N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 1989

                                 N. 107
 Ricorso depositato in cancelleria il 30 dicembre 1989 (del Presidente
                      del Consiglio dei Ministri)
 Previdenza  e  assistenza  sociale  - Erogazione di anticipazioni sul
 trattamento economico previdenziale ed assistenziale a  favore  degli
 operai   agricoli   forestali,   con   rapporto  di  lavoro  a  tempo
 indeterminato,  addetti  all'attivita'  di   sistemazione   idraulico
 forestale   gestita  dall'amministrazione  regionale  e  dall'azienda
 foreste demaniali - Asserita violazione dei limiti  della  competenza
 legislativa  della  regione  Sardegna  in  materia  di  previdenza  e
 assistenza sociale, attesa la natura  della  disposizione  impugnata,
 innovativa  anziche'  integrativa  come stabilito, per detta materia,
 dallo statuto della regione Sardegna.
 (Legge regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989).
 (Legge  costituzionale  26  febbraio 1940, n. 3, artt. 3 e 5 (statuto
 regione Sardegna)).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della  giunta  della   regione   Sardegna,   per   la   dichiarazione
 dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge,  riapprovata  il 6
 dicembre 1989, recante "Erogazione di anticipazioni  del  trattamento
 economico  previdenziale  ed  assistenziale  a  favore  degli  operai
 agricoli forestali con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
 addetti  all'attivita'  di  sistemazione idraulico-forestale, gestita
 dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali"  (in
 relazione  agli  artt.  3  e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 3).
    1.  -  Con provvedimento 7 giugno 1989 il Governo rinviava a nuovo
 esame del consiglio regionale della Sardegna la  legge  in  epigrafe,
 avendo  rilevato  che  la  prevista  anticipazione,  da  parte  della
 regione, dei trattamenti di previdenza ed assistenza  spettante  agli
 operai  forestali  esorbitasse  -  anche  con  riguardo  al carattere
 innovativo delle disposizioni stesse - dai limiti  costituzionalmente
 segnati  alle  attribuzioni  legislative (solo integrative) spettanti
 alla Sardegna in materia di previdenza sociale.
    In  data  7  dicembre  1989  e'  pervenuta,  pero',  comunicazione
 dell'avvenuta riapprovazione -  nell'identico  testo  -  della  legge
 regionale  in parola che viene qui dedotta ad oggetto del ricorso col
 presente atto proposto dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 giusta delibera consiliare del 15 dicembre.
    2.  -  Con  la  legge  impugnata  (art.  1) la regione autonoma si
 propone di erogare, in via di anticipazione, agli  operai  dipendenti
 addetti    ai    lavori   di   sistemazione   draulico-forestale   ed
 idraulico-agraria il trattamento economico  agli  stessi  dovuto,  da
 parte  degli enti gestori delle varie assicurazioni sociali, nei casi
 di malattia, maternita',  disoccupazione  od  infortunio  ovvero  per
 assegni familiari.
    La regione si e' prefissa in altre parole di risolvere lo stato di
 disagio delle menzionate categorie di  lavoratori  agricoli  nei  cui
 confronti   la  vigente  normativa  previdenziale  -  "di  competenza
 statale",  secondo  quanto  pure  avvertito  nella  stessa  relazione
 illustrativa della legge - non consente il ricorso alla compensazione
 tra le anticipazioni del trattamento assicurativo, erogate dai datori
 di  lavoro,  e  l'importo  dei  contributi da questi dovuti agli enti
 preposti alle assicurazioni sociali.
    L'inerenza  alla materia previdenziale, in tali sensi riconosciuta
 dallo  stesso  legislatore  regionale  in   occasione   della   prima
 approvazione  delle  disposizioni  in  esame,  appare successivamente
 revocata  in  dubbio  sulla  considerazione  che  si  sarebbe   fatto
 esercizio   legittimo  della  "competenza  esclusiva  in  materia  di
 trattamento economico e giuridico  del  personale"  dipendente  dalla
 regione,  una  volta  che a detto trattamento ben potrebbe ricondursi
 "un'agevolazione di carattere retributivo,  anche  se  provvisoria  e
 correlata ad una fattispecie previdenziale" (cosi' la relazione della
 prima  commissione  regionale   ad   illustrazione   della   proposta
 riapprovazione integrale del testo di legge rinviato dal Governo).
    Non  sembra,  peraltro,  che  siffatta  rimeditazione sulla natura
 delle disposizioni in esame sia meritevole  di  consenso,  occorrendo
 invece  convenire  con  l'iniziale  valutazione espressa dalla stesso
 legislatore  regionale  e  sulla  quale  in  definitiva   era   stata
 sollecitata,  dal Governo, una coerente e conseguenziale riflessione.
    Puo'  invero  osservarsi  che  attiene  allo status del lavoratore
 dipendente il  complesso  dei  diritti,  anche  economici,  e  doveri
 direttamente  riconducibile al sinallagma del rapporto al quale - per
 quanto rileva in questa sede - va riferita la (sola) costituzione del
 collaterale  rapporto  assicurativo  (cui  il  datore  di  lavoro  e'
 obbligato nei confronti del dipendente) ma non anche - e  proprio  in
 ragione della diversita' del rapporto giuridico - l'adempimento delle
 prestazioni che formano oggetto delle assicurazioni sociali. Rispetto
 a   tali  prestazioni,  facenti  carico  all'ente  previdenziale,  il
 rapporto di lavoro si pone come  mero  presupposto  storico,  eppero'
 estraneo alla "assicurazione".
    Deve  poi considerarsi, con specifico riferimento al presente tema
 d'indagine, che  la  "anticipazione"  contemplata  all'art.  1  della
 impugnata legge regionale ha ad oggetto quella stessa prestazione che
 la  disciplina  normativa  (pacificamente  riservata  al  legislatore
 statale,  con  la  sola  salvezza  degli  interventi  di  adattamento
 applicativo di cui all'art. 5, lett. B),  dello  statuto  d'autonomia
 della Sardegna) pone a carico dei vari Enti previdenziali: e non v'e'
 modo, allora, di configurare un'attendibile  riconversione  di  detta
 presentazione  in  "un'agevolazione  di  carattere  retributivo", una
 volta che la sua erogazione gia' in tesi non  avrebbe  relazione  (se
 non,   appunto,   storica)   con   la   prestazione   lavorativa  (in
 corrispettivo della quale si pone la retribuzione), derivando  invece
 direttamente  dagli  eventi e dalle situazioni a tal fine rilevanti -
 secondo l'ordinamento - nell'ambito  del  rapporto  di  assicurazione
 sociale.   E   deve  anzi  agiungersi  che,  probabilmente,  andrebbe
 riconosciuto  carattere  previdenziale  anche  ad   una   prestazione
 pecuniaria  che,  pur  in  ipotesi concretantesi in una anticipazione
 della "retribuzione" anziche'  della  indennita'  assicurativa  (come
 previsto), restasse ancorata ai presupposti propri di questa anziche'
 all'apprezzamento da parte  dell'Amministrazione  datrice  di  lavoro
 d'un generico stato di bisogno economico del dipendente.
    3.  -  Ferme  tali assorbenti considerazioni, il rilievo di cui al
 provvedimento di rinvio del 7 giugno 1989, deve riconoscersi  fondato
 anche  per  la  parte diretta a rimarcare, col carattere "innovativo"
 della disposizione censurata, la  violazione  -  per  altro  verso  -
 dell'art.  5  dello Statuto d'autonomia, che attribuisce alla regione
 in materia di previdenza ed assistenza sociale competenza legislativa
 nei  limiti  di  quanto  occorra ad integrare ed attuare la normativa
 statale per adattarla alle particolari esigenze locali.
    Com'e'  di  tutta evidenza, infatti, il richiamo che volesse farsi
 all'esistenza, nella legislazione repubblicana in materia, di casi in
 cui  e' prevista l'anticipazione della presentazione previdenziale da
 parte del datore di lavoro non varrebbe a negare, con fondamento,  il
 novum  rappresentato  dal  meccanismo delineato nella censurata norma
 regionale. A differenza invero di quanto stabilito dalla legislazione
 statale,  secondo  la  quale l'anticipazione effettuata dal datore di
 lavoro determina in capo a  questo  l'insorgere  d'un  credito  verso
 l'ente  previdenziale  (da  compensare attraverso il "conguaglio" col
 debito contributivo  nei  confronti  dell'Ente  medesimo),  la  norma
 regionale prevede un recupero della anticipazione nei confronti dello
 stesso lavoratore che ne abbia  beneficiato  cosi',  sostanzialmente,
 disciplinando  un  istituto  che  con  quello  statale  ha  in comune
 soltanto il nome (e che, per cio'  stesso,  non  puo'  rappresentarne
 mero adattamento).
   Per  i  motivi  esposti,  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe, in
 relazione  agli  artt.  3  e 5 della legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 3.
      Roma, addi' 20 dicembre 1989
                  Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

 90C0012