N. 10 ORDINANZA 13 dicembre 1989- 2 gennaio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica - S.S.N. - Regioni Friuli-Venezia Giulia ed
 Emilia-Romagna - Finanziamento della spesa - Violazione della
 autonomia finanziaria della regione - Impugnazione di d.-l. non
 convertito - Richiamo alla ordinanza n. 555/1989 - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 28 luglio 1989, n. 265, artt. 1, 2 e 3).
 
 (Cost., artt. 3 e 81, quarto comma, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125,
 126 e 127; legge costituzionale31 gennaio 1963, n. 1, artt. 48, 49 e
 50).
(GU n.2 del 10-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
 decreto-legge  28  luglio  1989,  n.  265  (Misure  urgenti  per   la
 riorganizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale),  promossi con
 ricorsi  delle  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  ed   Emilia-Romagna,
 notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17
 agosto e il 1Πsettembre successivi ed iscritti ai nn. 68  e  71  del
 registro ricorsi 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto   che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  ricorso
 notificato il 10 agosto 1989 e  depositato  il  17  agosto  1989,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 nono e decimo, del decreto-legge  28  luglio  1989,  n.  265  (Misure
 urgenti  per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in
 riferimento all'art. 81, quarto comma,  della  Costituzione  ed  agli
 artt.  48,  49  e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
      che,  la  Regione  Emilia-Romagna,  con ricorso notificato il 28
 agosto 1989 e depositato il 1Πsettembre 1989, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1, 2 e 3 dello stesso
 decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32,
 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
      che  si  e'  costituito  in entrambi i giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;
    Considerato   che   i  due  ricorsi,  proposti  contro  lo  stesso
 decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  28  luglio  1989,  n.  265  non e' stato
 convertito  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla   sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del  1989),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2  e  3  del
 decreto-legge   28  luglio  1989,  n.  265  (Misure  urgenti  per  la
 riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate,  con  i
 ricorsi  indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in
 riferimento all'art. 81, quarto comma,  della  Costituzione  ed  agli
 artt.  48,  49  e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia)  e  dalla
 Regione  Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117,
 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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