Gestione temporanea del patrimonio edilizio ed infrastrutturale ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.(GU n.302 del 29-12-1990)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981; Visto il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli e delle relative opere di urbanizzazione; Visto l'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, che stabilisce che, fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, le opere stesse siano consegnate ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati; Visti i decreti-legge n. 492/87, n. 28/88, n. 115/88, n. 237/88 e n. 450/88, decaduti per mancata conversione, che dettavano norme circa gli oneri per la gestione e la manutenzione del patrimonio realizzato ai sensi del citato titolo VIII, inserite, da ultimo, nel disegno di legge n. 1715, gia' approvato dalla Camera dei deputati e tuttora all'esame del Senato della Repubblica; Vista la propria delibera 30 marzo 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge n. 219/81, l'avv. Aldo Linguiti e' stato nominato funzionario incaricato per l'ultimazione delle operazioni in corso del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli; Viste le note del funzionario incaricato n. 261/75/Gab. del 25 gennaio 1990, n. 286/Gab. del 4 aprile 1990 e 624/Gab. del 5 settembre 1990 con le quali viene data comunicazione del rifiuto dei comuni interessati a prendere in consegna e gestire le dette opere in assenza di risorse economiche e personale adeguato; Ravvisata la necessita' - nelle more d'una regolamentazione legislativa degli oneri gestionali delle dette opere, gia' inserita nel citato disegno di legge n. 1715 - di prevenire il degrado degli interventi realizzati, in forza degli articoli 31 e 32 del regio decreto n. 2058/29 di conservazione del patrimonio statale; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il funzionario incaricato dell'ultimazione delle operazioni in corso del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede ad avviare tutte le procedure previste dall'ordinamento per l'assunzione in carico, da parte dei comuni, delle opere edilizie ed infrastrutturali realizzate con i fondi della citata legge n. 219/81, anche promuovendo presso i competenti organi regionali la nomina di un commissario ad acta. Nel contempo, al fine di evitare il degrado degli interventi realizzati, il funzionario e' autorizzato ad assumere la gestione temporanea e la manutenzione delle predette opere edilizie ed infrastrutturali per conto dei comuni interessati che non hanno preso in consegna e gestito le opere stesse. Il funzionario incaricato adottera' tutti i provvedimenti necessari per una gestione separata dell'attivita' di cui al precedente punto dall'attivita' propria dell'ultimazione delle operazioni in corso, con particolare riguardo alla istituzione di una contabilita' separata cui fare affluire le entrate derivanti dalla gestione ed addebitare le spese ad essa inerenti per il finale recupero delle spese ed oneri. Roma, 4 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO