N. 688 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1989

                                 N. 688
 Ordinanza  emessa  il  30  giugno  1989 dalla Corte di cassazione nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra il comune di Ribera e Natoli
 Francesco ed altri
 Espropriazione   per   pubblico   interesse  -  Determinazione  della
 indennita'  e  successiva  comunicazione,  deposito   e   pubblicita'
 relativi  alla  stessa  - Mancata previsione per il proprietario gia'
 espropriato  della  possibilita'  di  agire  in   giudizio   per   la
 determinazione dell'indennita' anche in mancanza di detti adempimenti
 qualora essi non vengano compiuti in tempo congruo dopo la  pronuncia
 del decreto di espropriazione, attesi i tempi tecnici ragionevolmente
 necessari per le  relative  attivita'  ed  il  rispetto  del  termine
 ordinatorio   previsto   dall'art.  15  della  legge  n.  865/1971  -
 Prospettata violazione del diritto di difesa.
 (Legge  22  ottobre  1971,  n.  865, art. 19, primo comma, modificato
 dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
 (Cost., art. 24).
(GU n.3 del 17-1-1990 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dal
 comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale  rappresentante
 in  carica,  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via S. Caterina da
 Siena, 46, c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato
 e  difeso  dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce
 al ricorso, ricorrente, contro Natoli  Francesco,  Natoli  Elena,  in
 proprio   e   quale   procuratrice  di  Natoli  Fabrizio,  la  S.r.l.
 cooperativa edilizia "Aurora", intimati; e  sul  secondo  ricorso  n.
 3323/86  proposto  dalla  S.r.l.  cooperativa  edilizia  "Aurora", in
 persona del suo presidente in carica,  elettivamente  domiciliata  in
 Roma,  via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la
 rappresenta e difende  giusta  delega  in  atti,  controricorrenti  e
 ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco,
 Natoli Elena, in proprio e quale  procuratrice  di  Natoli  Fabrizio,
 intimati,  e  sul  terzo  ricorso  n.   3431/86  proposto  da  Natoli
 Francesco,  Natoli  Elena  e  Natoli  Fabrizio,  tutti  elettivamente
 domiciliati  in  Roma,  via  Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv.
 Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv.  Amedeo  Vaccaro,
 giusta  delega in calce al controricorso, controricorrenti, contro il
 comune di Ribera e la S.r.l. cooperativa edilizia "Aurora", intimati,
 avverso  la  sentenza  n. 671 della corte d'appello di Palermo del 10
 ottobre 1985;
    Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;
    Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);
    Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);
    Udito  il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il
 rigetto;
    1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e
 d'urgenza terreno  di  proprieta'  di  Francesco,  Elena  e  Fabrizio
 Natoli,  per  la  realizzazione  di  alloggi popolari in favore della
 S.r.l. cooperativa edilizia "Aurora", definitiva  concessionaria  del
 suolo,   aveva  determinato  e  ritualmente  offerto  ai  proprietari
 suindicati, in data 30 novembre 1982,  l'indennita'  provvisoria,  ex
 art.  11  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  855;  dai destinatari
 rifiutata;
      che   il   sindaco  del  medesimo  comune  aveva  pronunciato  e
 comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione
 e l'occupazione definitiva del suolo;
      che  i  Natoli  con  citazione  del  14  settembre  1983 avevano
 convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia  il  comune  di
 Ribera   e  sia  la  suindicata  cooperativa  per  la  determinazione
 dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna  dei  convenuti
 al relativo deposito della corrispondente somma;
      che,  costituitasi  la  sola  cooperativa (contumace, quindi, il
 comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita'
 della   domanda  in  quanto  proposta  come  opposizione  alla  stima
 provvisoria e non quella definitiva;
      che  la  corte  palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n.
 671,   respingendo   l'eccezione,    aveva    ritenuto    ammissibile
 l'opposizione  contro l'indennita' provvisoria, dato che il comune di
 Ribera,   depositata   tale   indennita',   aveva   pronunciato    la
 espropriazione  definitiva  del  suolo  senza determinare la relativa
 indennita' (omesso  cioe'  il  relativo  procedimento  amministrativo
 perche'  la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse),
 nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione  stessa.
 Sicche'  -  aveva  arguito  la  Corte  del  merito  - non restava che
 considerare quell'indennita' provvisoria come definitiva  allo  scopo
 di tutelare il diritto - costituzionalmente garantito all'equivalente
 economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;
    2)  Rilevato  che  contro  la  suindicata sentenza, che, decidendo
 anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo  comune
 e  non  pure  la  cooperativa  al deposito dell'indennita', calcolata
 secondo il criterio del valore venale ai  sensi  dell'art.  39  della
 legge  25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso
 per  cassazione  riprospettando  la  questione  dell'inammissibilita'
 della  opposizione cosi' come proposta, sul rilievo che l'esperimento
 dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n.  865/1971  postula,
 quale  indefettibile presupposto, la stima dell'indennita' definitiva
 ad  opera  della  competente  commissione  provinciale  di   cui   al
 precedente  art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art.
 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    3)  Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione
 per la decisione della controversia;
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 683/1989).
 90C0030