del  profilo  professionale  in  cui  il
dipendente  attualmente  si trova, in quanto il suo inquadramento, ai
sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 e'  stato
effettuato   sulla   base   della   corrispondenza   astratta   delle
attribuzioni della qualifica gerarchica di provenienza a  quelle  del
profilo professionale in cui e' avvenuto l'inquadramento.
  In  tale  occasione,  fu  anche  precisato  e  poi  ribadito  nella
successiva   circolare   del    28    aprile    1989,    n.    32811/
8.312.21.4/50.290.CR  che  l'inquadramento  in  questione puo' essere
effettuato,  anche  in  soprannumero,  rispetto  ai  contingenti  dei
profili professionali determinati con le modalita' indicate nell'art.
6 della  legge  n.  312/1980,  in  quanto  il  profilo  professionale
richiesto  deve  appartenere alla medesima qualifica funzionale nella
quale il personale interessato e' stato  inquadrato  in  applicazione
dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980.
  La  tesi interpretativa sostenuta dallo scrivente Dipartimento, che
ravvisa  nella  norma  in  questione  solamente   l'ipotesi   di   un
"reinquadramento   orizzontale"  in  profilo  professionale  diverso,
nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' stata di  recente
avvalorata  dal Consiglio di Stato - Sezione 1a nel parere n. 1915/89
reso in sede di trattazione di un ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica  proposto da un segretario capo del Ministero della
pubblica istruzione, avverso la delibera della commissione paritetica
per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del 28 settembre 1988
(circolare del Ministro per la funzione pubblica del 14 ottobre 1988,
n.  23900)  nonche'  avverso la circolare del Ministro della pubblica
istruzione del 10 gennaio 1989, n. 14, nella parte in cui,  recependo
il  contenuto  della  circolare  del  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica  n.  50590/  8.312.21.6  del  17  luglio   1986,   precisava
l'orizzontabilita' dell'inquadramento ex nono comma dell'art. 4 della
legge n. 312/1980.
  In  particolare, il ricorrente aveva impugnato l'anzidetta delibera
della commissione paritetica del 28 settembre 1988,  nella  parte  in
cui  prevede l'inquadramento definitivo, ai sensi dell'art. 4, ottavo
comma della  legge  n.  312/1980,  dei  segretari  capo  nel  profilo
professionale   n.  2  di  collaboratore  amministrativo  di  settima
qualifica funzionale, anziche' nel  profilo  professionale  n.  1  di
funzionario  amministrativo  di ottava qualifica funzionale, ed aveva
denunciato l'inattendibilita' della  esegesi  secondo  la  quale  gli
inquadramenti  nei profili professionali, i quali tengano conto delle
mansioni esercitate per un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni,
debbano  essere  effettuati  esclusivamente  nei profili della stessa
qualifica funzionale e non negli altri di  situazione  funzionalmente
superiore,  ai  sensi  del  nono  comma  dell'art.  4  della legge n.
312/1980.
  Per opportuna conoscenza delle argomentazioni in base alle quali il
Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 1915/89, si trascrivono, di
seguito,  le  parti della motivazione del suddetto parere riguardanti
l'interpretazione del significato  della  norma  contenuta  nel  nono
comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980:
  (Omissis).
  "Per la corretta comprensione della materia del contendere e' utile
premettere che le disposizioni contenute nell'art. 4 della  legge  n.
312/1980   s'inseriscono   nell'ambito   di   un   sistema  normativo
predisposto  per  disciplinare  il  passaggio   da   un   ordinamento
articolato  sulle  carriere  ad  un  altro  fondato  sopra specifiche
qualifiche funzionali, ognuna delle quali si presenta comprensiva  di
piu'  profili  professionali  legati alla tipologia delle prestazioni
lavorative.
  Sotto  un  simile orizzonte, l'inquadramento provvisorio consentito
da tale legge  andava  effettuato  sulla  base  di  meri  criteri  di
corrispondenza,    senza   alcuna   considerazione   delle   mansioni
effettivamente espletate.  A  questo  fattore  determinativo  si  e',
invero,  attenuta  l'amministrazione.  Il  primo comma del menzionato
art. 4 stabilisce, in proposito, l'attribuzione della sesta qualifica
funzionale  al  personale della carriera di concetto avente lo status
di  segretario  o  segretario  principale.  Tale  era,  appunto,   la
situazione  in  cui  si  trovava l'istante, sicche' si e' giustamente
proceduto al suo inserimento nella suesposta qualifica funzionale.
  In  prosieguo di tempo, avendo il medesimo ricorrente maturato alla
data del 1  gennaio 1978 un'anzianita' di cinque anni  di  permanenza
nella  citata qualifica di provenienza, suscettibile - nel precedente
ordinamento - di dare titolo allo scrutinio  per  il  passaggio  alla
posizione  apicale di segretario capo - in forza del quarto comma del
sopra richiamato art. 4 - e' stato disposto  nei  suoi  confronti  (e
sempre  in  via  provvisoria) l'inquadramento nella settima qualifica
funzionale, superiore a quella temporaneamente conferita in  sede  di
prima sistemazione.
  Per  le  predette  ragioni,  l'interessato  contingentemente, lungo
l'iter dell'inquadramento in esame, si e' venuto a trovare in maniera
momentanea  entro  l'identica qualifica funzionale attribuita ex lege
al personale della carriera direttiva  con  lo  status  specifico  di
consigliere  e di direttore di sezione nel pregresso assetto, che non
aveva  ancora  perfezionato  l'anzianita'  necessaria  per   ottenere
l'avanzamento a direttore aggiunto di divisione.
  Orbene,  da  questa  concomitanza  e  dal menzionato congiungimento
meramente  occasionale  in  un  momento   provvisorio   della   nuova
ristrutturazione  organica,  il ricorrente fa discendere il titolo ad
una stabile e costante  equiparazione  tra  le  rispettive  posizioni
delle  due  vecchie  carriere, che non trova supporto in alcuna norma
giuridica  e   che   risulta,   anzi,   smentita   dalle   differenze
intercorrenti tra le stesse posizioni nell'anteriore ordinamento.
  Indubbiamente,  la  nuova  legge ha precisato che in una fase delle
operazioni  inerenti   all'attuazione   dell'assetto   piu'   recente
andassero  collocati  automaticamente  i  dipendenti di concetto gia'
portatori della nomina a segretario capo e quelli direttivi,  forniti
dello  status  di consigliere o di direttore di sezione, accorpandoli
entro la settima qualifica funzionale in attesa dei successivi  cicli
di  rideterminazione.  Cio', tuttavia, non puo' costituire l'elemento
portante di una interpretazione volta ad assimilare e  ad  agganciare
le  predette posizioni, tra loro distinte e differenziate per genesi,
per  contenuti  e  per  individuazione  professionale.  Ancor   meno,
siffatto  accostamento appare suscettibile d'essere assunto ad indice
di un livellamento e di un'abrogazione  della  situazione  pregressa,
cosi'  da  legare  l'una  alle  altre  nelle successive operazioni di
sistemazione definitiva, realizzate attraverso un meccanismo lungo  e
complesso  di  analisi  e di valutazioni riguardanti le mansioni e le
funzioni.
  Se si accogliesse, dunque, la pretesa fatta valere dall'istante, in
forza dell'assunto difensivo anteriormente riportato,  si  priverebbe
di  contenuto  la  riforma  e,  in  contrasto  con  i  presupposti di
razionalizzazione del settore cui quest'ultima risulta informata,  si
finirebbe  per  confondere  il  collocamento  provvisorio  con quello
definitivo, ritenendo che il passaggio dalle carriere alle qualifiche
funzionali  resti  affidato alla sistemazione transeunta regolata dal
primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 312/1980.
  Rimarrebbe,  parimenti, privo di significato il meccanismo previsto
dalle altre disposizioni, qualora  si  accettasse  la  tesi  volta  a
rendere  definitive  le corrispondenze fissate in linea di avviamento
della procedura nella prima parte del  relativo  assetto,  rendendole
fisse  ed invariabili, con l'impossibilita' di posteriori adeguamenti
e riequilibri distributivi".
  (Omissis).
  "Se, dunque, in alcuni casi l'inquadramento definitivo e' risultato
parzialmente  diverso  da  quello  precedentemente  attuato  in   via
provvisoria,  la  mancata  coincidenza  e'  stata  determinata  dalle
distinte  modalita'  che  la  legge  n.  312/1980  ha  previsto   per
l'esecuzione  delle  diverse  fasi  e  dei  discriminati  criteri  di
effettuazione.
   Ne  discende  che  gli  elementi ponderati in simile inquadramento
definitivo  e   le   articolazioni   attraverso   le   quali   appare
concretizzato,  alla  luce delle pregresse considerazioni, aderiscono
alle componenti cui ha  fatto  riferimento  la  disciplina  normativa
della   materia   e   non  presentano  vizi  di  logica  enucleazione
dell'apprezzamento amministrativo. L'esito e', tuttavia, suscettibile
- in alcune ipotesi - di modificazioni ad istanza di parte.
  Ad  un  tale  ordine di fini si trovano preordinate le disposizioni
inserite nei commi 9 e 10 del citato art. 4, la cui  applicazione  ha
formato  materia  di esplicazione nella circolare del Ministero della
pubblica  istruzione,  costituente  il  terzo   oggetto   particolare
dell'attuale impugnazione esperita dal ricorrente.
  In  base  all'identica  serie  di  criteri regolativi concernenti i
punti di raccordo completivo in esame, il dipendente il quale ritenga
di  essere  stato  inquadrato  entro  un profilo professionale ad una
qualifica funzionale diversa da quella che gli sarebbe spettata  alla
luce  delle  mansioni  effettivamente  svolte per almeno cinque anni,
puo' chiedere la revisione  della  propria  posizione.  La  pronuncia
sull'istanza  segue modalita' ed effetti differenti, a seconda che si
tratti di riesame involgente la  sistemazione  nel  predetto  profilo
professionale o quella nella medesima qualifica.
  Il   ricorrente   contesta,   al   riguardo,   la  validita'  delle
precisazioni fatte in sede ministeriale, assumendo che esse sarebbero
contrarie  al  significato desumibile al raffronto dei due capoversi.
La comparazione tra questi ultimi evidenzia, infatti, che - dal punto
di  vista  legislativo  -  si  e'  voluta fare una distinzione tra la
divaricazione delle  mansioni  effettivamente  prestate  rispetto  al
medesimo profilo e la situazione di quanti ritengono d'individuare in
una qualifica  funzionale  superiore  le  attribuzioni  concretamente
esperite.  D'altro  canto  -  a dire dell'istante - il nono comma non
precisa affatto che la sistemazione correttiva debba essere  compiuta
nell'ambito  della  situazione  gia'  attribuita - come si trova - in
senso contrario asserito  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione
mediante  circolare n. 14 - essendo stato anzi dichiarato ex lege che
siffatto  inquadramento  possa  avvenire,  'a  domanda,  nel  profilo
professionale  della  qualifica  funzionale  relativa  alle  mansioni
svolte'. Se  ne  arguisce,  in  modo  chiaro  -  sempre  a  dire  del
proponente - che nei casi in cui le prestazioni rese rientrino in una
diramazione  della  situazione  di  appartenenza,  l'inserimento   va
operato  entro  quest'ultima. Ove, invece, i compiti assolti ricadano
nell'angolazione professionale di un'assegnazione superiore,  occorre
fare  -  per  conseguenza  -  riferimento  ad  essa  in  vista  della
menzionata, richiesta destinazione correttiva.
  Le  suesposte  argomentazioni  difensive  urtano,  pero', contro la
formulazione normativa della disciplina in esame che, riguardata  nel
suo  contenuto  e  nella rispettiva collocazione entro l'ambito di un
sistema  complesso  ed  articolato   di   realizzazione   del   nuovo
ordinamento  delle  qualifiche  funzionali,  conduce  agevolmente  ed
univocamente ad opposte conclusioni.
  Il nono comma dell'art. 4, invero, disciplina la possibilita' di un
cambiamento del profilo professionale assegnato al  dipendente  sulla
base  dei  criteri fissati dalla commissione paritetica. La revisione
viene, cioe', effettuata - sussistendone le condizioni -  nell'ambito
della  stessa  qualifica. Ne e' riprova il rilievo che l'attribuzione
del  nuovo  profilo  conserva  l'identica  decorrenza  giuridica   ed
economica   dell'inquadramento   definitivo   operato  in  forza  del
precedente capoverso e senza alcun vincolo di posti, come esattamente
ha osservato la riferente amministrazione.
  Ben  distinta  risulta, invece, l'ipotesi regolata dal decimo comma
del medesimo art. 4. In questo caso si tratta di un  cambiamento  non
orizzontale,  ma  effettuabile  in  senso  verticale,  operandosi uno
spostamento della qualifica funzionale  assegnata  sulla  scorta  dei
criteri  di  corrispondenza con lo status formalmente gia' acquisito,
secondo  gli  elementi  di  ragguaglio  fissati   dalla   commissione
paritetica,  in  vista  della concessione di un trattamento superiore
ottenibile  per  effetto  dei  compiti  d'indole  piu'  elevata   che
risultino effettivamente svolti nel vecchio ordinamento.
  Tale  ultimo  beneficio  costituisce,  dunque,  una deroga la quale
comporta una procedura incentrata sopra una prova  selettiva  ed  una
deliberazione   del  consiglio  di  amministrazione,  collegata  alla
disponibilita'  del  posto,  trattandosi  di  un   vero   e   proprio
avanzamento,  con  conseguente  incremento  retributivo. Discriminati
risultano,  altresi',  gli  effetti  della  suindicata   sistemazione
correttiva,   i   quali   si   differenziano   nettamente  da  quelli
riconducibili entro l'ambito dell'anteriore  nono  comma.  In  simili
ipotesi,  il  provvedimento  ha  una  decorrenza dalla data della sua
adozione, dopo il superamento  della  menzionata  prova  selettiva  e
rimane   subordinato   alla   gia'   chiarita   esistenza  dei  posti
disponibili.   Viene,   quindi,   formata   una   graduatoria,    con
effettuazione  del nuovo inquadramento sino ad esaurimento del numero
degli idonei.
  Alla  stregua  delle  puntualizzazioni  derivanti da tutto il corso
della trattazione fin qui eseguita, risulta manifesto che -  seguendo
l'assunto  difensivo  del  ricorrente - le disposizioni contenute nei
sopra riportati commi 9 e 10 verrebbero a realizzare  un'inspiegabile
duplicazione   di   disciplina   per   fattispecie   connotativamente
identiche.
Al  contrario, come si e' visto, le due norme regolano situazioni tra
loro distaccate e profondamente discriminate.
  Non  diverso  e'  l'esito  cui  conduce  una  molteplice  serie  di
considerazioni di natura strutturale".
  (Omissis).
  "Come  si e' detto, il proponente ha confuso e posto su un identico
piano ipotesi  di  passaggio  verticale,  con  altre  di  traslazione
orizzontale,  mettendo  entro un uguale orizzonte il trasferimento da
una  qualifica  all'altra  e  quello  di  cambiamento   del   profilo
riguardante   la   stessa   qualifica   in   rapporto  alle  mansioni
effettivamente esercitate. Indubbiamente, la predetta circolare,  sul
piano  della  sua formulazione letterale, non contiene una dizione di
palmare significato estrinsecativo. E' evidente, pero',  che  il  suo
senso  univoco  e  specifico si ricava in linea logica, attraverso la
ricerca  del  tenore  determinativo  ragguagliata   ai   criteri   di
esplicazione    stabiliti   in   linea   ermeneutica   per   la   sua
interpretazione attuativa.  Come tale,  il  medesimo  significato  si
sottrae  alla  denuncia  d'illegittimita'  fatta  dall'interessato  e
presenta una  valenza  conforme  alla  disciplina  legislativa  della
materia.
  Si  percepisce, cosi', che le statuizioni ricomprese dall'ottavo al
tredicesimo comma dell'art. 4 della legge n.  312/1980  delineano  un
sistema   organico  d'inquadramento,  onde  regolare  gli  anelli  di
raccordo  tra  la  vecchia  strutturazione  gerarchica  e  la   nuova
articolazione  di  natura  eminentemente  funzionale. Entro un simile
quadro, l'ottavo  comma  realizza  un  collegamento  delle  posizioni
pregresse   e   delle   nuove,  sulla  base  dell'accertamento  della
corrispondenza astratta eseguito  dalla  commissione  paritetica.  Il
nono  -  a  sua  volta  -  pone in essere un meccanismo correttivo su
domanda dell'interessato, quando siffatta corrispondenza astratta non
si adegui alle prestazioni effettuate lungo il corso del quinquennio.
Il  capoverso  successivo  concede,  invece,   sul   predetto   primo
correttivo  un  vero  e  proprio miglioramento di status giuridico ed
economico, restando - cosi' spiegate le piu' intense  condizioni,  le
maggiori   cautele   e   le   stratificazioni  selettive,  cui  resta
subordinata la produzione degli effetti  giuridici.  Non  si  tratta,
quindi,    di    mera   differenziazione   oggettiva   e   soggettiva
dell'inquadramento, come sostiene il ricorrente.  La  distinzione  e'
assai  piu'  profonda  e  radicale,  giusta quel che si evince da una
lettura dei  due  testi  normativi,  in  forza  dei  quali  il  punto
fondamentale di discriminazione delle fattispecie involge l'incidenza
dello spostamento sul solo profilo professionale  o  sulla  qualifica
funzionale.  Vero e' che il nono comma non e' esplicito su tal punto.
La sua portata viene, tuttavia, agevolmente delineata raffrontando la
rispettiva  formulazione con quella del decimo comma, da cui viene ad
evidenziarsi la  diversita'  delle  fattispecie  disciplinate,  ferma
restando  la  regola  ermeneutica,  secondo  cui ogni disposizione va
letta nel quadro delimitativo risultante dal suo  rapporto  specifico
con  le altre, attraverso nessi di interrelazione sistematica. Torna,
quindi, a scorgersi nuovamente e conclusivamente l'esito negativo cui
approda il vaglio del gravame proposto".
  Si  comunica infine che, in conseguenza del parere sopra riportato,
con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre  1990,
in   corso   di   registrazione,   e'   stato  rigettato  il  ricorso
straordinario proposto dall'interessato al Capo dello Stato.
                                                 Il Ministro: GASPARI