MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 13 novembre 1990, n. 5734 

  Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14: Conferenza di servizi.
(GU n.296 del 20-12-1990)
 
 Vigente al: 20-12-1990  
 

                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento affari giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio del coordinamento
                                  amministrativo
                                  A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Alle   aziende  ed  amministrazioni
                                  autonome dello  Stato  -  Direzione
                                  generale
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e delle province autonome
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                  Ai  presidenti degli enti regionali
                                  (per  il  tramite   delle   regioni
                                  vigilanti)
                                  Agli  enti  locali  (per il tramite
                                  del Ministero dell'interno)
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed   agricoltura  (per  il  tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  Ai  presidenti  dei consorzi per le
                                  aree di sviluppo  industriale  (per
                                  il tramite della FICEI)
                                  Ai   presidenti   dei  comitati  di
                                  gestione  delle  unita'   sanitarie
                                  locali   (per   il   tramite  delle
                                  regioni)
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al Consiglio nazionale
                                  dell'economia e del lavoro -
                                  Segretariato gene- rale
                                  All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale
  La  legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi  -  al capo IV, rubricato "semplificazione dell'azione
amministrativa", disciplina, con carattere di generalita', l'istituto
della conferenza di servizi.
  L'art.  14  della  citata  legge prevede, infatti, che "qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi  pubblici
coinvolti   in   un  procedimento  amministrativo,  l'Amministrazione
procedente indice, di regola, una conferenza di servizi", il tutto al
fine  di  consentire  il coordinamento tra le diverse amministrazioni
interessate alla stessa vicenda (comma 1).
  Si tratta di uno strumento organizzatorio gia' presente, nel nostro
ordinamento, sebbene in ipotesi particolari.
  Si puo' richiamare al riguardo il disposto dell'art. 27 della legge
21 marzo 1988, n.  67  (legge  finanziaria  1988)  che,  introducendo
l'istituto  dello  sportello  unico - secondo cui gli atti di intesa,
autorizzazione, nulla osta, richiesti per l'approvazione dei progetti
di  opere  pubbliche  in  base  alle leggi vigenti devono essere resi
entro novanta giorni - ha previsto  che,  decorso  tale  termine,  il
Presidente  del  Consiglio convoca, su richiesta dell'amministrazione
procedente, una conferenza delle amministrazioni interessate.
  Sempre  nel settore delle opere pubbliche, un importante precedente
e' contenuto nel decreto-legge 1› aprile 1989, n. 121  -  convertito,
con modificazioni, in legge 29 maggio 1989, n. 205 - sugli interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dai  campionati  mondiali  di
calcio 1990.
  Per l'esecuzione delle opere pubbliche elencate nel decreto stesso,
l'art.  2  prevede  la  convocazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  (o  da parte del sindaco per le opere degli
enti  locali),  di   una   conferenza   cui   partecipano   tutti   i
rappresentanti  delle  amministrazioni  statali e degli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, pareri, autorizzazioni, ecc.
  L'approvazione  dei  progetti  esecutivi  assunta  dalla conferenza
all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di  assenso
prescritti  e  comporta altresi', qualora occorrente, variazione agli
strumenti urbanistici.
  Altro  esempio  puo'  trarsi  dalla  recente legge di riforma delle
autonomie locali n. 142 dell'8 giugno 1990, il cui art. 27 prevede la
possibilita'   per   il  presidente  della  regione  o  della  giunta
provinciale o per il sindaco (nonche' per il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  nel  caso  di programmi interessanti piu' regioni), di
convocare una conferenza di servizio al fine  di  concordare  con  le
amministrazioni interessate la conclusione di un accordo di programma
per interventi richiedenti l'azione integrata e  coordinata  di  piu'
soggetti pubblici.
  Ulteriore  conferma  dell'importanza  di  tale modello giuridico si
trae dal disegno  di  legge  (A.C.  2258  ed  abbinati),  concernente
interventi  per  Roma  capitale  della  Repubblica, che espressamente
assegna al sindaco di Roma il compito di convocare una conferenza  di
servizi  per  la  realizzazione  di singoli interventi richiedenti il
coinvolgimento di vari soggetti pubblici (art. 4).
  L'utilita'  di  una  entita'  organizzativa  come  la conferenza di
servizi assume, quindi,  particolare  importanza  relativamente  alle
ipotesi  di  concorso  di  amministrazioni  appartenenti  a  distinti
apparati,  insuscettibili   di   conformazione   mediante   direttive
vincolanti emesse da un organo di vertice.
  Al  riguardo si puo' fare l'esempio pratico della localizzazione di
un'opera  pubblica,  che  postula  interventi  progettuali  da  parte
dell'Amministrazione alla quale fa capo il servizio di cui l'opera e'
uno strumento.
  Ma   tali  interventi  devono  collegarsi  con  una  programmazione
finanziaria  preordinata  a  frazionare  la  spesa  nel  tempo,   con
verifiche  urbanistiche,  ambientalistiche  (valutazione  di  impatto
ambientale), edilizie, ecc.; per ognuno di tali  aspetti,  senz'altro
ineliminabili,    e'    indispensabile    l'apporto    di    distinte
amministrazioni, con competenze amministrative e professionalita' fra
loro irriducibili.
  La  complessita'  dei  procedimenti  segue  alla complessita' degli
interessi sui  quali  incidere  e  alla  pluralita'  degli  organismi
amministrativi,  ciascuno  dei  quali  ricollegabili anche a distinti
centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo gerarchico.
  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere  uno  strumento utile per
favorire  la  contestualita'  delle  decisioni,  mediante   l'apporto
contemporaneo   delle  singole  amministrazioni,  a  distinti  titoli
competenti.  Essa,  peraltro,  non  equivale  a   superamento   della
distribuzione delle competenze.
  La  conferenza  postula  il  criterio  dell'unanimita'  e non della
collegialita'. Sotto questo  punto  di  vista,  non  costituisce  una
semplificazione,   tenuto   conto   che   le  decisioni  da  adottare
presuppongono la coincidenza dei punti di vista.
  L'utilita'    della   conferenza   risiede,   in   realta',   nella
contestualita' dell'esame di  uno  stesso  affare  da  parte  di  una
pluralita'  di  amministrazioni,  sicche'  le determinazioni concordi
delle stesse tengono luogo dei concerti, intese, nulla-osta, assensi,
ecc. (comma 2).
  Al  fine di rendere effettivo il valore della conferenza di servizi
si prevede (comma 3) che l'assenza di partecipazione alla  conferenza
o  la  partecipazione  con  persone prive di competenza, e quindi non
idonee a vincolare le amministrazioni di  appartenenza,  importa  una
situazione analoga a quella conseguente alla prestazione di consenso.
  Questa   equivalenza   puo'   essere   preclusa   dalla  tempestiva
comunicazione del motivato dissenso  se  le  determinazioni  adottate
hanno  contenuto  sostanzialmente  diverso  da quelle originariamente
previste.
  Con  quest'ultima  locuzione si e' inteso riferirsi a provvedimenti
aventi carattere vincolato, e  quindi  agevolmente  prevedibili,  sia
sotto  il  profilo  della  loro  emanazione,  sia  per  la rispettiva
portata, ovvero a provvedimenti il cui contenuto sia comunque noto.
  La  disposizione di cui al citato comma 3 e' volta a conciliare due
esigenze: da un lato, quella di  acquisire  da  parte  dell'autorita'
procedente    l'assenso    (comunque    denominato)    delle    altre
amministrazioni pubbliche; dall'altro, quella di assicurare  comunque
l'ulteriore  iter della procedura, anche in mancanza di una esplicita
pronuncia dell'amministrazione, per cosi' dire, inadempiente. A  tale
riguardo, occorre sottolineare che non e' sufficiente ad integrare la
fattispecie equivalente all'assenso la  mera  mancata  partecipazione
alla  conferenza  (ovvero  la  partecipazione  con  soggetti privi di
potere  rappresentativo),   ma   occorre   che,   entro   i   termini
espressamente  stabiliti  dalla norma, l'amministrazione inadempiente
non abbia comunicato il proprio motivato dissenso.
  Si  richiama l'attenzione sul fatto che il dissenso non puo' essere
puro e semplice, ma deve essere accompagnato dalla esposizione  delle
ragioni di fatto e di diritto idoneo a giustificarlo.
  Inoltre,  il  dissenso e' rilevante non con riferimento a qualunque
conclusione raggiunta dalla conferenza di servizi. Infatti,  come  si
e'  gia' accennato, il dissenso e' rilevante quando le determinazioni
adottate dalla  conferenza  sono  diverse  da  quelle  previste.  Non
potrebbe  infatti  fondatamente  ammettersi  che  sia  possibile dare
rilevanza generalizzata al dissenso, posto che in tale  modo  sarebbe
elusa la disciplina relativa alla conferenza di servizi.
  D'altra   parte,   la   prevedibilita'   della   portata   di   una
determinazione postula che non siano prospettabili scelte alternative
da  parte della conferenza. L'assenza di scelte e' identificabile con
riferimento alla competenza vincolata.
  Le disposizioni acceleratorie non si applicano - ai sensi del comma
quattro -  alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale  e della salute, data la preminenza che il
legislatore ha ritenuto di accordare a tali interessi.
  Nodo  essenziale  da affrontare e' la questione dell'individuazione
dell'amministrazione competente  all'indizione  della  conferenza  di
servizi.
  La  legge  al  riguardo  si  esprime in termini di "amministrazione
procedente".
  In  mancanza  di  riferimenti  espliciti  di  attribuzione  di tale
iniziativa o comunque del conferimento della titolarita'  del  potere
di  individuazione  del  soggetto  competente  in  capo  ad un organo
predeterminato (come invece il legislatore ha fatto  nelle  normative
soprarichiamate) tale individuazione non puo' che essere condotta sul
piano dell'esame specifico della normativa di settore.
  L'amministrazione  competente  ad  indire  la conferenza di servizi
sara' quindi quella  che,  in  base  alla  disciplina  regolante  una
specifica  materia  ed  all'assetto  degli  interessi, risulta essere
attributaria delle competenze primarie o  comunque  prevalenti  sugli
interventi da attuare.
  A  titolo  esemplificativo  si  richiama  di nuovo l'attenzione sul
settore delle opere pubbliche, che, senz'altro, costituisce l'area di
attivita'  in  cui  lo  strumento  della  conferenza  di servizi puo'
esplicare  tutta  la  propria  utilita',  stante  il  proliferare  di
soggetti  istituzionalmente  investiti di competenze per la gestione,
in senso globale, del territorio.
  Il   criterio   generale  che  presiede  alla  distribuzione  delle
competenze in questo settore - criterio di cui deve tenersi  altresi'
conto  in sede di individuazione dell'amministrazione "procedente" e'
quello secondo cui e' competente il soggetto o l'organo al  quale  e'
affidata la tutela dell'interesse che con l'opera pubblica si intende
perseguire (ad  esempio  il  Ministero  della  difesa  per  le  opere
militari,  il  Ministero  dei  beni culturali per la manutenzione dei
monumenti nazionali, il Ministero dei lavori pubblici  per  le  opere
pubbliche statali).
  L'indizione   della   conferenza  di  servizi  comporta,  a  carico
dell'amministrazione procedente,  una  serie  di  oneri  tra  cui  la
preventiva  messa  a  disposizione di tutta la documentazione tecnica
occorrente ai vari soggetti competenti al fine di porli in condizione
di  esprimere  consapevolmente  le  proprie  determinazioni al tavolo
della conferenza (ad  esempio,  l'invio  dei  progetti  esecutivi  ai
soggetti  tenuti  a  rilasciare pareri, autorizzazioni o nulla osta).
All'uopo sara' ovviamente necessario prevedere un congruo termine per
l'approfondimento  e  lo studio dell'oggetto della conferenza stessa.
Solo successivamente al decorso di tale termine, la conferenza potra'
essere tenuta.
                                                 Il Ministro: GASPARI