MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1990 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
ottantotto giorni.
(GU n.297 del 21-12-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 dicembre 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1990 con il  quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1990;
                               Decreta:
  Per   il   31   dicembre   1990   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  ottantotto giorni con scadenza il 29 marzo 1991 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale del 30 dicembre 1989.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30
dicembre  1989  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, in deroga all'art. 9 del  citato  decreto  ministeriale  30
dicembre  1989,  dovranno  essere consegnate a cura del mittente allo
sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale  della
Banca  d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12
del giorno  20  dicembre  1990,  ferma  restando  l'osservanza  delle
modalita' stabilite nel medesimo art. 9.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 17 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 79