Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 11-12-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dai consigli delle facolta' di ingegneria in data 27 aprile 1990, di giurisprudenza in data 7 maggio 1990 e di economia e commercio in data 1 giugno 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e' aggiunta la seguente scuola: 17) Tecnologie marittime. Dopo l'art. 605, sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnologie marittime" come di seguito riportato: 17) Scuola diretta a fini speciali in tecnologie marittime Art. 606. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova la scuola diretta a fini speciali in "tecnologie marittime". La scuola ha il compito di preparare personale con competenze marittime per il raggiungimento delle finalita' perseguite dall'IMO (International Maritime Organization). La scuola rilascia il diploma in "tecnologie marittime". Art. 607. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di lezioni. Le lezioni si terranno nelle strutture disponibili in ambito universitario o acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici o privati. Il numero massimo di iscritti sara' di venticinque allievi ciascun anno di corso per un totale di cinquanta studenti. Art. 608. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di ingegneria, la facolta' di giurisprudenza e la facolta' di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 609. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: diritto marittimo e della navigazione; economia del trasporto marittimo e gestione della nave; manovra, governo e conduzione operativa della nave; operazioni tecniche e commerciali della nave in porto; opzionale; opzionale. 2 Anno: tecnologie della nave e dei servizi portuali; stabilita' della nave, linea di carico e regolamenti di stazza; direzione del personale, prevenzione degli infortuni e procedure d'emergenza; opzionale; opzionale; opzionale. Gli insegnamenti opzionali, la cui attivazione sara' comunicata annualmente, sono i seguenti: analisi dei sinistri marittimi; assicurazioni marittime; automazione navale; economia ed organizzazione portuale; geografia del mare; gestione e tecnologia dei trasporti intermodali; impianti elettrici ed elettronici navali; impianti di propulsione navale; inglese marittimo; le convenzioni internazionali nel trasporto marittimo; manipolazione e stivaggio del carico; meteorologia ed oceanografia; navigazione, tenuta della guardia, procedure anticollisione, di salvataggio e di ricerca; organizzazione e disciplina dei trasporti marittimi; prevenzione degli incendi e sistemi antincendio; principi di informatica e di programmazione; principi di economia generale applicata ai sistemi integrati - produzione servizi - trasporto; progetto, costruzione e manutenzione della struttura e degli impianti della nave. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 610. - Ogni insegnamento sara' completato da attivita' pratiche guidate che verranno svolte sotto forma di seminari e di esercitazioni. Art. 611. - Nell'ambito di alcuni corsi, su indicazione del consiglio della scuola, potra' esservi l'obbligo di un tirocinio anche esternamente all'Universita' per un minimo di ore globali pari a 200. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni vigenti per l'Universita'. Art. 612. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, potra' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per svolgervi attivita' didattica ai sensi dei gia' citati decreti del Presidente della Repubblica n. 382 e n. 162. Art. 613. - L'esame di diploma sostenuto di fronte ad una commissione nominata e composta secondo la normativa vigente in materia consiste nella presentazione e discussione di un elaborato svolto sotto la guida di un docente della scuola. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 16 ottobre 1990 Il rettore