N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 1987- 22 dicembre 1989
N. 681 Ordinanza emessa il 29 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 dicembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Messina sui ricorsi riuniti proposti da Spadaro Rosario contro l'ufficio I.V.A. di Messina Imposta I.V.A. - Notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa - Mancata previsione della notifica di detti accertamenti fino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 (condono fiscale), come avviene per la notifica di accertamenti in rettifica o di ufficio in materia di imposta sul reddito per effetto della sentenza della Corte n. 175/1986 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio di imparzialita' della p.a. (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.3 del 17-1-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Premesso che Spadaro Rosario ha proposto dinanzi a questa commissione, con ricorsi tutti depositati il 25 gennaio 1983, opposizione avverso gli avvisi di rettifica Mod. I.V.A. G1 notificatigli il 29 ottobre 1982, relativi alla dichiarazione annuale 1977 (proc. 240/83), e alla dichiarazione annuale 1978 (proc. 241/83), nonche' avverso gli ulteriori avvisi di rettifica notificatigli il 3 novembre 1982 e relativi alla dichiarazione annuale 1979 (proc. 242/83) e alla dichiarazione annuale 1980; Premesso che all'udienza del 20 novembre 1986 e' stata disposta la riunione dei predetti procedimenti, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva; Considerato che il ricorrente ha affidato l'esito dei ricorsi a varie eccezioni pregiudiziali attinenti alla allegata nullita' degli avvisi opposti (per difetto di motivazione, per erroneita' di intestazione, per illegittima acquisizione della documentazione posta a fondamento, per erronea classificazione dell'attivita' di esso ricorrente, per violazione del disposto di cui agli artt. 51 e segg. del d.P.R. n. 633/1972), ed ha altresi' rilevato di aver presentato dichiarazione integrativa a norma della legge n. 516/1982, donde la conseguenziale estinzione dei procedimenti in oggetto, a norma dell'art. 32, terzo comma, della legge citata; Considerato che all'udienza del 29 gennaio 1987, alla quale la trattazione dei ricorsi venne differita per acquisizioni documentali, la difesa del contribuente, sul rilievo che tutti gli avvisi di rettifica impugnati erano stati notificati in date comprese tra il 29 ottobre 1982 ed il 5 novembre 1982, tutti, quindi, successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 429/1982 convertito in legge n. 516/1982, ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 26 della legge citata nella parte in cui consente agli uffici finanziari di notificare gli avvisi di accertamento o di rettifica anche in data successiva a quella dell'entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, purche' antecedente a quella della dichiarazione integrativa del contribuente (nella specie, dello Spadaro presentata il 1 dicembre 1982); Considerato che l'ufficio I.V.A. ha contestato tale eccezione rilevandone l'infonfatezza; Ritenuto che appare alla commissione opportuno deliberare in ordine alle questioni pregiudiziali e di rito proposte dallo Spadaro non separatamente dal merito e che, pertanto, la proposta questione di (in) costituzionalita' e' rilevante ai fini del presente giudizio, dall'esito di essa dipendono la legittimita' o meno degli accertamenti impugnati dallo Spadaro; Ritenuto che detta eccezione, oltreche' rilevante, appare non manifestamente infondata per le considerazioni seguenti: la norma contenuta nell'art. 26 della legge n. 516/1982 consente all'ufficio I.V.A. la notifica di accertamenti anche in epoca successiva alla entrata in vigore di essa legge sul "condono" e quindi di procedere a carico di quei contribuenti nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 non fossero stati ancora notificati accertamenti o rettifiche. E' indubbio che l'esercizio di tale attivita' dell'ufficio impositore, doverosa istituzionalmente, patisce i confini di portata connessi alla necessaria limitatezza del relativo esercizio; cosicche', per quanta solerzia ed efficienza voglia attribuirsi agli uffici finanziari accertatori, tale iniziativa fatalmente finisce per raggiungere solo una parte (peraltro discrezionalmente individuata) dei contribuenti potenzialmente assoggettabili alla verifica fiscale, lasciando invece, indenne il maggior numero di essi. Con la conseguenza, per questi ultimi, di potersi avvalere della piu' favorevole procedura della c.d. "definizione automatica" delle proprie pendenze di I.V.A., ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge e legge citati; vantaggio, invece precluso ai contribuenti raggiunti, successivamente all'entrata in vigore della normativa di condono, da accertamenti o rettifiche sulle cui risultanze, piu' onerosamente, dovranno calibrarsi i versamenti integrativi. Ora, tale discriminazione non appare fondata su situazioni - e in vista di fattispecie - connotate da elementi di obiettiva e seria diversificazione; cosicche' una normativa che tale disparita' promuova e consenta, senza porsi carico della omogeneita' delle posizioni d'interesse soggettivo incise (con risultato, quindi, di regolamentazione non paritetica), e' da considerare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed anche con quello che garantisce la imparzialita' della p.a. (art. 97 della Costituzione). Al riguardo, non puo' non rilevarsi come la eccellentissima consulta, abbia rimosso analoga disposizione contenuta nell'art. 16 dello stesso d.-l. n. 429/1982, afferente le imposte sui redditi, dichiarandone, con sentenza n. 175/1986, la illegittimita' costituzionali. La Corte ha, in proposito, affermato che, per effetto del sistema introdotto dalla predetta norma "... in pratica alcuni contribuenti sono ammessi alla definizione automatica, poiche' l'ufficio finanziario competente ha omesso, non importa se per inerzia o per altro motivo, di notificare l'accertamento; altri hanno soltanto la possibilita' di aderire all'accertamento loro notificato, sia pure con la riduzione prevista dalla legge; sicche' gli uffici finanziari - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri - vengono resi arbitri di stabilire quali contribuenti possono beneficiare delle definizioni agevolate, quali ne vanno esclusi; tanto piu' che i contribuenti non potevano presentare dichiarazioni integrative prima del 10 novembre 1982". Tali principi non possono non essere pienamente mutuabili nel caso di specie, tenuto presente che l'art. 26 costituisce corrispondente logico dell'art. 16 gia' esaminato dalla Corte costituzionale e che nell'applicazione tale norma provoca effetti giuridici differenziati nei riguardi dei destinatari, al di fuori di ogni ragionevolezza e percio' in violazione del principio costituzionale di uguaglianza nel momento d'esercizio dell'attivita' dell'amministrazione finanziaria per l'applicazione del c.d. "condono".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale; per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica ai contribuenti di accertamenti in regola o d'ufficio da parte dell'ufficio I.V.A. sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429/1982 citato; Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria di questa commissione, alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 29 dicembre 1987 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 90C0023