N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1989

                                 N. 678
 Ordinanza  emessa il 3 novembre 1989 dalla corte d'appello di Bologna
 nel procedimento civile vertente tra Montanari  Lazzaro  e  Cinarelli
 Gilberto ed altra
 Circolazione  di  veicoli  e  natanti  -  Assicurazione  obbligatoria
 responsabilita' civile - Danno alla persona - Incidenza di inabilita'
 temporanea  o  permanente  sul reddito di lavoro Determinazione sulla
 base del reddito netto risultante piu' elevato tra quelli  dichiarati
 dal  danneggiato  negli  ultimi  tre  anni,  in  caso  di danneggiato
 lavoratore  autonomo  -  Mancata  previsione  della  possibilita'  di
 ricomprendere  nel  reddito  le  spese  di  produzione  o altra quota
 aggiuntiva  come  per  i  lavoratori  dipendenti   -   Ingiustificata
 disparita' di trattamento a parita' di danno.
 (Legge  26  febbraio 1977, n. 39, art. 4, primo comma, di conversione
 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile in grado
 d'appello, iscritta al n. 452  del  ruolo  generale  dell'anno  1984,
 posta  in  decisione  al,l'udienza  collegiale  del  3  novembre 1989
 promossa da Montanari Lazzaro elettivamente domiciliato  in  Bologna,
 via  Don  Minzoni  n. 11 presso lo studio dell'avv. Nara Martelli che
 unitamente all'avv. A.  Raffaele  Beatrice  del  Foro  di  Rimini  lo
 rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione
 in appello,  appellante,  contro  Cinarelli  Gilberto,  Compagnia  di
 assicurazioni   "La   Preservatrice"   S.p.a.,  in  persona  del  suo
 procuratore Carlo Taddia, elettivamente domiciliati in  Bologna;  via
 Marconi,  51,  presso  lo  studio  dell'avv.  Giuseppe  Coliva che li
 rappresenta e difende come da deleghe in calce alle copie  notificate
 dell'atto di appello, appellati.
    In  punto a: appello sentenza tribunale Rimini 2-14 febbraio 1984.
    Oggetto: risarcimento danni;
    Letti  gli  atti  della  causa,  posta  in  decisione  all'udienza
 collegiale odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle
 parti all'udienza del 14 maggio 1985;
    Rilevato  che l'appellante ha chiesto dichiararsi la non manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 4,  primo comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (di conversione,
 con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre  1976,  n.  857)  in
 relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
   Considerato:
      che la richiesta e' stata formulata con riguardo alla disparita'
 di trattamento tra il lavoratore autonomo e il lavoratore  dipendente
 che  deriva  dalla  norma  in  questione,  posto  che,  ai fini della
 determinazione del reddito di lavoro da porre, per entrambi,  a  base
 del  calcolo  per  il  risarcimento  del  danno  alla persona nel suo
 aspetto patrimoniale, reddito da  computare  e',  per  il  lavoratore
 dipendente,  quello  "di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle
 detraioni di legge" quale risulta dalla certificazione rilasciata dal
 datore  di  lavoro ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600, mentre, per il lavoratore  autonomo,  e'  il  "reddito  netto
 risultante  piu'  elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato", per
 l'assolvimento della imposta sul reddito delle persone fisiche, negli
 ultimi tre anni;
      che  il diverso sistema di calcolo previsto per le due categorie
 di  lavoratori  spiega  i  suoi  effetti  discriminatori  in   quanto
 nell'unico  caso  si  fa  riferimento  a un reddito che non e' quello
 netto, e ne supera l'ammontare, giacche' vi si ricomprendono "redditi
 esenti"  (quali  le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali per
 malattia, infortunio o maternita'; gli interessi e i premi su  titoli
 del  debito  pubblico  o  su  buoni  postali) e "detrazioni di legge"
 (quali gli oneri per il coniuge e i figli a carico; i  premi  per  le
 assicurazioni  sulla  vita  e  contro  gli  infortuni;  gli interessi
 passivi per  mutui  immobiliari),  mentre,  nell'altro  caso,  si  fa
 riferimento  a  un  reddito  che  e'  soltanto  quello  netto,  senza
 possibilita' di maggiorazioni, e, in particolare,  senza  che  vi  si
 possano ricomprendere le spese di produzione;
      che  l'effetto discriminatorio sopra indicato non sembra trovare
 giustificazioni logiche e di principio,  e  si  manifesta  con  tutta
 evidenza  quando si sia in presenza di una identica lesione personale
 che, a parita' di reddito netto,  porta  a  risarcimenti  di  diversa
 entita'  a  seconda  che  l'infortunato  sia  lavoratore  autonomo  o
 lavoratore dipendente, per il secondo, e  non  anche  per  il  primo,
 dovendosi  provvedere  -  nel  compiere  i  calcoli  delle  somme  da
 liquidare - ad integrare l'ammontare  del  reddito  netto  con  altre
 quote aggiuntive;
      che  la disparita' di trattamento denunciata appare contrastante
 col generale principio di uguaglianza stabilito  dall'art.  3,  primo
 comma,  della  Costituzione  e non appare manifestamente infondata la
 relativa   questione   di   legittimita',   cosi'    come    proposta
 dall'appellante;
      che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 4, primo comma, della legge n. 39/1977, posto che si verte in tema di
 risarcimento  dei  danni  subiti  dal  lavoratore  autonomo   Lazzaro
 Montanari  in  conseguenza  di  un  incidente  stradale  e  lo stesso
 Montanari  ha  chiesto   determinarsi   l'incidenza   dell'inabilita'
 temporanea  e  dell'invalidita'  permanente  da  lui sofferte sul suo
 reddito di lavoro, comprendendovisi, in  aggiunta  al  reddito  netto
 risultante  piu'  elevato  fra quelli dichiarati nel triennio, e come
 perdita rilevante ai sensi dell'art. 1223 del codice civ., una  quota
 corrispondente  alle spese generali di produzione, tale maggiorazione
 non essendo consentita dal tenore letterale  della  norma  della  cui
 costituzionalita' si dubita;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Bologna, nella camera di consiglio della seconda
 sezione civile, il 3 novembre 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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