Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.(GU n.297 del 21-12-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990; Decreta: Per il 31 dicembre 1990 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 29 marzo 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989. I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalita' stabilite nel medesimo art. 9. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990 Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 79