N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1989

                                 N. 677
 Ordinanza  emessa  il 31 ottobre 1989 dalla corte d'appello di Trento
 nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  la  S.p.a.  Uniass
 assicurazioni  in  nome  dell'I.N.A.,  fondo  di garanzia, ed altri e
 I.N.A.I.L. ed altri
 Circolazione stradale - Risarcimento del danno nei limiti di quindici
 milioni per persona e di venticinque  milioni  per  sinistro  Mancato
 adeguamento  di  detti  massimali  ai  mutati  valori  monetari, come
 avviene  invece  nel  caso  di  sinistri  provocati  da  veicoli  non
 identificati,  per  effetto della sentenza della Corte costituzionale
 n. 560/1987 - Ingiustificata disparita' di trattamento di  situazioni
 analoghe  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte costituzionale n.
 319/1989.
 (Legge  24  dicembre  1969, n. 990, art. 21, ultimo comma, modificato
 dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge  26  febbraio
 1977, n. 39).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili iscritte a
 ruolo sub  n.  373/88  +  396/88,  tra  le  parti:  Uniass,  in  nome
 dell'I.N.A.,  fondo  di  garanzia,  appellante, con l'avv. Niccolini;
 Zonta Enzo e Mancin Andreino, appellati  ed  appellanti  incidentali,
 con   avv.   Renato  Stenico;  Intereuropea  S.p.a.  in  persona  del
 commissario liquidatore, appellata,  contumate;  Bortolotti  Giovanni
 Paolo e Bortolotti Maria Pia appellanti con l'avv. Giulio Giovannini;
 I.N.A.I.L.,  Trento,  appellato,  con  avv.  Margoni  e   Brentegani,
 riservata per la decisione all'udienza del 31 ottobre 1989.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con atto di citazione notificato il 19 aprile 1982 l'I.N.A.I.L. di
 Trento esponeva:
      che  in  data  5  gennaio  1979, a seguito di incidente stradale
 verificatosi lungo la statale n.  12  in  territorio  del  comune  di
 Faedo,   erano  deceduti  Bortolotti  Rolando  e  Dapra'  Matilde  in
 Bortolotti;
      tale  sinistro  era stato cagionato dall'autocarro di proprieta'
 della ditta  Mancin  Andreino,  guidato  da  Zonta  Renzo,  il  quale
 nell'affrontare  una  curva  aveva  invaso con il rimorchio la corsia
 opposta, il tutto come accertato con  sentenza  di  primo  grado  del
 tribunale penale di data 26 febbraio 1982;
      che,  trattandosi  di  infortunio  in  itinere  l'istituto aveva
 corrisposto ai figli delle parti lese l'importo di L. 11.393.321  per
 prestazioni assicurative di legge;
      cio' premesso l'attore conveniva in giudizio avanti al tribunale
 di  Trento  i  predetti  Zonta  e  Mancin  nonche'  la  compagnia  di
 assicurazioni  Intereuropea  S.p.a.,  svolgendo  nei  loro  confronti
 azione di rivalsa ex  art.  1916  del  c.c.   e  28  della  legge  n.
 990/1969.
    Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo preliminarmente
 la sospensione del giudizio civile, sino all'esito di quello  penale,
 non  ancora  concluso  con  sentenza passata in giudicato. Nel merito
 essi eccepivano il difetto dei  presupposti  per  l'erogazione  delle
 prestazioni  I.N.A.I.L., contestando altresi' la debenza di interessi
 come richiesti ex adverso.
    Con  comparsa  24  novembre  1984 intervenivano volontariamente in
 giudizio i figli delle parti lese, Bortolotti Giampaolo e  Maria  Pia
 chiedendo  il  ristoro  dei  danni, quantificati in L. 271.467.000 al
 netto delle provvisionali gia' percepite, e  salvo  detrazione  degli
 importi oggetto della rivalsa I.N.A.I.L.
    All'udienza  del 5 febbraio 1986 il procuratore della Intereuropea
 dichiarava che la compagnia era stata posta  in  liquidazione  coatta
 amministrativa, onde il processo veniva interrotto.
    Successivamente  la  causa  veniva  riassunta  nei  confronti  del
 commissario  liquidatore  e  della  Uniass  (in  nome  e  per   conto
 dell'I.N.A., fondo di garanzia).
    Quest'ultima  si  costituiva  in  giudizio osservando che le somme
 gia'  versate  dalla  Intereuropea  in  bonis,   in   ragione   delle
 provvisionali   immediatamente   esecutive  accordate,  superavano  i
 massimali di legge: chiedeva pertanto la reiezione  di  ogni  domanda
 nei suoi confronti da chiunque proposta.
    Nella   ulteriore   fase   processuale,   a  causa  degli  aumenti
 legislativi delle pensioni e rendite concedibili  ai  superstiti  per
 infortuni  sul  lavoro,  l'I.N.A.I.L. quantificava la propria rivalsa
 nella somma  complessiva  di  L.  75.043.316,  oltre  agli  interessi
 legali,  dal giorno delle singole erogazioni e capitalizzazione della
 rendita al saldo.
    Gli  intervenuti  Bortolotti  chiedevano  a  loro volta il rigetto
 delle pretese dell'I.N.A.I.L. per la parte eccedente la somma  di  L.
 55.000.000 pacificamente riconosciuta.
    Con sentenza 21 gennaio 1988 il tribunale di Trento, dato atto che
 la  sentenza  penale  con   la   quale   era   stata   accertata   la
 responsabilita'   dello   Zonta   era  ormai  divenuta  irrevocabile,
 accoglieva integralmente la  domanda  dell'I.N.A.I.L.  condannando  i
 convenuti   alle  spese;  respingeva  le  istanze  degli  intervenuti
 Bortolotti con compensazione delle spese attinenti  a  quel  rapporto
 processuale.
    Contro  questa decisione proponeva appello la Uniass, deducendo in
 primo luogo l'omessa presa in esame della eccezione di estinzione  di
 ogni  obbligazione  nei  confronti  dell'I.N.A.I.L.  per  effetto dei
 versamenti  operati  dalla  intereuropea  in  bonis  a  favore  degli
 intervenuti  Bortolotti,  in  ottemperranza  a  quanto  disposto  dal
 giudice penale: tali versamenti infatti ammontavano in totale ad  una
 cifra  superiore  a  quella  fatta  valere  dall'istituto  in  via di
 rivalsa.
    In  secondo  luogo  l'appellante predetta osservava che il calcolo
 dei massimali previsti dall'art. 31 della legge  n.  990/1969  andava
 effettuato con riferimento alla data del sinistro e non gia' a quella
 della  messa  in  liquidazione  della  societa'  Intereuropea,   come
 erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado.
    Si   puntualizzava  inoltre  che  la  nota  sentenza  della  Corte
 costituzionale 10 dicembre 1987,  n.  560,  aveva  bensi'  dichiarato
 l'illegittimita'  dell'art.  21  gia' ricordato nella parte in cui la
 norma non comtemplava la rivalutazione monetaria  dei  massimali,  ma
 solo per l'ipotesi di danni provocati da veicoli rimasti ignoti.
    Concludeva  pertanto  la Uniass in via principale per la reiezione
 delle domande tutte come proposte nei suoi confronti, ed in subordine
 perche'  il  risarcimento  a  suo carico fosse contenuto nell'importo
 massimo di L. 40.000.000.
    Anche   Bortolotti   Giovanni  Paolo  e  Maria  Pia  interponevano
 tempestivo  appello  con  separato  atto  di  citazione  deducendo  i
 seguenti motivi:
       a) insufficiente valutazione dei danni morali;
       b)   errata  valutazione  del  danno  materiale  calcolato  con
 riferimento allo stipendio  del  Bortolotti  all'epoca  del  sinistro
 (oltre  che all'attivita' di casalinga della madre) senza tener conto
 delle  possibilita'  di  carriera  del  defunto  e  sottostimando  il
 contributo dei genitori al mantenimento dei figli;
       c) errata liquidazione a favore dell'I.N.A.I.L. dell'importo di
 L. 75.043.361, oltre agli interessi legali intendendosi contestare il
 conteggio  operato dall'I.N.A.I.L. siccome relativo a prestazioni non
 erogate ed a  capitalizzazioni  illegittime  essendo  la  prestazione
 assicurativa ormai esaurita.
    In  entrambi  i procedimenti di secondo grado iscritti a ruolo sub
 n. 337/1988 e n. 396/1988 si costituivano sia l'I.N.A.I.L. che  Zonta
 e Mancin.
    Questi  ultimi  si  limitavano  ad  opporsi a qualsivoglia riforma
 della impugnata sentenza  che  comportasse  aggravamento  della  loro
 posizione, ed invia riconvenzionale chiedevano che fosse riformato il
 capo relativo alla compensazione delle spese in rapporto  ai  signori
 Bortolotti.
    A sua volta l'I.N.A.I.L. osservava:
      1)  che  la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei
 confronti della Intereuropea in liquidazione e dei  signori  Zonta  e
 Mancin,  il cui appello incidentale poneva in discussione soltanto la
 liquidazione delle spese;
      2)  che, quanto all'appello dei Bortolotti, l'istituto non aveva
 interesse a contraddire i motivi relativi all'ammontare  globale  del
 risarcimento,  ma  soltanto  quello  inerente  ai  pretesi  errori di
 conteggio: in realta' esauritosi  il  rapporto  assicurativo  con  il
 raggiungimento  dei limiti di eta' dei beneficiari di cui all'art. 85
 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, la somma complessivamente  erogata,
 maggiorata  di  interessi,  risultava superiore a quella calcolata su
 base statistica in via di capitalizzazione  preventiva  ed  assegnata
 dal tribunale;
      3)  relativamente  all'impugnazione  della Uniass si eccepiva la
 mancanza  di  prova  dei  pagamenti  asseritamente  effettuati  dalla
 Intereuropea  in  bonis,  nei termini e nei modi di cui all'art. 2704
 del c.c., e comunque ci  si  richiamava  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n. 560/1987 estensibile in via interpretativa (ovvero
 attraverso nuova ecccezione di incostituzionalita') anche  all'ultimo
 comma  dell'art.  21  della  legge  n.  990/1969;  in ogni caso sia i
 massimali precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 124/1986 che
 quelli  successivi  offrivano  ampia  capienza,  senza contare che il
 pagamento di provvisionali stabilite  dal  giudice  penale  a  favore
 delle  parti  lese,  non  puo'  essere opposto all'I.N.A.I.L. secondo
 quanto stabilito dalla cassazione con sentenza  27  luglio  1987,  n.
 6496).
    Contumace  restava  l'Intereuropea di assicurazione in persona del
 commissario liquidatore.
    Con  provvedimento del presidente della corte d'appello di data 25
 novembre 1988 le due cause venivano riunite.
    All'udienza  del 14 aprile 1989 le parti precisavano le rispettive
 conclusioni come in epigrafe interamente trascritte.
    Le  cause  riunite  venivano  quindi  rimesse  al  collegio per la
 decisione.
    Tutto  cio'  premesso,  in  ordine  alla questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, terzo comma,  della  legge  n.  990/1969
 prospettata dalla difesa I.N.A.I.L.
                             O S S E R V A
    Quanto alla rilevanza della questione nella presente controversia,
 va  puntualizzato  che,   quand'anche   si   volesse   aderire   alla
 giurisprudenza  di  cui  alla  Cassazione  27  luglio  1987, n. 6496,
 resterebbe pur sempre l'esigenza, sia in relazione  alle  conclusioni
 subordinate  dell'Uniass  che in funzione dell'appello Bortolotti, di
 definire  entro  quali  limiti  l'Uniass  predetta  sia  chiamata   a
 rispondere  e  quindi  se il massimale di legge (con riferimento alla
 data del sinistro secondo la motivata tesi dell'assicuratrice)  debba
 comunque   essere   rivalutato   onde   adeguarlo   dai   40  milioni
 riconosciuti, ai valori monetari attuali.
    D'altra parte la Corte costituzionale mediante la nota sentenza n.
 60/1987, ha gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 21, primo
 comma,   della   legge   24   gennaio  1969,  n.  990,  e  successive
 modificazioni, nella parte in cui il massimale previsto  dalla  lett.
 A)  dell'art. 19, primo comma, della legge medesima rimane fissato in
 L. 15.000.000 per ogni  persona  danneggiata  con  il  limite  di  L.
 25.000.000 per sinistro, senza stabilire l'adeguamento di tali valori
 all'inflazione monetaria.
    Orbene,  come rilevato dalla difesa Uniass, la ricordata decisione
 non tocca l'ultimo comma dell'art. 21 della  legge  n.  990/1969  con
 riferimento  ai  casi  di  cui  alle  lettere b) e c) del primo comma
 dell'art. 19 della medesima legge.
    Ne'  la  sentenza  n.  560/1987 puo' essere automaticamente estesa
 anche a tali casi, considerato il diverso  riferimento  ai  massimali
 indicati  nella tabella A allegata alla legge n. 990/1969. Neppure la
 controversia puo' essere risolta mediante richiamo alla  sentenza  n.
 319/1989  della  Corte  costituzionale,  giacche'  nella  fattispecie
 l'I.N.A.I.L. intende rivalersi per somme gia' erogate (essendo  ormai
 esaurito  il  proprio  rapporto  con i beneficiari dell'assicurazione
 infortunistica) e quindi  senza  pregiudizio  per  il  diritto  degli
 assistiti  al  risarcimento  del  danno.  Pertanto  la  questione  di
 legittimita' costituzionale prospettata dall'I.N.A.I.L.  si  pone  in
 posizione  di  pregiudizialita'  necessaria  rispetto al merito della
 controversia.
    La questione stessa non e' manifestamente infondata.
    Vi  e' infatti piena identita' di ratio tra la disposizione di cui
 al primo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969  gia'  dichiarata
 inconstituzionale e l'ultimo comma dell'articolo medesimo.
    Identica  e'  l'esigenza  di  garantire  una  reale  copertura del
 rischio ed un'effettiva tutela delle vittime  del  sinistro  mediante
 adeguamento  dei  massimali ai valori monetaria senza attendere che a
 cio' si provveda per mezzo di periodici  decreti,  la  cui  efficacia
 retroattiva  e'  comunque  discutibile. Ne consegue che, nell'attuale
 situazione normativa, la disparita' di trattamento per casi  analoghi
 appare  in contrasto con il principio d'eguaglianza posto dall'art. 3
 della Carta costituzionale.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969
 nel  testo  modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito
 con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, per  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende ill giudizio in corso;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, ed al Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Trento, in camera di consiglio, addi' 31 ottobre
 1989
                         Il presidente: DELUCA
   Il consigliere estensore: DIEZ
 90C0019