DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1990 

  Deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 217,  recante
misure  cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello
Stato del Kuwait, e all'art. 1 del decreto-legge 6  agosto  1990,  n.
220,  convertito  dalla  legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.
(GU n.293 del 17-12-1990)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del  Kuwait,  convertito  dalla  legge  3 ottobre 1990, n. 271, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art.
4;
  Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti
ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4  delle  citate  leggi  n.
271/1990 e n. 278/1990;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990,  n.  278,  non  si  applicano,  a  decorrere  dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto, ai
rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese  le
filiali  di  quest'ultimi  dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq o
Kuwait:
   Arab Tunisian Bank - Tunisia;
   Arab Bank Morocco - Marocco;
   Oman Arab Bank S.A.O. - Oman;
   Arab National Bank - Arabia Saudita;
   Bank of Bahrain and Kuwait BSC - Bahrain;
   National Bank of Kuwait SAK - Gran Bretagna;
   The National Bank of Kuwait (France) SA;
   The United Bank of Kuwait PLC - Gran Bretagna.
  Resta  comunque  fermo il divieto di porre in essere operazioni che
comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in  favore  di
soggetti  in  Kuwait  o  in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990,  convertiti,
rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
  2.  I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990,  n.  278,  non  si  applicano,  a  decorrere  dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto, ai
rapporti con la Gulf Investment Corporation - Bahrain,  ivi  comprese
le proprie filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait.
  Resta  comunque  fermo il divieto di porre in essere operazioni che
comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in  favore  di
soggetti  in  Kuwait  o  in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990,  convertiti,
rispettivamente, dalle leggi n. 217/1990 e n. 278/1990.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
         DE MICHELIS