N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1989

                                 N. 684
 Ordinanza  emessa  il  30  giugno  1989 della Corte di cassazione nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli
 Francesco ed altri
 Espropriazione   per   pubblico   interesse  -  Determinazione  della
 indennita'  e  successiva  comunicazione,  deposito   e   pubblicita'
 relativi  alla  stessa  - Mancata previsione per il proprietario gia'
 espropriato  della  possibilita'  di  agire  in   giudizio   per   la
 determinazione dell'indennita' anche in mancanza di detti adempimenti
 qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la  pronuncia
 del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente
 necessari per le  relative  attivita'  ed  il  rispetto  del  termine
 ordinatorio   previsto   dall'art.  15  della  legge  n.  865/1971  -
 Prospettata violazione del diritto di difesa.
 (Legge  22  ottobre  1971,  n.  865, art. 19, primo comma, modificato
 dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
 (Cost., art. 24).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dal
 comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale  rappresentante
 in  carica,  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via S. Caterina da
 Siena, 46, c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato
 e  difeso  dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce
 al ricorso, ricorrente, contro  Natoli  Francesco,  Natoli  Elena  in
 proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooper.  edilizia
 "Gli Amici", intimati, e sul  secondo  ricorso  n.  3325/86  proposto
 dalla  S.r.l.  cooperativa  edilizia  "Gli  Amici" in persona del suo
 presidente  in  carica,  elettivamente  domiciliata  in   Roma,   Via
 Belsiana,   31,   presso   l'avv.  prof.  Giuseppe  Bavetta,  che  la
 rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorso e ricorr.
 incidentale,  contro  il  comune  di Ribera, Natoli Francesco, Natoli
 Elena, in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, intimati,  e  sul
 terzo ricorso n. 3432/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e
 Natoli  Fabrizio,  tutti  elettivamente  domiciliati  in  Roma,   Via
 Tibullio,   10,   presso   lo  studio  dell'avv.  Marcello  Furitano,
 rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo  Vaccaro,  giusta  delega  in
 calce al controricorso, controricorrenti, contro il comune di Ribera,
 la S.r.l. cooperativa edilizia  "Gli  Amici",  intimati,  avverso  la
 sentenza n. 676 della corte d'appello di Palermo del 12 ottobre 1985;
    Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;
    Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);
    Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);
    Udito  il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il
 rigetto;
    1. - Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria
 e d'urgenza terreno di proprieta'  di  Francesco,  Elena  e  Fabrizio
 Natoli,  per  la  realizzazione  di  alloggi popolari in favore della
 S.r.l. cooperativa edilizia "Gli  Amici",  definitiva  concessionaria
 del  suolo,  aveva  determinato  e ritualmente offerto ai proprietari
 suindicati, in data 30 novembre 1982,  l'indennita'  provvisoria,  ex
 art.  11  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  855;  dai destinatari
 rifiutata;
      che   il   sindaco  del  medesimo  comune  aveva  pronunciato  e
 comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione
 e l'occupazione definitiva del suolo;
      che  i  Natoli  con  citazione  del  14  settembre  1983 avevano
 convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia  il  comune  di
 Ribera   e  sia  la  suindicata  cooperativa  per  la  determinazione
 dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna  dei  convenuti
 al relativo deposito della corrispondente somma;
      che,  costituitasi  la  ssola cooperativa (contumace, quindi, il
 comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita'
 della   domanda  in  quanto  proposta  come  opposizione  alla  stima
 provvisoria e non quella definitiva;
      che  la  corte palermitana con sentenza 12 ottobre 1985, n. 676,
 respingendo l'eccezione,  aveva  ritenuto  ammissibile  l'opposizione
 contro  l'indennita'  provvisoria,  dato  che  il  comune  di Ribera,
 depositata  tale  indennita',  aveva  pronunciato  la  espropriazione
 definitiva del suolo senza determinare la relativa indennita' (omesso
 cioe' il relativo procedimento amministrativo perche' la  commissione
 provinciale  presso  l'u.t.e.  la  determinasse),  nemmeno dopo molto
 tempo dalla pronuncia dell'espropriazione  stessa.  Sicche'  -  aveva
 arguito   la   Corte   del  merito  -  non  restava  che  considerare
 quell'indennita' provvisoria come definitiva allo scopo  di  tutelare
 il diritto - costituzionalmente garantito - all'equivalente economico
 di fronte all'ablazione del bene espropriato;
    2.  -  Rilevato  che contro la suindicata sentenza, che, decidendo
 anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo  comune
 e  non  pure  la  cooperativa  al deposito dell'indennita', calcolata
 secondo il criterio del valore venale ai  sensi  dell'art.  39  della
 legge  25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso
 per  cassazione  riprospettando  la  questione  dell'inammissibilita'
 dell'opposizione  cosi'  come proposta, sul rilievo che l'esperimento
 dell'azione accorrdata dall'art. 19 della legge n. 865/1971  postula,
 quale indefettibile presuppostto, la stima dell'indennita' definitiva
 ad  opera  della  competente  commissione  provinciale  di   cui   al
 precedente  art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art.
 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    3.   -   Questa  Corte,  attesa  l'indefettibile  rilevanza  della
 questione per la decisione della controversia;
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 683/1989).
 90C0026