DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1990
Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 217, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.(GU n.293 del 17-12-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 delle citate leggi n. 271/1990 e n. 278/1990; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq o Kuwait: Arab Tunisian Bank - Tunisia; Arab Bank Morocco - Marocco; Oman Arab Bank S.A.O. - Oman; Arab National Bank - Arabia Saudita; Bank of Bahrain and Kuwait BSC - Bahrain; National Bank of Kuwait SAK - Gran Bretagna; The National Bank of Kuwait (France) SA; The United Bank of Kuwait PLC - Gran Bretagna. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990. 2. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Gulf Investment Corporation - Bahrain, ivi comprese le proprie filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 217/1990 e n. 278/1990. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS